grazie
Francesco
no.
---
fdr
> no.
sei in grado di giustificare la risposta postando un link di
riferimento? "No" e' in grado di scriverlo chiunque
1) Si perche' le webmail non sono esportabili quindi non
"trasportabil"i in sede processuale (questo potrebbe essere un
problema). La PEC e' un file quindi salvabile e trasportabile.
2) Non tutti i provider di posta lasciano i messaggi memorizzati sul
server anche dopo averli scaricati col proprio client di posta (anzi
questo servizio lo fanno in pochi forse solo gmail).
Quindi rinnovo la domanda: le webmail hanno valore legale?
Nel caso in cui costituissero prova e nel caso non siano salvabili
come file come si possono certificare come tali (perito informatico
nominato dal tribunale? notaio?...)
Ho trovato questo link. http://www.condominioweb.com/condominio/articolo73.ashx
secondo te hanno preso un granchio?
grazie
Francesco
"Francesco Rotta" <frances...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:0e74cfd7-18e8-4453...@l34g2000vba.googlegroups.com...
>> Se la risposta fosse "si" pensi che la PEC avrebbe un senso di esistere?
>
>1) Si perche' le webmail non sono esportabili quindi non
>"trasportabil"i in sede processuale (questo potrebbe essere un
>problema). La PEC e' un file quindi salvabile e trasportabile.
"La PEC" non e' un file, e' un sistema certificato da qualcuno
accreditato per farlo. Chi invece ha garantito che quella webmail non
e' violabile in qualche modo?
>2) Non tutti i provider di posta lasciano i messaggi memorizzati sul
>server anche dopo averli scaricati col proprio client di posta (anzi
>questo servizio lo fanno in pochi forse solo gmail).
Sbagliato, lo fanno tutti, ed e' una impostazione del tuo software di
posta e non del provider di posta.
Perch� pensi che chi ha risposto fosse un legale ;-) ?
> Ritengo che la risposta corretta sia: "dipende".
Esatto.
> Se la webmail ha un certificato digitale con relativa firma elettronica la
> risposta dovrebbe essere si.
Mmm, la firma elettronica non necessariamente funziona con i certificati.
> Diversamente la risposta � certamente no.
Sbagliato, leggetevi il codice dell'amministrazione digitale sul valore del
documento informatico, sia sottoscritto (con firma elettronica semplice o
con firma elettronica qualifificata) che non sottoscritto,
Max max
La cosa mi incuriosisce...
ti riferisci al documento allegato contenente un eventuale firma
digitale+certificato o proprio al messaggio di posta?
Io parto dal presupposto che se essa (lato destinatario) contiene
firma+certificato digitale il fatto che provenga da una webmail o da un
client di posta abbia poca importanza. Ma posso sbagliare...
> 1) Si perche' le webmail non sono esportabili quindi non
> "trasportabil"i in sede processuale (questo potrebbe essere un
> problema). La PEC e' un file quindi salvabile e trasportabile.
Si, ma chi ha spedito quell'email puo essere chiunque, il campo DA
nell'email � alleatorio. La PEC certifica anche questo, ossia che il
mittente � proprio colui che scrive, cosa che con la posta normale
NON PUOI AVERNE LA CERTEZZA :)
--
Apocalysse
"Io sono l'Apocalysse e dopo di me il nulla"
Wicca: Chi seque questa strada ?
http://www.wicca.it
Forum Anvi & Samsung:
http://www.federazioneanvi.org/forum
> Si, ma chi ha spedito quell'email puo essere chiunque
No, il server smtp pu� richiedere l'autenticazione del mittente.
Il campo from non fa testo ma ci sono altri headears ...
Max max
> al messaggio di posta?
Al messaggio, comprensivo di headers ed altro.
D.Lgs. 7-3-2005 n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
20. Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui
all'articolo 71 sono validi
e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente
codice .
1-bis. L'idoneit� del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta �
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualit�,
sicurezza, integrit� ed immodificabilit�, fermo restando quanto disposto dal
comma 2 .
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o
con firma digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71, che garantiscano
l'identificabilit� dell'autore, l'integrit� e l'immodificabilit� del
documento, si presume riconducibile
al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e
soddisfa comunque il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di
nullit�, dall'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12 del codice civile .
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono
stabilite ai sensi
dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se
apposte in conformit� alle regole tecniche sulla validazione temporale .
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali
volte a garantire l'integrit�, la disponibilit� e la riservatezza delle
informazioni contenute nel
documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
personali.
21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.
1. Il documento informatico, cui � apposta una firma elettronica, sul piano
probatorio � liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualit�, sicurezza, integrit�
e immodificabilit� .
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro
tipo di firma elettronica
qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria
Per firme si intende (vedi la definizione di firma elettronica semplice che
pu� comprendere anche sistemi di autenticazione di server smtp):
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso
una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui
quali il firmatario pu�
conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce
in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia
basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione
della firma ;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente
al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrit� di un documento informatico o di un
insieme di documenti
informatici;
> il fatto che provenga da una webmail o da un client di posta abbia poca
> importanza
Infatti non c'� alcuna differenza, anzi una webmail, tipo gmail, pu� dare
anche maggiori certezze in giudizio, considerata l'archiviazione dei
messaggi sul server del gestore di posta.
Ovvio che ci sar� una consulenza tecnica di ufficio per gli opportuni
accertamenti.
Max max
anche gli altri header possono *tutti* essere contraffatti.
il percorso che ha fatto la mail fino al server che ospita la tua
casella postale non lo garantisce nessuno, ovviamente il tuo server si
fida di quello che gli arriva scritto. e anche se ᅵ vero che esistono le
blacklist chi recapita la posta al tuo server puᅵ essere chiunque su
internet.
l'unica alternativa plausibile ᅵ la firma digitale con un certificato
rilasciato da una certification authority attendibile, per esempio
http://www.thawte.com/ rilascia certificati personali gratuiti che danno
una ragionevole certezza che il mittente sia colui che dichiara di
essere. non sarᅵ valido per gli usi legali ma in caso di disputa ᅵ
tecnicamente ineccepibile.
>> il fatto che provenga da una webmail o da un client di posta abbia poca
>> importanza
>
> Infatti non c'ᅵ alcuna differenza, anzi una webmail, tipo gmail, puᅵ dare
> anche maggiori certezze in giudizio, considerata l'archiviazione dei
> messaggi sul server del gestore di posta.
il protocollo che trasporta l'email non garantisce nulla riguardo alle
identitᅵ e all'integritᅵ dei contenuti, quindi non si capisce cosa possa
aggiungere l'archiviazione dei messaggi sul server a parte la pia
illusione che siano meno falsificabili...
Tendenzialmente si.
> anche gli altri header possono *tutti* essere contraffatti.
Tutto pu� essere contraffatto ... (anche per ci� esiste la querela di falso)
Max max
> il protocollo che trasporta l'email non garantisce nulla ...
Confondi tra certezza reale e "certezza" giuridica.
Si tratta di due concetti del tutto differenti.
Se leggi le norme che ho linkato, una semplice email (non sottoscritta con
firma digitale) in moltissimi casi integra la forma scritta.
Max max
Tendenzialmente ringrazio tutti per l'interessante discussione che ne
è nata. Ora salvo e la terrò in viva considerazione.
ancora grazie mille!
Francesco
>> anche gli altri header possono *tutti* essere contraffatti.
>
> Tutto può essere contraffatto ... (anche per ciò esiste la querela di
> falso)
certo che si, ma c'è possibilità e possibilità.
se quello che cerchi è una ragionevole certezza sull'origine della mail è
inutile guardare una cosa la cui veridicità non è supportata da niente.
sulla firma digitale c'è la garanzia della trusted authority che per
carità può essere sempre aggirata ma quantomeno rigira l'onere della prova
a chi ne vuole dimostrare la falsità.
> sulla firma digitale c'� la garanzia della trusted authority
Il fatto � che la certezza assoluta non ce la potrai mai avere, quindi
occorre fare regole giuridiche di buon senso (e la tendenza � quella
considerata l'ultima delega data al governo).
Per la firma digitale hanno tra l'altro fatto regole tecniche inutilmente
stringenti.
Idem per la pec.
Max max
"Max max" <max...@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4ab10208$0$1099$4faf...@reader3.news.tin.it...