On 20/03/2021 18:51, boxe wrote:
> Ciao a tutti. Ho un terreno agricolo appartenuto a mio nonno e adiacente
> alla strada comunale in cui negli anni si e' creata una servitu' di
> passaggio per il mio vicino che invece ha il terreno all'interno.
Senza il passaggio, il vicino ha altri modi per arrivare al terreno ?
> Vorrei sapere se e' possibile spostare quella servitu' in altro punto
> del mio terreno perche' dov'e' occupa il massimo spazio possibile.
Se svolge pari funzione, certamente.
> Immaginate un rombo, la servitu' passa per la diagonale.
Ecco il rombo:
A
/\
/ \
/ \
D / \
\ / B
\ /
\ /
\/
C
Ci indica il percorso ?
> Lo spostamento puo' avvenire solo tramite accordo con il vicino o
> posso imporlo?
CAPO II - Delle servitu' coattive
Art. 1032 - Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto
di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la
costituzione di una servitu', questa, in mancanza di contratto, e'
costituita con sentenza. Puo' anche essere costituita con atto
dell'autorita' amministrativa nei casi specialmente determinati dalla
legge.
La sentenza stabilisce le modalita' della servitu' e determina
l'indennita' dovuta.
Prima del pagamento dell'indennita' il proprietario del fondo
servente puo' opporsi all'esercizio della servitu'.
Sezione IV - Del passaggio coattivo
Art. 1051 - Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo e' circondato da fondi altrui, e che
non ha uscita sulla via pubblica ne' puo' procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio
sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso
alla via pubblica e' piu' breve e riesce di minore danno al fondo sul
quale e' consentito. Esso puo' essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora cio' sia preferibile, avuto riguardo al
vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo
un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di
ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le
aie ad esse attinenti.
Ripeto:
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso
alla via pubblica e' piu' breve e riesce di minore danno al fondo sul
quale e' consentito.
Art. 1052 - Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche
se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma
questo e' inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non puo'
essere ampliato.
Il passaggio puo' essere concesso dall'autorita' giudiziaria solo
quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell'agricoltura o dell'industria.((117))
Art. 1053 - Indennita'
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e' dovuta
un'indennita' proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con
opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il
proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o
d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella
misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
Ora la questione urgente e' capire se per la servitu' e' scattata
l'usucapione. Ci sono opere sul fondo servente, come strade o anche
solo una "traccia" causata dal passaggio continuo ? Oppure si
tratta solo di campo, ove ogni tanto, quando passa il vicino
lascia dei solchi che poi spariscono nel tempo ?
Inoltre, questo andazzo e' in vigore da almeno 20 anni ?