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Ciao.
Roberta <fr...@infoplus.it> wrote in message 373AD6E0...@infoplus.it...
Ad es., nel nostro ordinamento è da poco tempo entrata in vigore un legge
che regola i contratti di subfornitura tra imprese. E' una norma di tipo
interno che regolamenta i rapporti giuridici italiani. Se un domani l'UE
con una direttiva self executing o, meglio, con un regolamento
disciplinasse a sua volta tale tipo di contratto, ecco che la legge citata
entra in conflitto con quella europea.
A questo punto entrano in campo le norme di diritto internazionale che ogni
Stato esistono riguardo proprio alla soluzione di questi e di altri
problemi. Per tornare all'esempio, in quel caso, qualora la normativa UE
fosse parzialmente in difformità con la legge italiana, quest'ultima viene
integrata, in caso di totale difformità si applica "ipso iure" la norma di
europea.
Ci possono essere anche altri tipi di "conflitto", ma credo che il tuo
quesito si riferisse a questo aspetto.
Cordiali saluti
Studio legale Scipione
______________________________________
http://www.alicom.org/studio_legale_scipione/
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Posted from host04.gaa.rub.interbusiness.it [195.103.121.100]
Il Vitta , nel suo manuale di Diritto Internazionale privato vol.I,
esordisce :
" La tipica norma di dir.int.privato, cioè la norma di conflitto, consta di
due elementi:
1) indicazione delle fattispecie che ne costituiscono l'oggetto;
2) indicazione degli aspetti o circostanze propri delle fattispecie stesse,
assunti come rilevanti al fine di collegare queste ultime con l'ordinamento
destinato a regolarle ( criteri di collegamento) ".
Es. art.20 L 218/95: 1) "Capacità giuridica delle persone
fisiche..."(Fattispecie che ne costituisce l'oggetto),2) ".è regolata dalla
loro legge nazionale."( Criterio di collegamento).
Doverosamente faccio qualche passo indietro:
sempre il Vitta in una precedente edizione dello stesso manuale distingueva
tra norme materiali e norme strumentali ; le prime si propongono di regolare
in modo diretto ed effettivo fatti o rapporti della vita umana, esse
costituiscono la più gran parte delle norme giuridiche e hanno in genere
questo contenuto " i seguenti fatti o rapporti sono così regolati.". Le
seconde non dichiarano come vada regolata la fattispecie, ma indicano altre
norme cui deferiscono tale compito e possiamo definirle come ausiliarie
rispetto a quelle materiali.
Le norme di conflitto sono tipiche norme strumentali : esse sono formulate e
strutturate in maniera tale che non si propongono di risolvere determinate
questioni ma non fanno altro che indicare quali altre norme potrebbero
invece risolverle: es. "Lo stato e la capacità delle persone.sono regolati
dalla legge dello stato al quali essi appartengono" , " La tutela .è
regolata dalla legge nazionale dell'incapace" ecc.Esse consistono nell'
indicazione della legge applicabile, anziché in una diretta regolamentazione
dei fatti ( che invece è quello che fa la norma materiale) .
Pertanto la funzione delle norme di conflitto relativamente a quelle
costituenti il loro oggetto ( quelle con elementi di estraneità) consiste
nel determinare la legge applicabile alle fattispecie stesse. Le norme di
conflitto hanno dunque una duplice funzione : di indicare cioè, volta per
volta, l'applicabilità di un diritto straniero oppure del diritto italiano,
naturalmente solo relativamente a fattispecie che presentino elementi di
estraneità. Si discorre infatti di norme bilaterali perfette in quanto
richiamano il diritto italiano o straniero su base di perfetta parità tra
loro.
Di talché viene da sé ( teoria bilateralista) che le norme di conflitto
esplicano la loro funzione soltanto riguardo a fattispecie che presentino
elementi di estraneità: così ad es. non vi è bisogno della norma di
conflitto per stabilire che una successione puramente interna in tutti i
suoi elementi ( cittadinanza italiana del defunto e di eredi e legatari,
beni situati in Italia, ecc.) è sottoposta alla legge italiana. Se invece il
defunto era di nazionalità straniera, occorrerà accertare se al momento
della morte aveva la cittadinanza italiana o aveva mantenuto quella
straniera ai fini dell' applicabilità alla successione della legge italiana
o straniera.
Torniamo adesso alla formula iniziale " indicazione delle fattispecie che ne
costituiscono l'oggetto" :
costituiscono oggetto delle norme di conflitto le fattispecie e non le norme
materiali ( straniere e nazionali). La dottrina prevalente , in riferimento
al primo elemento della norma di conflitto, aderisce all'opinione di Rabel
secondo il quale oggetto delle norme di conflitto sarebbero i fatti allo
stato greggio ( e non i rapporti giuridici come asseriva il Savigny) cioè i
rapporti della vita non giuridicamente qualificati sulla base del rilievo
per cui la norma di diritto in generale, in quanto norma agendi, è relativa
alla disciplina dei fatti della vita e non a questioni astratte. In
particolare nella critica mossa alla teoria del Savigny , formulata per la
prima volta dal Von Bar, si sottolineava che sarebbe un circolo vizioso l'
affermare che l'oggetto delle norme di conflitto sono rapporti giuridici
dato che con tale espressione si dovrebbe intendere non qualcosa da regolare
bensì qualcosa di già regolato.
In relazione al secondo elemento della norma di conflitto , i criteri di
collegamento, ti consiglio di dare uno sguardo al sito
http://members.exploit.it/libellus clicca su Focus e poi su Diritto
internazionale privato "Criteri di collegamento".
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A presto, Pandaoro.