A l'Aja hanno sede vari tribunali, quindi bisogna capire quale intende.
La risposta è comunque "no", o almeno "non più".
Per quanto riguarda la Corte penale internazionale (la più recente, che
avrà sentito menzionare per l'indagine aperta sulla guerra in Ucraina)
la risposta è no. La Corte non può in nessun caso avere giurisdizione
sui fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del suo Statuto, il 1°
luglio 2002.
Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, invece,
istituito ad hoc nel 1991 per perseguire i crimini internazionali
commessi da chiunque in quella regione e che ormai ha cessato i suoi
lavori, invece, aveva giurisdizione. Non sull'ipotesi di "aggressione"
(il fatto di muovere guerra contro un altro Paese al di fuori delle
ipotesi di autodifesa o autorizzazione ONU), che forse sarebbe stata la
più facile da dimostrare, ma su eventuali crimini di guerra (ad es.,
attacchi diretti intenzionalmente contro persone che non prendono parte
ai combattimenti, quali civili, malati, prigionieri di guerra, ecc.) o
crimini contro l'umanità (persecuzioni diffuse e sistematiche contro la
popolazione civile, sotto forma di omicidi, torture, riduzione in
schiavitù, violenza sessuale, ecc.).
L'allora Procuratore del Tribunale, Carla Del Ponte, prese in
considerazione la possibilità di aprire un'indagine su eventuali crimini
commessi dalle forze NATO durante la campagna in Kosovo del 1999, ma
alla fine scelse di non procedere. Tra le motivazioni addotte: (a) i
danni all'ambiente naturale non superarono la soglia di "danni estesi,
di lungo termine e gravi" richiesta dal Protocollo aggiuntivo alle
Convenzioni di Ginevra; (b) era molto controverso se, di per sé, l'uso
di proiettili all'uranio impoverito o di bombe a grappolo fosse vietato
da qualsiasi norma internazionale; (c) alcuni attacchi specifici furono
o non intenzionali (un treno passeggeri in transito su un ponte, dove il
ponte era obiettivo legittimo e non vi era indicazione che il treno
fosse stato colpito volontariamente) o si trattava probabilmente di
obiettivi militari legittimi (la stazione radio-televisiva a Belgrado) o
erano avvenuti sulla base di informazioni errate (l'ambasciata cinese);
(d) come già citato, il Tribunale in questione non aveva giurisdizione
sul crimine di aggressione, cioè sul giudicare se la guerra era
legittima o no. Il rapporto dettagliato del Comitato che esaminò la
questione (in inglese) può essere letto qui:
https://bit.ly/3Qv1cdm