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URGENTE : destinazione del padre di famiglia

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Paolo

unread,
Jul 2, 2000, 3:00:00 AM7/2/00
to
IL CASO : il proprietario Caio di una unita' immobiliare
vende parte di essa e una porzione di giardino a Sempronio.
Sulla porzione alienata a Sempronio passano
i cavi dell'elettricita' dell'abitazione di Caio e sulla stessa
porzione alienata si trovano i relativi contatori.
Tale era la situazione prima dell'acquisto e tale rimane
in seguito.

Tuttavia nell'atto pubblico di trascrizione non viene specificata
la servitu' relativa all'acqua e all'elettricita' (che invece
c'era nel preliminare).

Quando Caio decide mettere un nuovo ulteriore contatore di
acqua ed elettricita' perche' ha suddiviso la sua unita'
immobiliare in due appartamenti si trova davanti all'opposizione
di Sempronio, che dice che la sua proprieta' non e'
gravata di alcuna servitu'.

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Mi pare chiaramente che la servitu' sussiste per destinazione
del padre di famiglia. Neppure credo si possa sostenere
che la suddivisione dell'immobile di Caio comporti un
aggravamento della servitu', in quanto e' chiaro che
un cavo elettrico di meno di un cm di diametro accanto
a quello esistente non puo' considerarsi aggravio....
L'unica nuova opera e' un contatore di 10x10 cm
che richiede l'allargamento del box contatori (ovviamente
a spese di Caio).

--------------------
2 DOMANDE :

1. E' giusta la mia interpretazione ? (L'opposizione di Sempronio
e' fondata ?)

2. Dove posso trovare delle sentenze su casi analoghi e come
posso fare a reperirle ??

Matteo Cavazzini

unread,
Jul 7, 2000, 3:00:00 AM7/7/00
to

La servitù per destinazione del padre di famiglia è una
servitù volontaria ed apparente, disciplinata dall'art. 1062 del
codice civile, che si costituisce mediante l'apposizione da parte del
proprietario di opere visibili e permanenti in seguito alle quali una
parte del fondo risulti asservita all'altra. La costituzione si
realizza quando il fondo cessa di appartenere allo stesso
proprietario, non essendo questa collegata ad alcuna manifestazione di
volontà ed essendo invece sufficiente che il padre di famiglia abbia
posto le cose nello stato in cui risultano al momento della divisione.

E' sufficiente quindi una situazione dalla quale risulti
obbiettivamente il vincolo di servizio di un fondo verso l'altro in
virtù dell'esistenza di segni visibili che si concretano in opere
permanenti costituenti il mezzo necessario di esercizio della servitù.

L'esistenza di opere visibili va verificata con riferimento al
momento della separazione dei fondi poichè la situazione oggettiva di
subordinazione o di servizio dei due fondi deve risalire ad epoca
antecedente o, al massimo, contemporanea al momento in cui i due fondi
hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (Corte di
Cassazione 21 aprile 1981 n° 2339).

Deve pertanto escludersi la costituzione della servitù in oggetto
quando risulti che le opere destinate all'esercizio della stessa siano
state realizzate dopo che il fondo è stato diviso (Corte di Cassazione
25 novembre 1992 n° 12551)

Ne consegue che, nel caso che ci occupa, si è costituita una
servitù per destinazione del padre di famiglia a favore di Caio
mentre escluderei invece che tale servitù sia estendibile anche
all'ulteriore divisione dell'immobile in due appartamenti.

E questo in ragione del fatto che l'estensione della suddetta
servitù al secondo appartamento comporterebbe l'apposizione di nuove
opere successive al divisione; mancherebbe quindi uno dei presupposti
dell servitù stessa.

A mio modesto avviso inoltre le nuove opere, seppure di
piccola entità, comporterebbero comunque un aggravamento della servitù
e pertanto sarebbero soggette a rimozione da parte del proprietario
del fondo servente.
In proposito le riporto la massima di una sentenza della C. di Cass.
che ha deciso un caso simile: "L'aggravamento di una servitù che
derivi da innovazioni o divisioni del fondo dominante (nella specie,
aggravamento di servitù di passaggio veicoli, provato con la
costruzione di autorimessa da parte dell'acquirente di una piccola
porzione del fondo dominante) non implica l'estinzione della servitù
medesima ma abilita il proprietario del fondo servente a chiedere la
rimozione dell'aggravio con ripristino delle originarie modalità di
servizio" (Cass. 5 settembre 1989 n° 3849).

Inoltre a norma dell'art. 1071 del codice civile, la disione
del fondo dominante comporta la nascita - in luogo ed in sostituzione
della originaria servitù costituita a favore di esso - di altrettante
servitù separate ed autonome, ciascuna affidata alla tutela e alla
gestione del rispettivo titolare, che può quindi esercitarla o meno
indipendentemente dagli altri, con l'unico limite che la somma di tali
diritti corrisponda al contenuto originario della servitù e non ne
derivi pertanto un aggravio della condizione del fondo servente sia
qualitativamente che quantitativamente. (Cass. 25 luglio 1983 n°
5109).

Pertanto Le consiglio, se possibile, di ricercare per il
secondo appartamento una soluzione alternativa.

A disposizione per ulteriori approfondimenti
Distinti saluti
Dott. Matteo Cavazzini
matteoc...@libero.it

Michele

unread,
Jul 9, 2000, 3:00:00 AM7/9/00
to
Mi permetto di intervenire, rilevando che le servitù relative all'acqua
(art. 1033 c.c.) e all'elettricità (art. 1056 c.c.) sono servitù legali
coattive (con previsione di indennità ex art. 1032 c.c.). Se non è
possibile ottenere acqua ed elettricità in maniera differente, senza
eccessivo dispendio, direi che il problema non si pone.

Saluti
Michele

>Matteo Cavazzini <matteoc...@libero.it> wrote:

> On Sun, 02 Jul 2000 10:35:35 +0200, Paolo <eck...@libero.it> wrote:

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