Grazie mille
Beppe
Non ti offendere...
Ma prova a cercare la soluzione sulla normativa che regola le
cambiali.
Rispondi prima alla domanda: "a cosa serve il protesto?"
Una volta ottenuta tale risposta, avrai la risposta al tuo quesito.
C.S.
prof. sig. Mau
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Prof. a contratto di chiaroveggenza giuridica
Universita' di Roccacanuccia
l'art 63 dispone che:
"la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli
accessori a norma degli articoli 55, 56, e 59. [.]" (1° comma)
e che
"il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e
degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta." (3° comma)
Dunque, dal 3° comma io intendo che il protesto può esserci ma può pure non
esserci.
Il protesto formalizza il mancato pagamento. Ma l'art. 63 appunto mi mette
un po' di dubbi.
Grazie lo stesso.
Beppe
> Dunque, dal 3° comma io intendo che il protesto può esserci ma può pure non
> esserci.
> Il protesto formalizza il mancato pagamento. Ma l'art. 63 appunto mi mette
> un po' di dubbi.
Il protesto fa anche altro. V. l'art. 60/2.
Il debitore è il traente o un giratario?
E' un pagherò cambiario... c'è un emittente ed un prenditore.
La legge sull'assegno stabilisce che per agire con azione diretta, contro il
traente, non è necessario il protesto, ncessario solo per agirein regresso
contro i giranti. Lo stesso vale per la cambiale (aripunto).
Ho vinto qualche cosa?
> E' un pagherò cambiario... c'è un emittente ed un prenditore.
> La legge sull'assegno stabilisce che per agire con azione diretta, contro il
> traente, non è necessario il protesto, ncessario solo per agirein regresso
> contro i giranti. Lo stesso vale per la cambiale (aripunto).
> Ho vinto qualche cosa?
Direi di sì. Controlla la prescrizione però.