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La notifica è valida anche se spedita ma non ricevuta

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Ebrus

unread,
Sep 24, 2001, 4:13:01 PM9/24/01
to
Mi spiego meglio, ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa di cui
io non ero a conoscenza.
Ho telefonato ai vigili di competenza e mi informano che me l'avevano
notiifcata per posta ma è stata rispedita indietro per prolungata giacenza
nelle poste, evidentemente io per qualsiasi motivo, o non ho trovato
l'avviso, o è andato perso o per mia assenza non 'ho fatto in tempo a
rirtirarla dalla posta. Quindi per i vigili urbani è come se mi fosse stata
notificata lo stesso e dunque ora me l'hanno raddoppiata e applicato gli
interessi di mora ecc. Tra l'altro nel cartella esattoriale non c'è
riferimento a nessun verbale, non ce la data della multa, c'è solo il comune
.. mah!
Mi chiedo se è possibile ricorrere in quanto per me non mi è stata mai
notificata, perlomeno potevano rimandarmi di nuovo la notifica.
Grazie Ermanno


gcf

unread,
Sep 27, 2001, 11:54:57 AM9/27/01
to
Ricorri al GDP per difetto di notifica e per violazione della legge 241/90
nonchè della legge 212/2000 statuto dei diritti del contribuente.
Giancarlo

"Ebrus" <eb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:htMr7.2676$jT5.1...@news.infostrada.it...

Andrea G.

unread,
Oct 2, 2001, 9:50:57 AM10/2/01
to

"Ebrus" <eb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:htMr7.2676$jT5.1...@news.infostrada.it...
Attenzione con i ricorsi! La contravvenzione è( da quanto si desume)
certamente stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc dopo aver accertato,
da parte del notificatore, una temporanea assenza del destinatario.Detto
articolo impone al notificante l'aver lasciato un avviso di deposito alla
porta del destinatario (oggi anche nella cassetta postale) e spedito una
raccomandata con avviso di ricevimento.E' facile pensare che chi sapesse di
dover ritirare una notifica non lo faccia facendo così prescrivere gli atti
per l'assenza del destinatario.La notifica è invalida solo se la giacenza
alla posta è inferiore ai 30 giorni stabiliti come per tutte le altre
raccomandate in giacenza alle P.T.( Come stabilito dalla recente
legislazione).Tanto è che si legge nella nella tua lettera "prolungata
giacenza nelle poste".Attento quindi al ricorso potresti pagare il DOPPIO
della somma in quanto la NOTIFICA E' SICURAMENTE VALIDA!
Ciao!


gcf

unread,
Oct 2, 2001, 4:51:37 PM10/2/01
to
Il raddoppio della sanzione per rigetto del ricorso si applica solo per i
ricorsi al Prefetto.
Nel caso di ricorso al GDP avverso a una cartella esattoriale tale sanzione
non esiste.
I vigili dovranno, comunque, dimostrare che è stato apposto l'avviso di
deposito e che è stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento.
Ma in ogni caso, la cartella è viziata da nullità relativamente all'art. 3
della legge 241/90 e della recente legge 212/2000 che ha riconfermato la
241/90 perchè mancante del riferimento al verbale originale che doveva
essere prodotto in copia e allegato alla cartella.
Si può mai essere obbligati a pagare una cartella senza conoscerne la
motivazione?
Giancarlo
"Andrea G." <andr...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:5Dju7.6252$0Y2.1...@news.infostrada.it...

Marco

unread,
Oct 9, 2001, 7:44:13 AM10/9/01
to
gcf <g...@libero.it> ha scritto nell'articolo
<tNpu7.9758$0Y2.2...@news.infostrada.it>
> [...]

> Ma in ogni caso, la cartella è viziata da nullità relativamente all'art.
3
> della legge 241/90 e della recente legge 212/2000 che ha riconfermato la
> 241/90 perchè mancante del riferimento al verbale originale che doveva
> essere prodotto in copia e allegato alla cartella.
> Si può mai essere obbligati a pagare una cartella senza conoscerne la
> motivazione?

Ho fortunatamente trovato questo tuo messaggio e vorrei sottoporti il mio
caso.

L'11 luglio scorso è arrivata una cartella esattoriale per una
contravvenzione (eccesso di velocità) risalente al settembre 1996 (!). Non
ricordo di aver ricevuto la multa a suo tempo né, tanto meno, se
quell'infrazione l'ho veramente commessa.

Il problema è che la cartella esattoriale non l'ho ritirata io (non c'ero)
ma dei miei familiari, i quali se la sono poi dimenticata finché, pochi
giorni fa, è tornata a galla. Morale: i 30 giorni validi per il ricorso al
Giudice di Pace sono già passati.

Ciò che vorrei sapere da te è se è possibile fare "qualcosa", ed
eventualmente che cosa, visto anche che la cifra è astrononica: 750.000
Lire, cui andrebbero adesso aggiunti anche i compensi di riscossione e gli
interessi di mora.

Ti preciso che, in allegato alla cartella, non mi pare ci sia nessuna copia
del "verbale originale" al quale facevi riferimento nel tuo messaggio (se
ho capito di che cosa si tratta), ma solo una pagina, intitolata "Dettaglio
degli addebiti" dove compaiono, con relativi importi, le seguenti tre voci:
1. Contrav. cod. strada L. 689/81 Amministrazione comunale
<codice lunghissimo> <altro codice lunghissimo>
Art. 142 Limiti di velocità PMN <codice> del 29/09/96 <targa mia auto>
2. Contrav. cod. strada - RECUPERO SPESE L. 689/81 Amministrazione comunale
<codice lunghissimo> <altro codice lunghissimo>
Art. 142 Limiti di velocità PMN <codice> del 29/09/96 <targa mia auto>
3. Contrav. cod. strada - MAG. L. 689/81 Amministrazione comunale
<codice lunghissimo> <altro codice lunghissimo>
Art. 142 Limiti di velocità PMN <codice> del 29/09/96 <targa mia auto>

Grazie infinite!

Marco

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