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"Rubare" i clienti.

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borgh...@gmail.com

unread,
Dec 9, 2012, 10:11:29 AM12/9/12
to
Un mio amico, tecnico elettronico dipendente di una ditta, con lavoro da svolgere a domicilio del cliente, ha deciso di licenziarsi per diventare lui titolare di una ditta dello stesso settore. Nulla di strano fino a qui, se non che i suoi clienti sono anche quelli del suo datore di lavoro conosciuti quando lui andava a svolgere un lavoro mandato dalla sua ditta, e ai quali lasciava il suo recapito per eventuali controlli annui, guasti ecc ecc Il cliente, fidandosi del tecnico già conosciuto, lo richiamava per la normale manutenzione periodica anche a fronte di sconti in quanto lavoro senza ricevuta.
Raggiunto un certo numero di clienti sicuri, adesso si licenzia per mettersi in regola come ditta individuale.

Ma si puo' "rubare" i clienti al datore di lavoro?

Grazie

Mario

THe_ZiPMaN

unread,
Dec 9, 2012, 10:49:57 AM12/9/12
to
borgh...@gmail.com wrote:
> se non che i suoi clienti sono anche quelli del suo datore di lavoro conosciuti
> quando lui andava a svolgere un lavoro mandato dalla sua ditta, e ai quali
> lasciava il suo recapito per eventuali controlli annui, guasti ecc ecc Il
> cliente, fidandosi del tecnico già conosciuto, lo richiamava per la normale
> manutenzione periodica anche a fronte di sconti in quanto lavoro senza ricevuta.

Questa è una condotta indubbiamente illecita, sia sotto il profilo
fiscale (e qui una bella denuncia non ci starebbe male) sia in quanto
concorrenza sleale.

> Raggiunto un certo numero di clienti sicuri, adesso si licenzia per
> mettersi in regola come ditta individuale.
>
> Ma si puo' "rubare" i clienti al datore di lavoro?

Di per sè nulla impedisce ad un cliente di scegliere un nuovo fornitore
perché gli interessa essere seguito dal medesimo tecnico, anzi è una
cosa piuttosto normale (anch'io ho una decina di clienti che mi hanno
"seguito" quando ho cambiato azienda). Il problema in questo caso è la
condotta illecita che c'è stata precedentemente, tesa a creare
confusione nel cliente (gli ha lasciato il proprio numero invece che
indirizzare correttamente al servizio di assistenza) e avvantaggiarsi a
discapito del proprio datore di lavoro (gli ha fregato i clienti mentre
era un suo dipendente).

In questi casi c'è da augurarsi che il suo datore di lavoro gli faccia
un bel mazzo.

--
Flavio Visentin
There are only 10 types of people in this world:
those who understand binary, and those who don't.
http://al.howardknight.net/msgid.cgi?ID=131971124500

Nightflyer

unread,
Dec 10, 2012, 12:30:04 PM12/10/12
to

<borgh...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:8a48a6f9-c2ab-4538...@googlegroups.com...


Ma si puo' "rubare" i clienti al datore di lavoro?

Grazie

Mario


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Circa 10 anni fa lavoravo in co.co.co. con una ditta che faceva assistenza,
quando mi stufai e decisi di mettermi in proprio, la ditta pretendeva di
farmi firmare il "patto di non concorrenza" per tutelarsi. Io non li firmai
e mi portai dietro un sacco di clienti.....
Ora non so come funziona sorry.

Nightflyer


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 10, 2012, 1:27:29 PM12/10/12
to
Se non c'e' un contratto che lo previene ... c'e' poco da fare.
Il motivo dell'esistenza dei patti di non concorrenza nei contratti
di assunzione, e' proprio perche' non c'e' una tutela esplicita.

--
Roberto Deboni

[Messaggio Usenet via Tiscali su text.giganews.com. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

alberto

unread,
Dec 17, 2012, 8:49:46 AM12/17/12
to

"Roberto Deboni DMIsr" <ne...@analisienergie.it> ha scritto nel messaggio
news:2tidnSeYB-UMtFvN...@giganews.com...
> On Sun, 09 Dec 2012 07:11:29 -0800, borghi.drn wrote:
>
>> Un mio amico, tecnico elettronico dipendente di una ditta, con lavoro da
>> svolgere a domicilio del cliente, ha deciso di licenziarsi per diventare
>> lui titolare di una ditta dello stesso settore. Nulla di strano fino a
>> qui, se non che i suoi clienti sono anche quelli del suo datore di
>> lavoro conosciuti quando lui andava a svolgere un lavoro mandato dalla
>> sua ditta, e ai quali lasciava il suo recapito per eventuali controlli
>> annui, guasti ecc ecc Il cliente, fidandosi del tecnico già conosciuto,
>> lo richiamava per la normale manutenzione periodica anche a fronte di
>> sconti in quanto lavoro senza ricevuta. Raggiunto un certo numero di
>> clienti sicuri, adesso si licenzia per mettersi in regola come ditta
>> individuale.
>>
>> Ma si puo' "rubare" i clienti al datore di lavoro?
>
> Se non c'e' un contratto che lo previene ... c'e' poco da fare.
> Il motivo dell'esistenza dei patti di non concorrenza nei contratti
> di assunzione, e' proprio perche' non c'e' una tutela esplicita.
>

se pero' e' dimostrabile il suo comportamento illecito qualcosa da fare
c'e'... qui non si tratta di clienti che hanno scelto autonomamente un nuovo
fornitore di servizi, qui lui quando ancora lavorava per conto della ditta
ha lasciato i suoi recapiti ingenerando una confusione tra lui tecnico
privato e lui tecnico dipendente...

alberto


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 17, 2012, 11:17:36 AM12/17/12
to
On Mon, 17 Dec 2012 14:49:46 +0100, alberto wrote:

> "Roberto Deboni DMIsr" <ne...@analisienergie.it> ha scritto nel messaggio
> news:2tidnSeYB-UMtFvN...@giganews.com...
>> On Sun, 09 Dec 2012 07:11:29 -0800, borghi.drn wrote:
>>
>>> Un mio amico, tecnico elettronico dipendente di una ditta, con lavoro
>>> da svolgere a domicilio del cliente, ha deciso di licenziarsi per
>>> diventare lui titolare di una ditta dello stesso settore. Nulla di
>>> strano fino a qui, se non che i suoi clienti sono anche quelli del suo
>>> datore di lavoro conosciuti quando lui andava a svolgere un lavoro
>>> mandato dalla sua ditta, e ai quali lasciava il suo recapito per
>>> eventuali controlli annui, guasti ecc ecc Il cliente, fidandosi del
>>> tecnico già conosciuto, lo richiamava per la normale manutenzione
>>> periodica anche a fronte di sconti in quanto lavoro senza ricevuta.
>>> Raggiunto un certo numero di clienti sicuri, adesso si licenzia per
>>> mettersi in regola come ditta individuale.
>>>
>>> Ma si puo' "rubare" i clienti al datore di lavoro?
>>
>> Se non c'e' un contratto che lo previene ... c'e' poco da fare. Il
>> motivo dell'esistenza dei patti di non concorrenza nei contratti di
>> assunzione, e' proprio perche' non c'e' una tutela esplicita.
>>
>>
> se pero' e' dimostrabile il suo comportamento illecito

Quale comportamento illecito ?
Era un socio ?

> qualcosa da fare
> c'e'... qui non si tratta di clienti che hanno scelto autonomamente un
> nuovo fornitore di servizi,

Dovrebbe dimostrare che i clienti sono stati truffati, provando che
non "volevano" dare fiducia al suo "amico", ma solo al nome della
azienda per cui lavorava.
In ogni caso, i danneggiati in questo caso sono quei clienti.

> qui lui quando ancora lavorava per conto
> della ditta ha lasciato i suoi recapiti ingenerando una confusione tra
> lui tecnico privato e lui tecnico dipendente...

Siamo in Italia.

THe_ZiPMaN

unread,
Dec 17, 2012, 8:18:54 PM12/17/12
to
Roberto Deboni DMIsr wrote:
>> se pero' e' dimostrabile il suo comportamento illecito
>
> Quale comportamento illecito ?

Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso
in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

> Era un socio ?

Che c'entra?

>> qualcosa da fare
>> c'e'... qui non si tratta di clienti che hanno scelto autonomamente un
>> nuovo fornitore di servizi,
>
> Dovrebbe dimostrare che i clienti sono stati truffati, provando che
> non "volevano" dare fiducia al suo "amico", ma solo al nome della
> azienda per cui lavorava.

No, basta dimostrare che lui, da dipendente, andava a fare lavori presso
i clienti della ditta presentandosi a proprio nome (e in nero).

> In ogni caso, i danneggiati in questo caso sono quei clienti.

Anche, ma in primis l'imprenditore che ha subito danno e beffa.

> Siamo in Italia.

Le leggi ci sono anche in Italia.


--
Flavio Visentin

Scientists discovered what's wrong with the female brain: on the left
side, there's nothing right, and on the right side, there's nothing left

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 17, 2012, 11:44:26 PM12/17/12
to
On Tue, 18 Dec 2012 02:18:54 +0100, THe_ZiPMaN wrote:

> Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>> se pero' e' dimostrabile il suo comportamento illecito
>>
>> Quale comportamento illecito ?
>
> Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà
>
> Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
> terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
> all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso
> in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Conosco l'articolo, ma vale solo finche' e' a busta paga.

>> Era un socio ?
>
> Che c'entra?

C'entra, perche' se era socio, in genere negli statuti e' previsto un
periodo di divieto di concorrenza anche dopo il termine del rapporto,
cosa che non mi risulta si possa imporre ad un ex-dipendente.

...snip...

>> Siamo in Italia.
>
> Le leggi ci sono anche in Italia.

Mi riferivo al concetto del fair-play ...

senzaparole

unread,
Dec 18, 2012, 3:13:37 AM12/18/12
to


"Roberto Deboni DMIsr" ha scritto nel messaggio
news:X46dneOZE943aVLN...@giganews.com...


> Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà
>
> Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
> terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
> all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso
> in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Conosco l'articolo, ma vale solo finche' e' a busta paga.



Sono d'accordo con te.
Può essere antipatico ma se non è stato firmato nulla di specifico può
farlo.

THe_ZiPMaN

unread,
Dec 18, 2012, 4:27:31 AM12/18/12
to
Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>>> se pero' e' dimostrabile il suo comportamento illecito
>>>
>>> Quale comportamento illecito ?
>>
>> Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà
>>
>> Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
>> terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
>> all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso
>> in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
>
> Conosco l'articolo, ma vale solo finche' e' a busta paga.

Difatti era a busta paga quando andava a fare i lavori per conto suo dai
clienti del suo datore di lavoro.

Ed essendo che attualmente il suo parco clienti è frutto di una condotta
illecita di quando era dipendente direi che anche la concorrenza sleale
ci possa stare.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 18, 2012, 4:30:41 PM12/18/12
to
On Tue, 18 Dec 2012 10:27:31 +0100, THe_ZiPMaN wrote:

> Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>>>> se pero' e' dimostrabile il suo comportamento illecito
>>>>
>>>> Quale comportamento illecito ?
>>>
>>> Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà
>>>
>>> Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o
>>> di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie
>>> attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o
>>> farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
>>
>> Conosco l'articolo, ma vale solo finche' e' a busta paga.
>
> Difatti era a busta paga quando andava a fare i lavori per conto suo dai
> clienti del suo datore di lavoro.
>
> Ed essendo che attualmente il suo parco clienti è frutto di una condotta
> illecita di quando era dipendente direi che anche la concorrenza sleale
> ci possa stare.

Moralmente ha ragione da vendere, e dove il concetto di "fair-play" ha
validita' giuridica, segue anche la giurisprudenza.

Ma siamo in Italia, e la risposta giuridica temo sia meno favorevole al
danneggiato.

areo

unread,
Jun 29, 2014, 11:51:15 AM6/29/14
to

Io invece vi vorrei domandare:
ho lavorato presso un'azienda, nel contratto firmato era scritto
Nello svolgimento della Sua attività lavorativa, che dovrà essere da Lei

prestata con la massima diligenza e nel più rigoroso rispetto dell'obbligo di

fedeltà, Lei è tenuto in particolare alla scrupolosa osservanza delle direttive

impartiteLe, delle procedure aziendali ed a mantenere il più stretto riserbo

sulle notizie e/o dati concernenti l'attività della nostra azienda.
Ora se andassi presso un altra azienda e usassi contatti di clienti presi nella vecchia azienda, potrei avere problemi?
Grazie

THe_ZiPMaN

unread,
Jun 29, 2014, 12:17:17 PM6/29/14
to
On 06/29/2014 05:51 PM, areo wrote:
> ho lavorato presso un'azienda, nel contratto firmato era scritto
> Nello svolgimento della Sua attivitᅵ lavorativa, che dovrᅵ essere da Lei
> prestata con la massima diligenza e nel piᅵ rigoroso rispetto dell'obbligo di
> fedeltᅵ, Lei ᅵ tenuto in particolare alla scrupolosa osservanza delle direttive
> impartiteLe, delle procedure aziendali ed a mantenere il piᅵ stretto riserbo
> sulle notizie e/o dati concernenti l'attivitᅵ della nostra azienda.

E questo ᅵ normale.

> Ora se andassi presso un altra azienda e usassi contatti di clienti presi nella vecchia azienda, potrei avere problemi?

Direi di no, dato che ᅵ normale concorrenza. Non puoi sfruttare
platealmente quelle che sono le cose di cui sei venuto a conoscenza
durante il tuo lavoro precedente (e se non sei fesso non lo fai di tuo),
ma i clienti sono di tutti e tutti hanno il diritto di "rubarli" ad un
concorrente.

Una volta che il contratto di lavoro cessa, con esso cessano anche tutti
gli obblighi non previsti esplicitamente dal contratto (per esempio in
alcuni contratti si accetta di non lavorare per un certo periodo di
tempo, dopo la cessazione del contratto, per ditte concorrenti), quindi
tu sei libero di presentarti da tutti i clienti della vecchia ditta a
nome della nuova ditta.

Nel post che hai quotato invece c'era un'infedeltᅵ alla base durante il
rapporto di lavoro, ovvero il tizio aveva rubato i clienti del suo
datore di lavoro durante la sua attivitᅵ ordinaria, il che ᅵ illegale.
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