Se nell'atto di citazione vengono poste dall'attore
ad esempio 4 domande e poi nel successivo atto
Art. 183 comma VI p.to 1 il legale ne precisa
o modifica solo 3 senza trascrivere la quarta
domanda perche' non necessita di modifiche
o precisazioni , la quarta domanda continua
a valere in forza della sua presenza nell'atto
di citazione oppure decade perche' non e' stata
reiterata nell'atto Art. 183 comma VI p.to 1 ???
La mancata trascrizione della quarta domanda
equivale ad una remissione oppure continua
valere una volta formulata in atto di citazione ?
Ringrazio quanti mi illumineranno con risposte
codicistiche o meglio ancora con sentenze di
cassazione.
Art. 183 comma VI p.to 1 C.P.C.
> Nessuno interviene ?
Lo faccio io.
Le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. sono eventuali, dato che le parti
devono indicare il thema decidendum e il thema probandum negli atti
introduttivi, pena la loro nullità.
Con tali memorie infatti si possono fare precisazioni, ma non introdurre
nuovi fatti o domande che non siano dipendenti dalle difese avversarie.
Ciò posto per evitare questioni meramente capziose come la tua
solitamente nelle memorie si richiama l'atto di citazione con formule
come "ritenuto affermativamente..." o "si riporta.... che qui si intende
integralmente richiamato e trascritto" e simili.
In ogni caso per poter sostenere con un minimo di verosimiglianza che vi
sia la rinuncia alla domanda si deve guardare al tenore della memoria e
verificare che questo sia del tutto incompatibile con quanto
precedentemente alligato nell'atto di citazione.
Ovviamente si tratta di casi estremi e di valutazioni di puro merito.
Il 02/10/2010 15.16, Don Gonzalo Pirobutirro ha scritto:
> In ogni caso per poter sostenere con un minimo di verosimiglianza che vi
> sia la rinuncia alla domanda si deve guardare al tenore della memoria e
> verificare che questo sia del tutto incompatibile con quanto
> precedentemente alligato nell'atto di citazione.
Il punto e' che il mio legale ha indicato quattro domande
nell'atto di citazione e poi per dimenticanza ha semplicemente
omesso la quarta domanda nella memoria
ex art. 183 VI comma c.p.c.
Ora c'e' il dilemma di ritenere o meno come decaduta la
quarta domanda. Di sicuro non c'e' una dichiarazione
esplicita di rinuncia alla quarta domanda , c'e' solo una
mancata rinnovazione della domanda che ho paura
venga considerata come una rinuncia.
Colgo il termine "eventuali" con cui hai definito le
memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ; in effetti anch'io
ero della stessa opinione dato che l'art. 183 comma VI
esordisce con "Le parti POSSONO precisare e modificare le
domande [..] GIA' FORMULATE" ma controparte evidenzia
la mancata reiterazione della quarta domanda come una
rinuncia.
Ma da quello che dici tu , a prescindere dalla mutatio ,
mi sembra quindi di capire che le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
hanno valenza integrativa (nel senso della precisazione o modifica)
e non sostitutiva dell'atto di citazione che rimane il presupposto
delle domande.
Il 02/10/2010 15.16, Don Gonzalo Pirobutirro ha scritto:
> Ciò posto per evitare questioni meramente capziose come la tua
> solitamente nelle memorie si richiama l'atto di citazione con formule
Appena posso tiro fuori la memoria dove spero ci sia un richiamo
all'atto di citazione ma sarebbe magari bello individuare qualche
sentenza sul tema in modo che possa controbattere a controparte
con elementi di giurisprudenza e non con mie opinioni o considera-
zioni facilmente opinabili.
> Il punto e' che il mio legale ha indicato quattro domande
> nell'atto di citazione e poi per dimenticanza ha semplicemente
> omesso la quarta domanda nella memoria
> ex art. 183 VI comma c.p.c.
La metterą in sede di precisazione delle conclusioni.
--
Candido
Non e' cosi' semplice.
La quarta domanda che e' stata indicata in citazione
ma omessa nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
comporta la richiesta di una CTU appunto per
la valutazione di danni oggetto della quarta domanda.
Mettere la quarta domanda in sede di precisazione delle
conclusioni con controparte che ne contesta la mancata
reiterazione (nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.)
comporterebbe saltare la necessaria CTU.
> Non e' cosi' semplice.
> La quarta domanda che e' stata indicata in citazione ma omessa nella
> memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. comporta la richiesta di una CTU
> appunto per la valutazione di danni oggetto della quarta domanda.
>
> Mettere la quarta domanda in sede di precisazione delle conclusioni con
> controparte che ne contesta la mancata reiterazione (nella memoria ex
> art. 183 VI comma c.p.c.) comporterebbe saltare la necessaria CTU.
Dimentichi che le richieste istruttorie vanno formulate nella seconda
memoria e non nella prima.
Quindi se nella seconda non viene chiesta la CTU sugli argomenti della
domanda non reiterata, questa in ogni caso sarà sfornita della prova
necessaria.
Se non sbaglio nell'atto di citazione veniva gia' richiesta CTU in
merito alla quarta domanda e se non erro , benche' nella memoria ex art.
183 VI comma c.p.c. PUNTO 1 la quarta domanda non venga reiterata ,
nella successiva memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. PUNTO 2 riappare
la quarta domanda con tanto di richiesta di CTU.
Lunedi' torno tra i documenti e vi aggiorno meglio perche' ora
sto andando per approssimazioni.
Rimanete li' e non scappate, grazie. ;-)
> Quindi se nella seconda non viene chiesta la CTU sugli argomenti della
> domanda non reiterata, questa in ogni caso sarà sfornita della prova
> necessaria.
Ma non essendo la ctu mezzo di prova...
Sono sempre Davide ma dal luogo di lavoro ho il
nickname Rivalsa.
Ho il fascicolo alla mano e riepilogo la situazione :
1) Nell'atto di citazione tra le varie domande
(riconvenzionali) viene
indicata la quarta domanda in questione ;
2) Nella memoria ex Art. 183 VI commma N.1 cpc , non
viene reiterata la quarta domanda sebbene sia scritto
"In accoglimento delle proposte domande riconvenzionali"
(quindi un riferimento all'atto di citazione pare esistere) ;
3) Nella memoria ex Art. 183 VI commma N.2 cpc , viene
indicata la quarta domanda in questione richiedendo
relativa CTU per la valutazione del danno ;
4) Nella memoria ex Art. 183 VI commma N.3 cpc si insiste
nella conclusioni prese nella memoria ex Art. 183
VI commma N.1 cpc ;
Alla luce di tale riepilogo , controparte fa bene
a dire che la quarta domanda non sussiste non essendo
stata reiterata ?
>Alla luce di tale riepilogo , controparte fa bene
>a dire che la quarta domanda non sussiste non essendo
>stata reiterata ?
>--
Tempo fa mi capitò un caso identico al tuo...il giudice affermò che la
mera precisazione delle domande e delle eccezioni proposte deve
intendersi liberamente consentita per *tutto* il corso del processo, e
cmq, richiesta CTU nell'atto introduttivo, non c'erano ragioni per non
ammetterla successivamente, stante la mancanza di una *espressa*
volontà alla rinuncia...:-)
Alex
--
"Le leggi...per i nemici si applicano,per gli amici si interpretano"(G.Giolitti).
Esatto , non ho mai espresso un'esplicita volonta di rinuncia
alla quarta domanda presente nell'atto di citazione.
Cio' che dici mi solleva.
> Ho il fascicolo alla mano e riepilogo la situazione :
>
> 1) Nell'atto di citazione tra le varie domande (riconvenzionali) viene
> indicata la quarta domanda in questione ;
>
> 2) Nella memoria ex Art. 183 VI commma N.1 cpc , non viene reiterata la
> quarta domanda sebbene sia scritto "In accoglimento delle proposte
> domande riconvenzionali" (quindi un riferimento all'atto di citazione
> pare esistere) ;
>
Opposizione a decreto ingiuntivo o reconventio reconventionis? ;-)
> 3) Nella memoria ex Art. 183 VI commma N.2 cpc , viene indicata la
> quarta domanda in questione richiedendo relativa CTU per la valutazione
> del danno ;
>
> 4) Nella memoria ex Art. 183 VI commma N.3 cpc si insiste nella
> conclusioni prese nella memoria ex Art. 183 VI commma N.1 cpc ;
>
> Alla luce di tale riepilogo , controparte fa bene a dire che la quarta
> domanda non sussiste non essendo stata reiterata ?
La domanda e la C.T.U. sono già state dedotte in atto di citazione e
quest'ultima è stata reiterata nella seconda memoria.
Se non vi sono palesi contraddizioni ed incompatibilità tra quella
domanda ed il resto degli atti, allora va bene così.
Anzi capita spesso.
Prima e' stata fatta opposizione a decreto ingiuntivo che e' stata
respinta allora ho aperto una nuova causa per il recupero
dell'indebito pignorato.
> La domanda e la C.T.U. sono già state dedotte in atto di citazione e
> quest'ultima è stata reiterata nella seconda memoria.
Solo la domanda in atto di citazione. La CTU nella seconda memoria.
> Se non vi sono palesi contraddizioni ed incompatibilità tra quella
> domanda ed il resto degli atti, allora va bene così.
> Anzi capita spesso.
Assolutamente non sembrano esserci contraddizioni.