Già in passato mi era successo che una parte mi facesse pervenire via
fax nuova documentazione accessoria, che pur io avevo tranquillamente
allegato alla perizia ma ora mi sorge il dubbio di essere stata
fortunata, perchè l'avvocato di controparte ben avrebbe potuto
invalidare tutto il mio lavoro se gli fosse venuto in mente di
contestare questo dettaglio nella prima udienza successiva al deposito
del mio elaborato, o sbaglio?
Quindi: cosa fare ora?
Sospetto che in futuro per mettermi al riparo da problematiche di
questo tipo dovrei vietare ai CTP di fornirmi ulteriore documentazione
a seduta peritale chiusa, ma è possibile quanto sopra?
Il fatto è che mi sono confusa, dal momento che mi pare ragionevole
indicare un tempo massimo entro cui i CTP possano avanzare
osservazioni in merito allo svolgimento delle operazioni peritali
pregeresse, e ho confuso nel concedere tale termine anche riguardo
alla produzione di nuova documentazione...
Grazie a tutti in anticipo
Ciao
Veronica
Ciao Veronica,
come sai sono solo un praticante avvocato, per cui prendi cio' che ti
dico con il beneficio d'inventario. ;-)
Intanto l'art. 194 cpc si riferisce ad osservazioni e istanze di
parte, non a nuova documenatazione, ( il divieto di ricezione di altri
scritti defensoriali e' sancito dall'art. 90 disp. att. co. 2).
Questo referto è dunque una "osservazione" che tu dovrai valutare
insieme alle altre sottoposte dalle parti.
La relazione del ctu non ha però carattere collegiale, non hai cioè
l'obbligo di discutere quanto da te inserito in relazione ma devi solo
dar conto di aver tenuto in considerazione le osservazioni proposte
dalle parti.
Questo però non significa che le parti non debbano essere a conoscenza
di quanto affermato da altra parte, come recita l'art. 90 u.c. disp.
att. "In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia
degli scritti difensivi".
Quindi secondo me non hai l'obbligo di disporre una nuova seduta
perita ma di comunicare alle parti i suddetti scritti, magari
indicando un termine (una decina di giorni) per sucessive
controdeduzioni o precisazioni sempre via fax.
Se poi, come nel tuo caso, l'inosservanza della comunicazione non puo'
comportare un pregiudizio per il diritto di difesa delle controparti,
perchè il nuovo referto è stato ininfluente ai fini della valutazione,
il giudice non dovrebbe disporre la nullità.
ciao
roy
Mi sa che avro' bisogno di un tuo prezioso consiglio per una causa che
sto seguendo... ;-)
E' stata una loro valutazione, ma il dominus delle operazioni è
il CTU e, dunque,Lei poteva chiedere ulteriori accessi, documenti
etc. che ritenesse necessari, o solo utili, al fine di poter
rispondere nel migliore dei modi ai quesiti del giudice.
Se la riserva del CTP era contenuta nei verbali degli accessi e
tale produzione non è stata contestata (anche perché relativa a
documento già prodotto agli atti)ritengo di no e comunque la
relativa eccezione, come da Lei correttamente osservato, avrebbe
dovuto essere sollevata nella prima udienza di esame della CTU.
Tuttavia, anche escludendo quel documento maggiormente chiaro, le
sue conclusioni sarebbero state comunque quelle, perché basate
sulle risultanze del medesimo documento,anche se in copia meno
chiara. Non si è trattato della produzione di nuovo documento. Se
si considera questo, l'eccezione temuta sarebbe stata piuttosto
formale e cavillosa ed un avvocato esperto,a mio parere,
eviterebbe di sollevarla. Salvo che non si tratti di documento
diverso, o peggio sospetto di alterazione, la cosa darebbe luogo
a eventuali chiarimenti o integrazioni, piuttosto che a nuova CTU.
> Quindi: cosa fare ora?
> Sospetto che in futuro per mettermi al riparo da
> problematiche di
> questo tipo dovrei vietare ai CTP di fornirmi
> ulteriore documentazione
> a seduta peritale chiusa, ma è possibile quanto
> sopra?
> Il fatto è che mi sono confusa, dal momento che mi
> pare ragionevole
> indicare un tempo massimo entro cui i CTP possano
> avanzare
> osservazioni in merito allo svolgimento delle
> operazioni peritali
> pregeresse, e ho confuso nel concedere tale termine
> anche riguardo
> alla produzione di nuova documentazione...
> Grazie a tutti in anticipo
> Ciao
> Veronica
Basta fare in modo che ogni cosa avvenga nel giusto
contraddittorio delle parti e nei modi e tempi stabiliti per le
operazioni. E' facoltà del CTU la scelta dei criteri con cui
acquisire il materiale e procedere agli accessi, salvo la
violazione del diritto di difesa di una delle parti.
Saluti
Giovanni R.F.
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
>Questo però non significa che le parti non debbano essere a conoscenza
>di quanto affermato da altra parte, come recita l'art. 90 u.c. disp.
>att. "In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia
>degli scritti difensivi".
>
>Quindi secondo me non hai l'obbligo di disporre una nuova seduta
>perita ma di comunicare alle parti i suddetti scritti, magari
>indicando un termine (una decina di giorni) per sucessive
>controdeduzioni o precisazioni sempre via fax.
Vada per il fax.
>Se poi, come nel tuo caso, l'inosservanza della comunicazione non puo'
>comportare un pregiudizio per il diritto di difesa delle controparti,
>perchè il nuovo referto è stato ininfluente ai fini dell
Non vale la pena comunque di rischiare...
>
>ciao
>roy
>
>Mi sa che avro' bisogno di un tuo prezioso consiglio per una causa che
>sto seguendo... ;-)
Il fatto è che in campo medico legale è praticamente la regola che la
documentazione sanitaria venga prodotta quasi esclusivamente davanti
al CTU e non ho mai trovato alcun CTP che trova qualcosa da obiettare
relativamente a nuove produzione che compaiono sono in sede di seduta
peritale, perchè d'altra parte i postumi permanenti vanno sempre
valutati al momento della visita (di regola successiva di anni
all'introduzione del giudizio), quindi se il periziando già li porta
da sè è solo tempo risparmiato (altrimenti il CTU dovrebbe in ogni
caso disporre indagini attuali di sua iniziativa), come pure per gli
stessi motivi più documentazione sanitaria è prodotta e più facilmente
è possibile ricostruire l'iter terapeutico.
Quindi vedi bene che la conoscenza dei cavilli procedurali esula dalle
mie competenze, comunque se posso esserti utile volentieri.
Ciao
Veronica
>Se la riserva del CTP era contenuta nei verbali degli accessi e
>tale produzione non è stata contestata (anche perché relativa a
>documento già prodotto agli atti)ritengo di no e comunque la
>relativa eccezione, come da Lei correttamente osservato, avrebbe
>dovuto essere sollevata nella prima udienza di esame della CTU.
Il fatto è che ancora questa udienza è da venire, non avendo affatto
depositato ancora l'elaborato (mi riferito a perizie pregresse, quando
ho accennato che non era stato contestato niente).
>Tuttavia, anche escludendo quel documento maggiormente chiaro, le
>sue conclusioni sarebbero state comunque quelle, perché basate
>sulle risultanze del medesimo documento,anche se in copia meno
>chiara.
>> Quindi: cosa fare ora?
>Basta fare in modo che ogni cosa avvenga nel giusto
>contraddittorio delle parti e nei modi e tempi stabiliti per le
>operazioni.
Ritengo che mi toccherà mandare per fax a tutti gli altri CTP copia
dell'insulso referto, allora.
>Saluti
>
>Giovanni R.F.
Cordialità
Veronica
Chiedo scusa, devo aver letto male. Credevo si riferisse al caso
attuale. Comunque, non mi preoccuperei più di tanto, per le
ragioni che ho espresso.
> >Basta fare in modo che ogni cosa avvenga nel giusto
> >contraddittorio delle parti e nei modi e tempi
> stabiliti per le
> >operazioni.
> Ritengo che mi toccherà mandare per fax a tutti gli
> altri CTP copia
> dell'insulso referto, allora.
Se vuole usare maggiore cautela, sempre apprezzata da avvocati e
giudici, può fare così e convocare un'ulteriore riunione con i
legali ed i CTP per esame di detta copia. A mio parere,
l'eventale impugnazione del regolare svolgimento delle operazioni
peritali sarebbe piuttosto improduttiva. Per quello che ho letto,
non le è stato fornito un documento nuovo o diverso, ma solo una
copia dello stesso più leggibile.Dunque, non c'è stata lesione
del diritto di esaminare ed eventualmente impugnare di una delle
>> Il fatto è che ancora questa udienza è da venire, non
>> avendo affatto
>> depositato ancora l'elaborato (mi riferito a perizie
>> pregresse, quando
>> ho accennato che non era stato contestato niente).
>
>Chiedo scusa, devo aver letto male. Credevo si riferisse al caso
>attuale. Comunque, non mi preoccuperei più di tanto, per le
>ragioni che ho espresso.
>
>
>> >Basta fare in modo che ogni cosa avvenga nel giusto
>> >contraddittorio delle parti e nei modi e tempi
>> stabiliti per le
>> >operazioni.
>
>> Ritengo che mi toccherà mandare per fax a tutti gli
>> altri CTP copia
>> dell'insulso referto, allora.
>
>Se vuole usare maggiore cautela, sempre apprezzata da avvocati e
>giudici, può fare così e convocare un'ulteriore riunione con i
>legali ed i CTP per esame di detta copia.
Che era proprio quello che Veronica voleva evitare...
>A mio parere,
>l'eventale impugnazione del regolare svolgimento delle operazioni
>peritali sarebbe piuttosto improduttiva. Per quello che ho letto,
>non le è stato fornito un documento nuovo o diverso, ma solo una
>copia dello stesso più leggibile.
Non e' cosi'. Veronica scrive:
"Il CTP dell'attrice però si era riservato di farmi pervenire un
referto maggiormente dettagliato relativamente ad un esame radiologico
già in mio possesso (che secondo lui doveva chiarire meglio il
significato dell'obiettività radiografica riscontrata)."
Come vedi hai ancora una volta "letto male".
Non sarebbe il caso di mettere un po' piu' di attenzione nelle
risposte? ;-)
roy
Ritenevo erroneamente si riferisse solo ad un'immagine più chiara.
> Come vedi hai ancora una volta "letto male".
> Non sarebbe il caso di mettere un po' piu' di
> attenzione nelle
> risposte? ;-)
Certo. Spesso mi trovo a dare una risposta mentre sono al lavoro
in Studio e capita che non posso dare la sufficiente attenzione
al post.
In ogni caso, bisognerebbe avere le carte davanti per poter dare
una risposta credibile. Dietro la tastiera si possono dare solo
consigli di massima, e mai pareri. L'esperto CTU è giustamente
preoccupato di procedere in maniera imparziale, evitando che una
delle parti possa sollevare dubbi sulla genuinità del suo
operato, mantenendo, così, un rapporto di correttezza
professionale e di fiducia col giudice. Quindi, se non ho di
nuovo letto, o compreso, male il CTU: ha ricevuto, o dovrebbe
ricevere un documento di parte via fax; tale documento sarebbe
messo a disposizione oltre i termini indicati alle parti per la
produzione. Avevo espresso l'opinione, del tutto personale, che
l'eventuale impugnazione delle conclusioni del CTU, operata dalla
parte contro il quale il documento di che trattasi sarebbe
utilizzato(convenuto, assicuratore etc.), avrebbe una qualche
ragione a seconda di quanto questo documento sia essenziale ai
fini del contenuto dell'elaborato.E questa è anche la valutazione
che deve fare il CTU, che può decidere di richiamarlo nel corpo
della perizia o meno, in dipendenza anche dei criteri con cui ha
scelto di procedere nelle operazioni peritali.Il suggerimento di
dare modo alle parti di esaminare sempre tutta la documentazione,
era riferito al corretto modo di procedere, che il CTU che scrive
ha dimostrato di non ignorare.Di qui tutti i suoi dubbi.
>L'esperto CTU è giustamente
>preoccupato di procedere in maniera imparziale, evitando che una
>delle parti possa sollevare dubbi sulla genuinità del suo
>operato, mantenendo, così, un rapporto di correttezza
>professionale e di fiducia col giudice. Quindi, se non ho di
>nuovo letto, o compreso, male il CTU: ha ricevuto, o dovrebbe
>ricevere un documento di parte via fax; tale documento sarebbe
>messo a disposizione oltre i termini indicati alle parti per la
>produzione.
A mio avviso non è oltre i termini perche' la parte si era riservata
in sede di seduta perita di presentarlo con il consenso del CTU.
>Avevo espresso l'opinione, del tutto personale, che
>l'eventuale impugnazione delle conclusioni del CTU, operata dalla
>parte contro il quale il documento di che trattasi sarebbe
>utilizzato(convenuto, assicuratore etc.), avrebbe una qualche
>ragione a seconda di quanto questo documento sia essenziale ai
>fini del contenuto dell'elaborato.
>E questa è anche la valutazione
>che deve fare il CTU,
A mio avviso no, perche' si tratta del referto di una radiografia, ben
diverso ad esempio di quello di una ecografia.
Nel primo caso infatti l'oggettività dell'esame è rappresentata dalla
lastra, nel secondo dal referto.
Dunque nel primo caso il referto è solo una valutazione professionale,
una osservazione di parte della CTP, la cui lunghezza puo' non
determinare alcun nuovo elemento nella valutazione del caso. Di qui i
dubbi, leciti, di dover trasmettere un nuovo e ampliato referto che
ripete pedissequamente quanto già espresso dal primo referto.
ciao
roy
Riservarsi di produrre non è la stessa cosa che produrre!In ogni
caso, il CTU avrebbe fatto meglio a fissare un nuovo accesso per
l'esame, o mettere il referto a disposizione delle altre parti.
Quello di cui si discute del resto. Ad ogni buon conto, non è
ortodosso per la parte "riservarsi di produrre" ed è imprudente
per un CTU acconsentire a tale riserva, poiché tutto dovrebbe
avvenire in contraddittorio e nei termini.
> A mio avviso no, perche' si tratta del referto di una
> radiografia, ben
> diverso ad esempio di quello di una ecografia.
> Nel primo caso infatti l'oggettività dell'esame è
> rappresentata dalla
> lastra, nel secondo dal referto.
> Dunque nel primo caso il referto è solo una
> valutazione professionale,
> una osservazione di parte della CTP, la cui lunghezza
> puo' non
> determinare alcun nuovo elemento nella valutazione
> del caso. Di qui i
> dubbi, leciti, di dover trasmettere un nuovo e
> ampliato referto che
> ripete pedissequamente quanto già espresso dal primo
> referto.
La penso come te, ma quel che conta è la valutazione del CTU e,
ancor di più, del giudice.
Ciao
>> A mio avviso non è oltre i termini perche' la parte
>> si era riservata
>> in sede di seduta perita di presentarlo con il
>> consenso del CTU.
>
>Riservarsi di produrre non è la stessa cosa che produrre!In ogni
>caso, il CTU avrebbe fatto meglio a fissare un nuovo accesso per
>l'esame, o mettere il referto a disposizione delle altre parti.
D'ora in avanti mi regolerò così.
>Quello di cui si discute del resto. Ad ogni buon conto, non è
>ortodosso per la parte "riservarsi di produrre" ed è imprudente
>per un CTU acconsentire a tale riserva, poiché tutto dovrebbe
>avvenire in contraddittorio e nei termini.
Ora ho spedito il referto per fax a tutti gli altri CTP, invitandomi a
farmi pervenire eventuali ulteriori osservazioni sempre per fax.
Uno mi ha già risposto che tale referto sarebbe documentazione non
presentata nei termini e che si riserverà di farmi delle osservazioni
solo dopo che io avrò depositato l'elaborato, dato che mi sono
rifiutata di mostrare agli altri CTP il mio elaborato per eventuali
discussioni prima del deposito.
Dovrei forse chiedere consiglio sul da farsi direttamente al giudice?
>A mio avviso no, perche' si tratta del referto di una radiografia, ben
>diverso ad esempio di quello di una ecografia.
>Nel primo caso infatti l'oggettività dell'esame è rappresentata dalla
>lastra, nel secondo dal referto.
>Dunque nel primo caso il referto è solo una valutazione professionale,
>una osservazione di parte della CTP, la cui lunghezza puo' non
>determinare alcun nuovo elemento nella valutazione del caso. Di qui i
>dubbi, leciti, di dover trasmettere un nuovo e ampliato referto che
>ripete pedissequamente quanto già espresso dal primo referto.
In conclusione, ora che ho spedito copia del referto a tutti gli altri
CTP e che uno mi ha pure risposto come ho già indicato a Giovanni
R.F., mi conviene chiedere consiglio al giudice spedendogli un fax od
ormai sarei costretta a fissare una nuova seduta peritale per esame
del referto? Ma in questo ultimo caso non sarebbe anche peggio, visto
che qualcuno stà già contestandomi che tale documentazione sarebbe
estranea agli atti di causa?
Atteso che non consentirò più a nessuno di presentare nuova
documentazione al di fuori di una seduta peritale (e che non ne
fisserò di nuove se non quando fossero sicuramente indispensabili),
avrei in mente di non nominare affatto tale nuovo referto nel mio
elaborato, così nessuno potrebbe contestarmi di aver valutato
documentazione che non potevo valutare e potrei tranquillamente
sostenere di aver spedito copia per fax a tutti come avrei fatto per
qualsiasi altra osservazione che mi fosse pervenuta, sia scritta che
orale, ex art. 90 disp att cpc..
Se è pur vero che non posso ricevere altri scritti defensionali oltre
quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite
dall'articolo 194 del Codice, pur tuttavia non posso impedire che
qualcuno me lo invii tramite fax (avrei potuto rifiutarlo solo se mi
fosse stato dato a mano).
Giusto?
Ciao Roy
Veronica
> D'ora in avanti mi regolerò così.
Scusami, non era una critica al modo in cui hai condotto le
operazioni. Anzi, i tuoi scrupoli sono segno di professionalità.
Purtroppo, il processo civile è un campo minato e le possibilità
di commettere errori, anche insignificanti, sono tante.
> Ora ho spedito il referto per fax a tutti gli altri
> CTP, invitandomi a
> farmi pervenire eventuali ulteriori osservazioni
> sempre per fax.
> Uno mi ha già risposto che tale referto sarebbe
> documentazione non
> presentata nei termini e che si riserverà di farmi
> delle osservazioni
> solo dopo che io avrò depositato l'elaborato, dato
> che mi sono
> rifiutata di mostrare agli altri CTP il mio elaborato
> per eventuali
> discussioni prima del deposito.
> Dovrei forse chiedere consiglio sul da farsi
> direttamente al giudice?
Potrebbe essere utile chiedere lumi al giudice e verificare il
peso che da ala situazione.
Saluti
Giovanni R. F.
>> A mio avviso non è oltre i termini perche' la parte
>> si era riservata
>> in sede di seduta perita di presentarlo con il
>> consenso del CTU.
>
>Riservarsi di produrre non è la stessa cosa che produrre!In ogni
>caso, il CTU avrebbe fatto meglio a fissare un nuovo accesso per
>l'esame, o mettere il referto a disposizione delle altre parti.
>Quello di cui si discute del resto. Ad ogni buon conto, non è
>ortodosso per la parte "riservarsi di produrre" ed è imprudente
>per un CTU acconsentire a tale riserva, poiché tutto dovrebbe
>avvenire in contraddittorio e nei termini.
Ti do ragione.
roy
>On Tue, 04 Mar 2008 15:42:22 GMT, "Giovanni R.F."
><utente_virgi...@virgilio.it> wrote:
>
>>> A mio avviso non è oltre i termini perche' la parte
>>> si era riservata
>>> in sede di seduta perita di presentarlo con il
>>> consenso del CTU.
>>
>>Riservarsi di produrre non è la stessa cosa che produrre!In ogni
>>caso, il CTU avrebbe fatto meglio a fissare un nuovo accesso per
>>l'esame, o mettere il referto a disposizione delle altre parti.
>D'ora in avanti mi regolerò così.
>
>>Quello di cui si discute del resto. Ad ogni buon conto, non è
>>ortodosso per la parte "riservarsi di produrre" ed è imprudente
>>per un CTU acconsentire a tale riserva, poiché tutto dovrebbe
>>avvenire in contraddittorio e nei termini.
>Ora ho spedito il referto per fax a tutti gli altri CTP, invitandomi a
>farmi pervenire eventuali ulteriori osservazioni sempre per fax.
>Uno mi ha già risposto che tale referto sarebbe documentazione non
>presentata nei termini e che si riserverà di farmi delle osservazioni
Si chiamano "note critiche".
roy
>On Tue, 04 Mar 2008 13:07:10 GMT, royflinker
><royfl...@DATOGLIEREhotmail.it> wrote:
>
>
>>A mio avviso no, perche' si tratta del referto di una radiografia, ben
>>diverso ad esempio di quello di una ecografia.
>>Nel primo caso infatti l'oggettività dell'esame è rappresentata dalla
>>lastra, nel secondo dal referto.
>>Dunque nel primo caso il referto è solo una valutazione professionale,
>>una osservazione di parte della CTP, la cui lunghezza puo' non
>>determinare alcun nuovo elemento nella valutazione del caso. Di qui i
>>dubbi, leciti, di dover trasmettere un nuovo e ampliato referto che
>>ripete pedissequamente quanto già espresso dal primo referto.
Allora riassumendo i problemi sono due: la violazione del
contraddittorio tra le parti e il divieto di nuova documentazione.
Entrambi sono soggetti alla sanzione di nullità relativa.
Per evitare il primo problema bisogna far si' che il materiale
ricevuto sia già stato comunicato alle parti. Infatti mettiamo che in
sede di accesso una parte ti consegni una osservazione scritta e ne
dia copia anche alle parti avverse presenti, a chi incorre l'obbligo
di comunicarlo alla parte assente? Secondo me non spetta la CTU ma
alla parte. Quindi chiedi prova della comunicazione prima di accettare
(basta il report di invio del fax)
Secondo. Non si possono consegnare al ctu nuovi documenti. Ma nel
momento in cui tu li ricevi come fai a sapere che quell'atto sia già
presente nei fascicoli di parte? Come fai a sapere che l'osservazione
non contenga dati nuovi, tabelle aggiornate non prodotte in giudizio?
A questo punto un conto è ricevere, un altro tenerne conto nella
perizia. Se non ne tieni conto nulla puo' esserti addebitato.
>Per
>In conclusione, ora che ho spedito copia del referto a tutti gli altri
>CTP e che uno mi ha pure risposto come ho già indicato a Giovanni
>R.F., mi conviene chiedere consiglio al giudice spedendogli un fax od
>ormai sarei costretta a fissare una nuova seduta peritale per esame
>del referto?
Come dice Giovanni è il giudice che decide. So di giudici che
ammettono l'allegazione di nuova documentazione. Io andrei ad
informarmi dal cancelliere...
>Ma in questo ultimo caso non sarebbe anche peggio, visto
>che qualcuno stà già contestandomi che tale documentazione sarebbe
>estranea agli atti di causa?
Qui andrebbero visti gli atti. Se la radiografia era già stata
prodotta, quel nuovo referto (da te trasmesso alle parti unicamente
per non violare il principio del contradittorio) è una semplice
allegazioni difensiva, priva di un autonomo valore probatorio e dunque
ricatalogabile nelle osservazioni di cui tener presente.
Se invece è un nuovo documento, ripeto il fatto di trasmetterlo non
significa poi averlo preso in esame.
>Atteso che non consentirò più a nessuno di presentare nuova
>documentazione al di fuori di una seduta peritale (e che non ne
>fisserò di nuove se non quando fossero sicuramente indispensabili),
>avrei in mente di non nominare affatto tale nuovo referto nel mio
>elaborato, così nessuno potrebbe contestarmi di aver valutato
>documentazione che non potevo valutare e potrei tranquillamente
>sostenere di aver spedito copia per fax a tutti come avrei fatto per
>qualsiasi altra osservazione che mi fosse pervenuta, sia scritta che
>orale, ex art. 90 disp att cpc..
Giusto.
>Se è pur vero che non posso ricevere altri scritti defensionali oltre
>quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite
>dall'articolo 194 del Codice, pur tuttavia non posso impedire che
>qualcuno me lo invii tramite fax (avrei potuto rifiutarlo solo se mi
>fosse stato dato a mano).
Io però risponderei via fax che affinche' siano esaminate devono
ricorrere le due condizioni di cui sopra, ma sopratutto che non
incorre l'obbligo al ctu di comunicare alle controparti. (In effetti
l'art. 90 u.c. disp. att. si esprime in modo impersonale, ma a mio
avviso questo onere spetta alle parti, anche perchè l'invio da parte
del ctu pone il problema se l'atto inviato sia già stato valutato e
accettato dal ctu come non contenente nuova documentazione o no).
ciao ciao
Veronica
>Se č pur vero che non posso ricevere altri scritti defensionali oltre
>>quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite
>>dall'articolo 194 del Codice, pur tuttavia non posso impedire che
>>qualcuno me lo invii tramite fax (avrei potuto rifiutarlo solo se mi
>>fosse stato dato a mano).
>Io perň risponderei via fax che affinche' siano esaminate devono
>ricorrere le due condizioni di cui sopra, ma sopratutto che non
>incorre l'obbligo al ctu di comunicare alle controparti
Un'ultima cosa: a quale scopo rispondere via fax nel modo di cui sopra
al CTP che mi ha inviato il nuovo referto?
Per evitare contestazioni future da parte del CTP medesimo o per
precostituirmi una prova da mostrare al giudice per dimostrare che non
l'ho preso in considerazione?
Ciao
Veronica
>On Wed, 05 Mar 2008 10:11:33 GMT, royflinker
><royfl...@DATOGLIEREhotmail.it> wrote:
>
>
>>Se è pur vero che non posso ricevere altri scritti defensionali oltre
>>>quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite
>>>dall'articolo 194 del Codice, pur tuttavia non posso impedire che
>>>qualcuno me lo invii tramite fax (avrei potuto rifiutarlo solo se mi
>>>fosse stato dato a mano).
>>Io però risponderei via fax che affinche' siano esaminate devono
>>ricorrere le due condizioni di cui sopra, ma sopratutto che non
>>incorre l'obbligo al ctu di comunicare alle controparti
>
>Un'ultima cosa: a quale scopo rispondere via fax nel modo di cui sopra
>al CTP che mi ha inviato il nuovo referto?
>Per evitare contestazioni future da parte del CTP medesimo o per
>precostituirmi una prova da mostrare al giudice per dimostrare che non
>l'ho preso in considerazione?
Se non nelle cause future vuoi arrivare a questo puoi fare un'altra
cosa.
Il giorno in cui vai a giurare e ti scambi i recapiti con i difensori
stabilisci che riceverai le osservazioni di parte solo in sede di
accesso, anche per poter avere chiarimenti sui domumenti dai ctp (come
dire io sto bene attenta a che non si tratti di nuova documentazione).
E stabilisci anche che i ctp devono portare i documenti in copia da
distribuire durante la seduta perita alle altre parti. Se poi in sede
di seduta una controparte è assente prega il ctp di inviarla lui
tramite il suo difensore, che ha segretarie e poveri praticanti al suo
servizio e di dartene successivamente comunicazione.
ciao
roy