Sinceramente cerco notizie sulla protezione dei diritti e mi sembra
di assistere ad "un silenzio legislativo" (nel senso che leggi ci sono...
anche
troppe... che mi creano disorientamento) che giova solo ai "volponi esperti
del settore" e non ai giovani artisti come me.
Grazie per l'attenzione.
Alessandro
Alessandro
"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:lj6p8.35751$pT1.9...@news1.tin.it...
Potresti firmare i tuoi disegni digitali con una firma elettronica ed una
marca temporale. In questo modo puoi dare certezza al fatto che in tale data
hai firmato quell'opera.
Le poste forniscono il servizio per la modica cifra di ? 2,58 (vecchie care
5.000 lire).
http://www.poste.it/postecert/Allegato_01_Tariffe_del_Servizio_di_Certificaz
ione.pdf Per non fare pubblicità gratuita dico che anche gli altri
certificatori danno il servizio.
Comunque effettivamente anch'io non ho visto un uso massiccio di questi
strumenti!
Da due anni?! Non credo allora che sia lo stesso tipo di firma che intendo
io (quella "a norma AIPA", la cui effettività risale, mi pare, a maggio
dell'anno scorso). Comunque io ho chiesto la firma alle poste e sono in
attesa della smart card. Per ciò che riguarda l'erogazione del servizio
penso che funzioni tutto per email: tu invii il documento, le poste, in
automatico inseriscono il time stamp, firmano il tutto e ti rimandano
indietro il malloppo entro pochi secondi.
Comunque non vorrei dirti fesserie, quindi ti saprò dire meglio quando avrò
la firma!
Tutto vero, bravo... hai studiato :-)
Per "effettiva" intendevo che mancava un adempimento formale al DPCM 8
febbraio 1999, adempimento che è stato compiuto con la Circolare 18 maggio
2001, n. AIPA/CR/29: la pubblicazione delle chiavi pubbliche del Presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Senza tale
firma non si poteva di fatto procedere con valore giuridico perché la firma
del presidente è servita a validare l'elenco pubblico dei certificatori.
> La circolare AIPA che menzioni, del maggio del 2001, non condizionava
> assolutamenta l'operatività e la validità dell'iscrizioni dei
certificatori
> nell'elenco pubblico previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 513 del 1997, che
> pertanto è pienamente operativo fin dal 2000.
Non direi proprio. Ammetto che *teoricamente* si poteva già firmare; ma
senza poter effettuare una verifica online, di fatto la firma non serviva a
nulla.
Vediamo infatti i passi necessari alla verifica della firma (ovviamente solo
il primo di norma è quello essenziale, ma gli altri, pur impliciti, sono
fondamentali per chiudere il cerchio):
1-verifica dell'autenticità e la validità del certificato allegato al
documento (perché questo potrebbe essere falso, oppure potrebbe aver perso
la sua validità, nelle eventualità di scadenza, revoca o sospensione); tale
verifica si effettua nel registro dei certificati, dove il certificatore
pubblica i certificati emessi, nonché quelli revocati e sospesi ;
2- verifica del certificato del certificatore che certifica il certificato
(!!); si dovrà consultare la lista dei certificati delle chiavi pubbliche di
certificazione dei certificatori, ma come si può avere la certezza che tale
lista, anch'essa contenuta in un documento informatico, sia autentica? Da
qui il punto 3;
3- verifica dell'autenticità della lista dei certificati del punto 2; a ciò
è preposta la firma digitale dell'AIPA. E' necessaria, dunque, anche una
verifica di quest'ultima firma, applicando la chiave pubblica corrispondente
a quella privata utilizzata dal presidente dell'AIPA per sottoscrivere la
suddetta lista.
E' chiaro perciò che prima del deposito delle chiavi del presidente AIPA non
si poteva avere certezza assoluta della firma (e non è una questione di lana
caprina: un hacher avrebbe potuto clonare la lista dei certificati dei
certificatori, con le conseguenze che puoi immaginare!).
Le numerose firme digitali
> rilasciate a partire dal 2000 erano e sono pienamente valide ai sensi del
> citato della legge n. 59/1997 e del d.P.R. n. 513/1997 (ora, d.P.R. n.
> 445/2000).
> Il d.P.R. 513 né il d.P.C.m. del 1999 non prevedevano che l'elenco fosse
> tenuto in versione digitale, e che inoltre dovesse essere sottoscritto in
> formato digitale dall'AIPA.
DPCM 8 febbraio 1999 art. 14, comma 2: "...Per ciascuna coppia di chiavi
(*dell'AIPA*) sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana uno o più codici identificativi idonei per la verifica del valore
della chiave pubblica"
DPCM 8 febbraio 1999 art. 15: "... L'elenco pubblico è sottoscritto dall'
Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione";
L'AIPA non poteva sottoscrivere l'elenco senza pubblicare sulla GURI le
chiavi pubbliche, che sono state pubblicate, appunto, nel maggio 2001.
Scritto questo, direi che ci siamo allontanati abbastanza dal quesito
originale, quindi ti saluto! :-)
> Le numerose firme digitali
> > rilasciate a partire dal 2000 erano e sono pienamente valide ai sensi
del
> > citato della legge n. 59/1997 e del d.P.R. n. 513/1997 (ora, d.P.R. n.
> > 445/2000).
> > Il d.P.R. 513 né il d.P.C.m. del 1999 non prevedevano che l'elenco fosse
> > tenuto in versione digitale, e che inoltre dovesse essere sottoscritto
in
> > formato digitale dall'AIPA.
>
>
> DPCM 8 febbraio 1999 art. 14, comma 2: "...Per ciascuna coppia di chiavi
> (*dell'AIPA*) sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
> Italiana uno o più codici identificativi idonei per la verifica del valore
> della chiave pubblica"
>
> DPCM 8 febbraio 1999 art. 15: "... L'elenco pubblico è sottoscritto dall'
> Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione";
>
> L'AIPA non poteva sottoscrivere l'elenco senza pubblicare sulla GURI le
> chiavi pubbliche, che sono state pubblicate, appunto, nel maggio 2001.
>
La legge prevede che l'elenco sia tenuto dall'AIPA. La sottoscrizione non
deve essere per forza digitale. Altrimenti, dovrebbe essere ogni cosa a
monte firmata digitalmente, compresa la Gazzetta ufficiale in cui i vari
decreti e circolari aipa sono stati pubblicati! non direi proprio!
Stando alla tua tesi, tutti gli enti certificatori che hanno operato fino al
25 maggio 2001 (data di pubblicazione della circolare AIPA), avrebbero agito
invalidamente e/o illegalmente?! sai quante card e firme sono state
rilasciate in quel periodo?!
Non è il fatto di sapere che Poste Italiane o Infocamere sono certificatori,
occorre proprio il certificato, che è un file (a meno che non conosci un
software che accetti una chiave digitata a manina...)!
> >
> La legge prevede che l'elenco sia tenuto dall'AIPA. La sottoscrizione non
> deve essere per forza digitale. Altrimenti, dovrebbe essere ogni cosa a
> monte firmata digitalmente, compresa la Gazzetta ufficiale in cui i vari
> decreti e circolari aipa sono stati pubblicati! non direi proprio!
art. 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513: "Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una
dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco
pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a
cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"
E' vero che niente sembra escludere che l'elenco possa essere anche
cartaceo, ma così verrebbe meno l'obbligo del precedente articolo di essere
consultabile per via telematica. Infatti la sottoscrizione
dell'AIPA(obbligatoria per quanto detto nel post precedente) di un documento
consultabile per via telematica non può che essere una firma digitale
Riguardo poi la pubblicazione sulla GURI, effettivamente è l'unica "nota
stonata" di tutta la normativa (almeno prima del recepimento della direttiva
93CE). D'altra parte almeno un "punto iniziale certo" occorreva! Tutta la
normativa è pensata per operare su documenti informatici: i certificati,
l'elenco dei certificatori etc... L'unica condizione è che per avere una
certezza di partenza che tenesse questo "castello digitale", ci voleva una
pubblicazione di almeno una chiave sulla GURI, quella dell'AIPA appunto.
> Stando alla tua tesi, tutti gli enti certificatori che hanno operato fino
al
> 25 maggio 2001 (data di pubblicazione della circolare AIPA), avrebbero
agito
> invalidamente e/o illegalmente?! sai quante card e firme sono state
> rilasciate in quel periodo?!
>
No, dico solo che, se per avere la *certezza* che un documento è stato
sottoscritto da Pinco Pallino, mi devo recare almeno una volta a Roma alla
sede AIPA per ritirare l'elenco dei certificati dei Certificatori,
preferisco usare la penna.
Certo, poi, uno si fida...