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Indennità ritardato pagamento Telecom, pareri...

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Alec

unread,
Feb 26, 2005, 6:02:45 AM2/26/05
to
Capita a volte per dimenticanza o per comodo di pagare qualche giorno dopo
della scadenza prefissata in bolletta. Ogni volta che capita anche con un
ritardo minimo di 1-2 giorni c'è un 2% in più da pagare.

Considerando che Telecom ha un anticipo conversazioni di circa 50 euro
perché io dovrei pagare 6 euro per un solo giorno di ritardo contro i 300 di
bolletta e loro si tengono i miei 50 euro senza corrispondermi nulla?
Quest'interesse che praticano 2% anche per 1 giorno di ritardo non è da
usurai?

In oltre perché mi mandano la fattura addebbidandomene le spese? Per legge
le spese di fatturazione non sono a loro carico? :-\
--
Saluti

Alec
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pekilan

unread,
Feb 28, 2005, 9:23:37 AM2/28/05
to
Alec wrote:
> Capita a volte per dimenticanza o per comodo di pagare qualche giorno dopo
> della scadenza prefissata in bolletta. Ogni volta che capita anche con un
> ritardo minimo di 1-2 giorni c'è un 2% in più da pagare.
Solo se e' ripetitivo. Leggi il comma 2 dell'art.18 delle C.G. di
abbonamento. Se hai pagato sei fatture entro la scadenza, la settima
fattura puo' essere pagata fino a 30 giorni di ritardo. Ma attenzione,
se si arriva al 31-esimo, la penale scatta tutta ed intera (inoltre del
6% perche' superiore a 30 giorni).
Se hai la penale del 2% e non ci sono errori di fatturazione, vuol dire
che sei recidivo. Se invece hai avuto una penale nonostante 6 fatture
regolari, allora presenta reclamo (e' successo a me).

> Considerando che Telecom ha un anticipo conversazioni di circa 50 euro
> perché io dovrei pagare 6 euro per un solo giorno di ritardo contro i 300 di
> bolletta e loro si tengono i miei 50 euro senza corrispondermi nulla?

Perche' l'anticipo conversazioni non e' un deposito.

> Quest'interesse che praticano 2% anche per 1 giorno di ritardo non è da
> usurai?

Non e' un'interesse. E' una penale e come tale non si applica la legge
sui tassi usurai. Per capirci, il tasso di interesse e' il costo di un
prestito "volontario" e come tale e' controllato dalla legge anti-usura.
L'indennita' di mora invece e' un prestito "forzoso" (cioe' tu obblighi
Telecomitalia a "prestarti" tale somma) e quindi chi subisce questo
danno (che puo' essere anche salato - si pensi alle aziende costrette ad
ricorre al fido bancario per coprire i mancanti incassi dai clienti,
oltre a tutti i costi di gestione) ha diritto ad un risarcimento: la
penale. Se poi ribatti (correttamente), che non si tratta di un
prestito, io replico: ed appunto per questo non si tratta di interessi.

Una volta c'era anche la reciprocita', cioe' Telecomitalia era costretta
a pagare le stesse penali quando soprafatturava (ho incassato un 6% di
penale, oltre alle somme dovute, a suo tempo - proprio il caso di penale
impropria). Oggi, grazie all'intervento delle associazioni dei
consumatori, Telecomitalia paga solo gli interessi legali (comma 6
art.17). Ma da che parte stanno ?

> In oltre perché mi mandano la fattura addebbidandomene le spese? Per legge
> le spese di fatturazione non sono a loro carico? :-\

dall'art. 21 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 comma 8:

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e
formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Che e' stato ripreso pari-pari dall'art. 1, DPR del 29 gennaio 1979, n.
24. E' evidente che si tratta di un costo per l'azienda che puo'
tranquillamente inserire negli altri costi. Quindi la fatturazione "a
parte" non ha molto senso. Probabilmente e' per fare una cortesia alla
societa' di servizi che scrive i programmi di stampa delle fatture (che
cosi' diventa piu' complicata). Al pari dell'arrotondamento in fattura,
che specialmente per chi ha l'addebito in CC, non serve a nulla se non a
complicare la lettura dei conteggi (e per le aziende a complicare le
operazioni di registrazione). E' la dimostrazione che non
l'arrotondamento non e' qualcosa di intoccabile lo ha dato l'ENEL che lo
ha tolto dalle fatture con il passaggio all'euro.

Puoi provare a citare Telecomitalia dal Giudice di Pace per avere il
rimborso delle spese di fatturazione, pero' c'e' da rilevare che si
tratta delle spese di "spedizione". Ora, gia' oggi e' possibile avere le
fatture in formato elettronico (a condizione di non avere il pagamento
con bollettino postale - che obbliga la Telecomitalia alla spedizione
del modello fisico) e quindi avere cancellato l'addebito delle spese di
spedizione.

Pekilan

Alec

unread,
Feb 28, 2005, 6:06:10 PM2/28/05
to

"pekilan" <pek...@hotmail.com.invalid> ha scritto nel messaggio

[CUT]

Grazie sei stato chiarissimo.

> Puoi provare a citare Telecomitalia dal Giudice di Pace per avere il
> rimborso delle spese di fatturazione, pero' c'e' da rilevare che si tratta
> delle spese di "spedizione".

Ecco qui mi chiedo visto che telcom commette un cosa? (reato, illecito), e
lo commette con tutti, perché praticamente tutti in un modo o nell'altro
sono stati o sono ancora clienti telecom, perché il garante non provvede? O
non so chi? Perché io utente mi deveo mettere a citare una società di
servizi per una cosa non lecità che fa alla luce del giorno? Non sono le
auotorità che dovrebbero fare rispettare la legge?

Renato Di Properzio

unread,
Mar 1, 2005, 1:00:38 AM3/1/05
to
"pekilan" <pek...@hotmail.com.invalid> wrote in message
news:38gn29F...@individual.net

> Non e' un'interesse. E' una penale e come tale non si applica la legge
> sui tassi usurai. Per capirci, il tasso di interesse e' il costo di un
> prestito "volontario" e come tale e' controllato dalla legge anti-usura.
> L'indennita' di mora invece e' un prestito "forzoso" (cioe' tu obblighi

> Telecomitalia a "prestarti" tale somma).... Pekilan.
=================
Inizialmente anche io la pensavo come Alec, poi, mi sono reso conto che
si trattava di un prestito che mi concedevo per mio conto con soldi di
altri.
In altri tempi ho postato per avere delle risposte riguardo questo
argomento ma, le risposte non erano assolutamente chiarificanti.
Probabilemente perchè non era frequentato da persone che "per risposta
intendevano dare spiegazioni oltre un le due righe".
Contrariamente a molti che frequentano il ng. sei molto chiaro a
descrivere e chiarire gli argomenti, mi potrresti spiegare sempre
sull'indennità di mora:
" Riguardo la Esigibilità dell'IVA: Stando alla mancata descrizione sul
conto T.I. della dicitura -Esigibilità Immediata- si intende che è stato
optato per la -Esigibilità Differita-. Tant'è vero che le fatture pagate
in ritardo non possono essere scaricate nei registri IVA nel mese di
competenza, bensì bisogna aspettare come mese di competenza l'avvenuto
pagamento, che puù essere anche di diversi mesi".
Veniamo al dunque: Dopo aver effettuato il pagamento, la T.I. provvede a
versare l'IVA in modo differito, ovvero, non dopo i 15 giorni
dell'emissione della fattura come normalmente avvine per -l'Esigibilità
Immediata- Bensi 15 giorni dopo la riscossione.
Mi potresti spiegare il perchè l'indennità di mora mi viene calcolata
anche sull'IVA?
Renato.

--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

pekilan

unread,
Mar 1, 2005, 11:07:40 PM3/1/05
to
L'obbligarieta' dell'azione e' solo per alcuni reati penali.
Tutti gli altri reati richiedono la denuncia da parte della vittima.
Oltretutto, qui non siamo nel penale, ma nel civilistico. Infatti,
ragiona: nessuno ti sta puntando una pistola, ne' ti sta imbrogliando,
semplicemente Telecomitalia ti chiede dei soldi che tu "liberamente" dai
anche se non sei convinto. Ebbene queste non sono cose che riguardano il
procuratore. Se ritieni che una parte contrattuale ti faccia pagare di
piu' di quello che ritiene (oltretutto qui non si tratta di un di' piu'
ma di un problema di "semplificazione" della fatturazione) non ti resta
che citarlo in tribunale. In quanto alla violazione della normativa
sulle fatturazioni, puoi provare anche a fare un'esposto alla Guardia di
Finanza, se intervieni otteresti di far elevare una multa a carico di
Telecomitalia e forse di far recedere da questa pratica confusa.
Naturalmente la multa viene caricata nel passivo di Telecomitalia che
quindi l'anno successivo la ricarica sui prezzi dei servizi.

Pekilan

pekilan

unread,
Mar 1, 2005, 11:17:04 PM3/1/05
to
Sarebbe una domanda di fiscalita' ...
Per le imprese mi risulta che l'IVA e' dovuta una volta emessa la
fattura (salvo cambiamenti, mi riferisco ad oltre tre anni fa).
Infatti il problema piu' grosso quando un cliente non pagava era il
fatto di dovere anticipare i soldi dell'IVA. Cioe' lo stato voleva il
suo 20% subito, anche se magari il mio cliente mi pagava un'anno dopo.
Ora non mi risulta che si debba scrivere "Esigibilita' Immediata", si
tratta di novita' recenti ? (una buona novita')
In ogni caso, restando sul diritto, nelle regolamento non si fa
distinzione di sorta. Si parla di percentuale sull'ammontare "dovuto",
quindi e' perfettamente lecito includere l'IVA. Ripeto, non si tratta di
interessi (nel qualcaso l'osservazione sarebbe giusta) ma di una
"penale" e quindi che astrae da considerazioni di riferibilita'.

Pekilan

Renato Di Properzio

unread,
Mar 5, 2005, 9:38:45 AM3/5/05
to
"pekilan" <pek...@hotmail.com.invalid> wrote in message
news:38ks8rF...@individual.net

> Sarebbe una domanda di fiscalita' ...
> Per le imprese mi risulta che l'IVA e' dovuta una volta emessa la
> fattura (salvo cambiamenti, mi riferisco ad oltre tre anni fa).
> Infatti il problema piu' grosso quando un cliente non pagava era il
> fatto di dovere anticipare i soldi dell'IVA. Cioe' lo stato voleva il
> suo 20% subito, anche se magari il mio cliente mi pagava un'anno dopo.
> Ora non mi risulta che si debba scrivere "Esigibilita' Immediata", si
> tratta di novita' recenti ? (una buona novita')
> In ogni caso, restando sul diritto, nelle regolamento non si fa
> distinzione di sorta. Si parla di percentuale sull'ammontare "dovuto",
> quindi e' perfettamente lecito includere l'IVA. Ripeto, non si tratta di
> interessi (nel qualcaso l'osservazione sarebbe giusta) ma di una
> "penale" e quindi che astrae da considerazioni di riferibilita'.
>
> Pekilan

=============================
In sintesi ti riporto le circolari riguardanti la esigibilità IVA e
prassi collegate.
Credo che sia sufficente per avere una idea sul mio pensiero.
============

Circolare n.328 del 24/12/97 – IVA art. 6 prassi correlate
Oggetto:I.V.A. -
Decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313.Modifiche alle disposizioni generali e ai regimi
speciali I.V.A.

Sintesi:
Vengono forniti chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 313/97 al D.P.R. n. 633/72 concernenti:
- la soggettivita' d'imposta, la detrazione, la rettifica della
detrazione e gli obblighi dei contribuenti;
- i regimi speciali relativi all'agricoltura, all'editoria, agli
spettacoli, alle agenzie di viaggi ed al settore delle
telecomunicazioni.
2.2.3 - FACOLTA' DI NON AVVALERSI DEL RINVIO
DELL'ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA
Ai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di
servizi di cui al paragrafo 2.2, e' concessa la facolta' di non
avvalersi del
rinvio dell'esigibilita' dell'imposta e di trattare, quindi, le
operazioni stesse alla stregua di quelle ordinarie.
Quando cio' si verifica, e' indispensabile che il soggetto che
emette la fattura manifesti tale sua volonta' apponendo sulla fattura
l'annotazione
"IVA ad esigibilita' immediata", al fine di consentire
all'acquirente o
committente di operare subito la detrazione dell'imposta.
Ad evitare incertezze tra le parti si rende necessario che
sulle fatture in questione venga comunque apposta una delle
due
seguenti annotazioni: "IVA ad esigibilita' immediata" ovvero "IVA
ad
esigibilita' differita".
Resta inteso, in ogni caso, che se sulle fatture relative alle
operazioni di che trattasi non risulta apposta alcuna indicazione al
riguardo, il destinatario non puo' operare alcuna detrazione
finche' non
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo.

Circolare IVA n.69 del 26/07/2001oggetto:Regime fiscale agevolato
degli enti gestori di servizipubblici locali.Scadenza
Sintesi:La circolare riassume il trattamento fiscale ai fini delle
imposte dirette,delle agevolazioni DIT e "VISCO" e IVA degli enti
che gestiscono servizipubblici locali a seguito della scadenza del
regime fiscale agevolato,definito di moratoria fiscale, di cui alla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Testo:
INDICE
6. NATURA DELLA MORATORIA FISCALE AI FINI
DELL'IVA........................12
6.1 Fatture con IVA ad esigibilita'
differita.........................13
6. NATURA DELLA MORATORIA FISCALE AI FINI DELL'IVA

Con riferimento all'IVA, si afferma che, in linea generale, il
regime di moratoria di cui all'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331
del 1993
non ha comportato per gli enti gestori alcuna sostanziale modifica
rispetto agli ordinari presupposti impositivi del tributo.
La soggettivita' passiva IVA e', infatti, strettamente collegata
all'esercizio di attivita' commerciali.
Gli enti gestori, cosi' come l'ente territoriale di appartenenza,
anche durante il periodo di moratoria, hanno assunto piena
soggettivita' IVA
limitatamente a quelle operazioni di cessioni di beni e
prestazioni di
servizi poste in essere nel territorio dello Stato
nell'esercizio di attivita' commerciali, ai sensi del quarto comma
dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Come chiarito dal Dipartimento delle Entrate nella circolare n.131/E
del 16 giugno 1999 e nella risoluzione n. 81/E del 5 giugno 2000,
ai finiIVA, l'agevolazione a favore degli enti gestori e'
consistita
nella possibilita' di applicare quelle particolari disposizioni di
legge
previste per gli enti territoriali, ferma restando comunque la
loro
autonoma rilevanza soggettiva d'imposta, sia formale che sostanziale,
fin dal
momento dell'acquisizione della personalita' giuridica.

6.1 Fatture con IVA ad esigibilita' differita

Una particolare disposizione che si e' resa applicabile
agli enti gestori nel corso del periodo di moratoria e' quella di
cui
all'art. 6,ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972.
Essa prevede, per le operazioni effettuate nei confronti -
tra gli altri soggetti - degli enti territoriali, che l'imposta
divenga
esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, salva la
facolta' di
applicare il regime ordinario di esigibilita' dell'imposta al momento
dell'effettuazionedell'operazione.
Dal 1 gennaio 2000, venendo meno il regime di moratoria,
questa disposizione non e' piu' applicabile. Di conseguenza, per
le
operazioni posizione n essere nei confronti degli enti gestori,
l'imposta
diviene esigibile al momento in cui le operazioni si considerano
effettuate
secondo le ordinarie disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR n. 633
del 1972.
Va, tuttavia, precisato che, per le operazioni poste in
essere nel periodo di moratoria, il differimento dell'esigibilita'
dell'IVA
permane comunque fino al momento del pagamento del
corrispettivo,
anche se successivo alla scadenza del regime di moratoria.
Ovviamente
restera' ugualmente differito al momento del pagamento del
corrispettivo
anche il corrispondente diritto alla detrazione dell'imposta.
Ed infatti, al momento in cui l'operazione e' stata
effettuata, essa aveva tutti i presupposti richiesti dalla norma
per
l'applicazione del regime di esigibilita' differita dell'imposta;
ne' la norma
prevede la possibilita' che l'esigibilita' dell'imposta possa
configurarsi
in un momento diverso rispetto all'effettuazione dell'operazione o
al
pagamento del corrispettivo.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione
delle presenti istruzioni.

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