Pasquale
"Nimox" <silv...@cutmelibero.it> ha scritto nel messaggio
news:kMJ45.265728$VM3.2...@news.infostrada.it...
Suppongo debba esserci un interesse legittimo a giustificare una richiesta
di questo tipo.
Cordialita'
Luca Peyron
Penso che la legge 241/90 faccia al tuo caso. I carabinieri sono una
pubblica amministrazione e devono sottostare alla legge come tutti non
potendo opporre alcun segreto.
Il difensore o la parte può fare richiesta di visione dei documenti
senza indicare motivi troppo specifici e può chiedere di estrarre
copia a proprie spese. Citate la legge, avvertiteli che hanno 30 gg.
per rispondere, chiedete il nome del responsabile del procedimento e
diffidateli . Funziona.
> Il problema e' che se si hanno dei sospetti di irregolarita' e falsita'
> commesse da un organo accertatore nel redigere dei verbali e la prova di
> tali sospetti si puo' avere solo controllando alcuni verbali emessi in un
> dato giorno,l'unico mezzo per sapere la verita' e' l'apertura di
> un'inchiesta formale,con tutti i rischi da parte del querelante nel caso
> che le accuse dovessero risultare infondate.
Nessun rischio, salvo che denunci qualcuno di un reato SAPENDO che e'
innocente.
Ciao
Carlo
Nimox <> wrote in message kMJ45.265728$VM3.2...@news.infostrada.it...
>Qualcuno sa dirmi se i verbali delle contavvenzioni emesse dai Carabinieri
>(ma non solo), sono visionabili da chiunque si rechi in caserma e ne faccia
>richiesta (comunicando ad esempio il numero di verbale pur non essendo il
>diretto interessato) o se sono atti privati?
>E' estremamente importante,grazie.
>--------------------------------------------------
Non credo !!! Trattandosi di atti amministrativi e' necessario che la
richiesta sia fatta dal "diretto interessato al procedimento", nel
caso di specie colui che ha ricevuto la contravvenzione.
Saluti,
Alex
>
>Non credo !!! Trattandosi di atti amministrativi e' necessario che la
>richiesta sia fatta dal "diretto interessato al procedimento", nel
>caso di specie colui che ha ricevuto la contravvenzione.
>
>Saluti,
>Alex
Ma chi lo ha detto? Ma la 241/90 ve la siete dimenticata? E i
difensori allora che ci stiamo a fare?
Chi siamo quelli dei Marvel?
Sono atti pubblici redatti da pubblici dipendendi in servizio presso
pubbliche amministrazioni.
Eppoi il fatto della privacy?
Avete letto la legge sulla privacy? Ci sono delle limitazioni ma non
per i fini della giustizia. Inoltre, trattandosi di atti
amministrativi, vige il principio dell'interesse legittimo.
In pratica dovrei fare una richiesta scritta? O dovrebbe bastare una visita
di persona?
Anche l'eventuale rifiuto sarebbe meglio se fosse scritto, in modo da
poterlo sfruttare in seguito o no?
>
>In pratica dovrei fare una richiesta scritta? O dovrebbe bastare una visita
>di persona?
>Anche l'eventuale rifiuto sarebbe meglio se fosse scritto, in modo da
>poterlo sfruttare in seguito o no?
>
Sei un avvocato? Allora tutto per iscritto.
Non lo sei? per iscritto lo stesso.
Con procura o ratifica della parte.
Bye.
Pasquale ... e cercate di rispondere a tutti !!!!!!!!!!!
Ciao
Circolare del Ministero degli Interni n°97 Prot. n. M/6323
4. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Decreto legislativo 285/92, art. 11, comma 4 - istanza di accesso - D.M.
415/94, art. 3, comma 1, lett. a) e b) - Regolamento sul diritto di accesso
adottato dall'Amministrazione dell'Interno.
Le informazioni relative alle modalità degli incidenti stradali (art. 11,
comma 4, D.Leg.vo n. 285/92) non rientrano nella categoria degli atti
sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e b) D.M.
415/94.
Invero tale disposizione implica - per poter essere correttamente invocata
in sede applicativa - che le "relazioni di servizio" e gli "altri documenti"
manifestino una stretta correlazione con le finalità di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica.
Ora, ben difficilmente tali presupposti possono verificarsi con riguardo
agli atti relativi ad un incidente stradale, che, una volta avvenuto, non è
normalmente in grado di determinare ulteriori riflessi sull'ordine e la
sicurezza pubblica.
Quanto sin qui detto, tuttavia non esclude la possibilità che all'accesso
agli atti e alle informazioni in questione, possano opporsi ragioni di
riservatezza connesse all'eventuale rilievo giudiziale del documento di che
trattasi.
Poiché, infatti, l'art. 223 del Codice della strada dispone che, "nelle
ipotesi di reato", l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del
sinistro trasmette al Prefetto "copia del rapporto e del verbale della
violazione contestata", qualora l'istanza di accesso riguardi lo stesso
rapporto entrano in gioco le disposizioni del c.p.p. relative all'obbligo
del segreto (art. 329).
In vista di tale eventualità, occorre operare un distinguo tra le ipotesi
di sinistro da cui sono derivati solo danni a cose (con esclusione di
qualsiasi danno alle persone, anche lievissimo), e quella in cui sono
conseguite lesioni o morte di persone.
Se infatti nel primo caso, non essendo il fatto segnalato come reato, il
rapporto può essere fornito agli interessati con le modalità previste dalla
legge n. 241/90 e dal relativo regolamento attuativo, diversamente, nella
seconda ipotesi, potendo il fatto assumere rilevanza penale è necessario
tutelare il segreto delle indagini e per ciò, il rapporto può essere
rilasciato solo dietro presentazione del nulla osta dell'autorità
giudiziaria.
Ciò, ovviamente, con riguardo al rapporto sull'incidente stradale di cui al
comma 1 dell'art. 223, e non anche alle eventuali deduzioni prodotte dall'
organo verbalizzante a corredo del ricorso presentato dall'interessato
avverso il verbale d'accertamento di violazioni al codice della strada, ai
sensi del comma 2, dell'art. 203 dello stesso codice. Ed infatti dette
deduzioni esulano dall'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p.
Si ritengono legittimati ad esercitare il diritto di accesso agli atti in
questione non solo i soggetti direttamente coinvolti nell'incidente stradale
e coloro che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nei relativi
procedimenti, ma anche le persone che dai modi di definizione dei
provvedimenti possono subire pregiudizio (economico, patrimoniale, ecc.).
Avv. Ado <a...@ado.it> wrote in message
088els4dj58v4nsme...@4ax.com...
>
Ciao
dskbls0akmooel256...@4ax.com...
> In data Sun, 25 Jun 2000 02:54:56 GMT, ado...@supereva.it (Alessandro
> D'Oria) animato da spirito giustizialista come un novello zorro ha
> scritto:
>
>
> >