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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
AD USO ABITATIVO
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, DELLA L. 9-12-1998, N. 431
(escluse le fattispecie di cui all'art. 1, commi 2 e 3)
data del contratto,
Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,
IL LOCATORE
XXX
di seguito denominato LOCATORE
CONCEDE IN LOCAZIONE
AL CONDUTTORE
XXX
identificato a mezzo
XXX
di seguito denominato CONDUTTORE
che accetta per se stesso ed i suoi aventi causa l'unitᅵ immobiliare posta
in XXXX composta di n. XX XX vani, oltre a cucina e servizi, dotata dei
seguenti elementi accessori: balcone, cantina, ammobiliato come da elenco
sottoscritto dai contraenti, allegato al presente contratto di cui forma
parte integrante.
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3ᅵ comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) XXXX
b) codice fiscale del LOCATORE
XXX
La locazione sarᅵ regolata dalle seguenti pattuizioni:
Articolo 1
(Durata)
Il contratto ᅵ stipulato per la durata di anni QUATTRO (4) dal 01-10-2007 al
30-09-2011 e si intendera' rinnovato (Primo Rinnovo) per ALTRI QUATTRO
anni - quindi dal 01-10-2011 al 30-09-2015- solo nell'ipotesi in cui il
LOCATORE non comunichi al CONDUTTORE disdetta del contratto motivata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi
mediante Lettera Raccomandata R.R. - contenente la specificazione del motivo
invocato - almeno sei (6) mesi prima della scadenza.
Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo (PRIMO RINNOVO) (quindi alla
scadenza in essere del 30-09-2015) ciascuna delle parti avrᅵ diritto di
attivare la procedura per un rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con Lettera
Raccomandata R.R. da inviare all'altra parte almeno sei (6) mesi prima della
scadenza. La parte interpellata dovrᅵ rispondere mediante Lettera
Raccomandata R.R entro sessanta giorni (60) dalla data di ricezione di tale
raccomandata. In mancanza di tale risposta o di accordo il contratto si
intenderᅵ scaduto alla data di cessazione della locazione, cioᅵ del
30-09-2015.
In mancanza di qualsiasi comunicazione alla fine del primo rinnovo, il
contratto sarᅵ rinnovato tacitamente, per QUATTRO (4) anni, alle medesime
condizioni.
Successivamente il contratto si rinnoverᅵ di quattro (4) anni in quattro (4)
anni, in mancanza di disdetta anche da parte di una sola delle parte
contraenti da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei (6) mesi
prima della scadenza.
Articolo 2
(Canone)
Il Canone annuo di Locazione ᅵ convenuto in Euro XXXXX (Euro XXXX) che il
CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio del LOCATORE in n. 12
RATE UGUALI anticipate di Euro XXXX (Euro XXXX) ciascuna, scadenti
improrogabilmente il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo contanti .
Il canone NON subirᅵ l'aggiornamento ISTAT ad ogni anno locativo.
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il
CONDUTTORE versa al LOCATORE una somma di Euro XXXX (XXXX ), in contanti o
Bonifico Bancario, pari a n. due (2) mensilitᅵ del Canone di Locazione, non
imputabile in conto canoni, di oneri accessori e di quant'altro dovuto dal
CONDUTTORE e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al
termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della
locazione, PREVIA riconsegna DELL'IMMOBILE, DELLE SUE CHIAVI DI ACCESSO,
PREVIA VERIFICA dello stato dell'unitᅵ immobiliare sia dell'osservanza di
ogni obbligazione contrattuale, nessuna esclusa nᅵ eccettuata (con specifico
riferimento ad eventuale conguaglio di spese condominiali ed al pagamento di
fatture e del loro relativo conguaglio degli importi di fornitura di energia
elettrica, del gas, di acqua, di acqua calda, degli oneri accessori e di
quant'altro a carico del CONDUTTORE).
Ad ogni rinnovo contrattuale il Deposito Cauzionale sarᅵ modificato in
proporzione all'ammontare del Canone Locativo dovuto.
Altre forme di garanzia: fidejussione assicurativa.
.
Articolo 4
(Spese ed oneri a carico del CONDUTTORE)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE le spese relative a:
A. spese condominiali
B. le riparazioni di manutenzione relative agli impianti di acqua, luce,
sanitari, gas, serrature, infissi, superficie dei muri, dei soffitti,
intonaci delle pareti verticali e dei soffitti, e della pavimentazione
C. fornitura dell'acqua nonchᅵ dell'energia elettrica, del riscaldamento
e del condizionamento dell'aria, lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine,
nonchᅵ la fornitura degli altri servizi comuni giᅵ presenti o da istituire.
D. le spese per il servizio di portineria, ove esistente o da istituire,
saranno a carico del CONDUTTORE
E. tassa per la rimozione dei rifiuti
F. per patto espresso, il compenso dell'Amministratore dello Stabile
G. per patto espresso, importo della polizza globale del fabbricato
In relazione ai servizi comuni esistenti (e a quelli eventualmente da
istituire) dello Stabile e dell'unitᅵ Immobiliare, il CONDUTTORE ᅵ tenuto a
versare mensilmente, negli stessi termini e modalitᅵ ed allo stesso
domicilio del LOCATORE fissati per il pagamento del Canone di Locazione, la
propria quota calcolata sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente
ed ammontante ad Euro 39.00 (Euro Trentanove/00) e che successivamente sarᅵ
rivista ad iniziativa del LOCATORE in base ad un preventivo di massima,
SALVO CONGUAGLIO, da determinarsi alla fine di ogni anno di gestione, il
tutto su semplice nota di addebito resa dal LOCATORE o dal suo
Amministratore o dall'Amministratore del Condominio.
A. Per gli oneri accessori non menzionati nel presente contratto si
rinvia alla "Tabella di Ripartizione oneri accessori PROPRIETARIO/CONDUTTORE
della Confedilizia registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data
22/11/1994". Detta Tabella viene acclusa al presente Contratto costituendone
l'Allegato "B"
B. Di tale Tabella "B" il LOCATORE e il CONDUTTORE dichiarano di averne
avuto piena conoscenza e di sottoscriverne e di accettarne il contenuto.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro i
termini richiesti dal LOCATORE o dal suo Amministratore o dall'Amministratore
del Condominio.
Prima di effettuare il pagamento delle spese condominiali, il CONDUTTORE
avrᅵ diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei
criteri di ripartizione, come pure di prendere visione dei documenti
giustificativi delle spese effettuate.
Articolo 5
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dal LOCATORE per
la fornitura dei servizi di riscaldamento / raffrescamento / condizionamento
dei quali l'immobile risulti dotato sia come servizi centralizzati o
specifici dell'appartamento locato.
Il CONDUTTORE ᅵ tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al LOCATORE,
per le spese che quest'ultimo sosterrᅵ per tali servizi, una somma minima
pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltᅵ del
LOCATORE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di
documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio,
che deve essere versato entro sessanta (60) giorni dalla richiesta del
LOCATORE, del suo Amministratore o dell'Amministratore del Condominio.
Articolo 6
(Imposte, tasse, spese di Contratto, spese di Registrazione e di bollo del
Contratto)
Tutte le spese di bollo per il presente contratto, di quietanza e di
esazione dei canoni saranno a carico del CONDUTTORE.
IL LOCATORE provvederᅵ alla registrazione del contratto dandone notizia e
copia al CONDUTTORE. Questi anticiperᅵ la quota di loro spettanza, pari alla
metᅵ.
Articolo 7
(Forma di Pagamento)
Il pagamento dei Canoni o di quant'altro dovuto anche per gli oneri
accessori non potrᅵ essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
CONDUTTORE, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del
Canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo
non pagato superi quello di una (1) mensilitᅵ del Canone, costituirᅵ motivo
di risoluzione del contratto.
Il pagamento deve avvenire esclusivamente in contanti al domicilio del
LOCATORE o di un suo incaricato o in via subordinata con Bonifico Bancario.
Il mancato puntuale pagamento sia del Canone che degli oneri accessori
costituirᅵ immediatamente in mora i CONDUTTORI al fine del decorso degli
interessi
Nel caso di Bonifico Bancario il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere il
Canone di Locazione al fine e a far in modo che lo stesso pervenga entro e
non oltre il giorno 5 del mese sul Conto Corrente intestato al LOCATORE (ex
art. 1182, 3ᅵ comma, del Codice Civile).
In caso di ritardato pagamento del Canone di Locazione o di quanto altro
dovuto il CONDUTTORE ᅵ tenuto a corrispondere gli interessi moratori da
calcolarsi giornalmente pari ad un tasso del 6% (Sei %) su base annua.
Rimane comunque salvo il diritto del LOCATORE alla risoluzione del contratto
(artt. 1455 e 1564 Codice Civile), col conseguente risarcimento di ogni
maggiore danno dal medesimo subito.
Il CONDUTTORE si fa carico dei possibili ritardi dovuti a Banche, Servizio
Postale, Corriere, Spedizioniere, Ente finanziario o di qualsiasi altro suo
incaricato del pagamento, anche persona fisica, per qualsiasi motivo
(incluso furto, smarrimento o causa di forza maggiore) il ritardo o mancato
pagamento avvenga.
L'eventuale smarrimento o furto della somma oppure del titolo di pagamento
prima della consegna al LOCATORE oppure del Bonifico Bancario prima dell'accredito
sul conto corrente del LOCATORE non libera il CONDUTTORE dall'obbligo di
pagare il Canone della mensilitᅵ rimasta conseguentemente insoluta
(Cassazione, sentenza del 14/01/2000, n. 369 e Cassazione, sentenza del
28/12/1990, n. 12210).
Forme diverse di pagamento dovranno essere tassativamente concordate fra le
parti per iscritto.
Articolo 8
(Imputazione del Debito)
Il LOCATORE ha facoltᅵ (ex artt. 1193 e 1195 del Codice civile) di
attribuire qualsiasi pagamento ai debiti piᅵ antichi del CONDUTTORE stesso,
indipendentemente dalle diverse indicazioni del medesimo.
Articolo 9
(Destinazione d'uso dell'Immobile locato)
L'immobile dovrᅵ essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione
del CONDUTTORE e delle persone con lui conviventi e come risultanti dallo
stato di famiglia.
(indicare nome e cognome, cod. fiscale degli stessi)
Sig.
cod. fisc.
Sig.ra
cod. fisc.
Articolo 10
(Divieto di Cessione, di Sublocazione, di Comodato)
E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte,
la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il contratto; di
consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente
contratto a chicchessia. Non ᅵ quindi consentito, al di lᅵ della breve ed
occasionale ospitalitᅵ, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone
che non facciano parte del nucleo familiare, cosᅵ come descritto ed elencato
nelle premesse del presente contratto e nel precedente Art. 9 di questo
stesso Contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento
contrattuale e consente al LOCATORE di chiedere la risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
Articolo 11
(Successione)
Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio
1978, n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza Corte
Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
In caso di convivenza more uxorio il CONDUTTORE comunicherᅵ con Raccomandata
R.R. al LOCATORE il nome del convivente intitolato alla successione nel
Contratto di Locazione, specificandone nome, cognome, data di nascita e
codice fiscale
Articolo 12
(Uso, Riparazioni, Modifiche, Migliorᅵe)
A. Il CONDUTTORE non potrᅵ apportare alcuna modifica, innovazione,
migliorᅵa o addizione (anche parziali) ai locali locati ed alla loro
destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso
scritto del LOCATORE.
B. Quanto alle eventuali migliorᅵe e addizioni, che venissero comunque
eseguite anche ad insaputa del LOCATORE, questi avrᅵ facoltᅵ di ritenerle
senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi
espressamente il CONDUTTORE sin d'ora. Il CONDUTTORe avrᅵ l'obbligo - su
semplice richiesta del LOCATORE, anche nel corso della locazione - della
rimessione in pristino, a spese dello stesso CONDUTTORE .
C. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi,
compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento, idrici, di ricezione
televisiva, sistemi di allarme, etc. rimangono per patto espresso a
beneficio del LOCATORE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o
indennizzo qualsiasi.
D. Il CONDUTTORE si obbliga ad usare l'unitᅵ immobiliare locata con la
diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri
proprietari, conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli
interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresᅵ a carico del CONDUTTORE
gli interventi resi necessari da un suo uso negligente o cattivo dell'unitᅵ
immobiliare oppure dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non
provveda a tali interventi, vi puᅵ provvedere a sua completa discrezione e
decisione il LOCATORE, a spese del CONDUTTORE.
E. Qualora l'unitᅵ immobiliare abbisogni di riparazioni non a carico
del CONDUTTORE, quest'ultimo ᅵ tenuto a dare immediata comunicazione scritta
al LOCATORE della necessitᅵ delle riparazioni stesse.
F. Qualora l'unitᅵ immobiliare abbisogni di riparazioni con carattere
di emergenza, pur non a carico del CONDUTTORE, al fine di non arrecare
maggiori danni o di limitarli ad altre parti dello Stabile o dell'unitᅵ
immobiliare a loro locata, quest'ultimo ᅵ tenuto ad adoperarsi affinchᅵ tali
danni siano limitati con la dovuta manutenzione con carattere di emergenza.
Il LOCATORE si riserva di addebitare al CONDUTTORE i maggiori danni causati
dalla non tempestiva manutenzione di emergenza non effettuata dal CONDUTTORE
o dall'imperizia di chi chiamato dal CONDUTTORE ad eseguire la riparazione.
G. Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a
suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori
responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti ai locali
locati ed ai suoi impianti ed ai locali ed impianti di uso e di utilitᅵ
comuni dello stabile causati da sua colpa, negligenza o cattivo uso (ex Art.
1227 Cod. Civ.)
H. Il CONDUTTORE ᅵ tenuto ad osservare, nell'uso di locali e dei servizi
comuni, le Prescrizioni di Legge o di Regolamento emanate dalle Competenti
Autoritᅵ, tenendo ad esclusivo proprio carico qualunque sanzione pecuniaria
o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo.
I. Durante l'esecuzione di interventi manutentivi a cura del LOCATORE
o del Condominio dello Stabile, il CONDUTTORE ᅵ tenuto a tollerarne i
disagi, senza poter pretendere alcun indennizzo. In particolare devono
permettere il libero accesso al personale addetto ai lavori e ad agevolarne
l'esecuzione.
J. Ai sensi degli Artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, il CONDUTTORE ᅵ
direttamente obbligato a provvedere a propria cura e spese all'esecuzione
delle piccole riparazioni conseguenti ai deterioramenti prodotti dall'uso.
In via esemplificativa e non esaustiva rientrano in tale specie, per patto
espresso, le seguenti incombenze:
I.
corretta manutenzione delle apparecchiature installate all'interno dell'appartamento
con particolare riguardo alla revisione periodica degli interruttori
differenziali magnetotermici (salvavita) e dei rilevatori delle fughe di
gas;
II. le
parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua
calda di pertinenza esclusiva dell'immobile locato;
III.
riparazione e sostituzione della rubinetteria e delle sue parti, dei sifoni
e raccordi, disotturazione, spurgo e pulizia delle tubazioni di scarico in
casi di ingorghi ed otturazioni;
IV.
riparazioni alle condotture idrauliche di scarico ed alle consequenziali
opere di ripristino;
V.
riparazione e/o manutenzione periodica di infissi interni ed esterni, loro
guarnizioni, compresa la sostituzione di serrature, maniglie, vetri;
VI.
manutenzione delle pareti verticali e dei soffitti con riferimento alla loro
pitturazione e mantenimeno in essere dell'intonaco
VII.
sostituzione degli elementi illuminanti (lampade e fari)
K. Per i guasti verificatasi per mancata o ritardata denuncia, la
responsabilitᅵ del danno ricade sul CONDUTTORE inadempienti.
Articolo 13
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di
ottenere la risoluzione del Contratto per inidoneitᅵ sopravvenuta della cosa
locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile nᅵ al CONDUTTORE
nᅵ al LOCATORE, il LOCATORE ᅵ tenuto a restituire solo la parte di
corrispettivo anticipato proporzionale al periodo di mancato godimento da
parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento
di danni e PREVIA la riconsegna della cosa locata. Detta restituzione si
calcolerᅵ dividendo il canone mensile per i giorni del mese in corso e
moltiplicato tale valore per i giorni di anticipata risoluzione scadenti
alla fine dello stesso mese in corso.
La vendita dell'unitᅵ immobiliare locata - in relazione alla quale NON viene
concessa la prelazione ai CONDUTTORI - non costituisce motivo di risoluzione
del Contratto.
Articolo 14
(Opere necessarie)
Ove, nel corso della locazione, si eseguano sull'Immobile importanti ed
improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o
per evitare maggiori danni o comunque si eseguano opere di straordinaria
manutenzione di rilevante entitᅵ, il canone pattuito verrᅵ integrato con un
aumento pari all'interesse legale del capitale impiegato nelle opere e nei
lavori effettuati.
L'aumento decorrerᅵ dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la
richiesta sarᅵ fatta entro trenta (30) giorni dalla data stessa. In caso
diverso, decorrerᅵ dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della
richiesta.
Articolo 15
(Consegna dell'immobile)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato la casa a lui locata e di averla
trovata in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto e adeguata alle
sue specifiche esigenze in particolare per quanto riguarda tutti gli
impianti (idrico, elettrico, del gas, di allarme, di condizionamento dell'aria,
di ricezione centralizzata televisiva), gli infissi, le guarnizioni degli
infissi, i vetri, le imposte, gli elementi avvolgibili, tende esterne, i
radiatori di riscaldamento, le prese elettriche, la porta principale di
accesso, le porte interne dell'appartamento, i cardini, le maniglie, i
serramenti, la superficie e lo stato delle pareti verticali e dei soffitti.
Il CONDUTTORE dichiara altresᅵ di essere perfettamente a conoscenza dello
stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando il
LOCATORE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta. Il
CONDUTTORE, con il ritiro delle chiavi, prende consegna ad ogni effetto di
legge dei locali suindicati.
Il CONDUTTORE si impegna a riconsegnare l'unitᅵ immobiliare locata nello
stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il normale deperimento d'uso, pena
il risarcimento del danno.
A tal fine, le parti, si obbligano a redigere all'atto della consegna della
cosa locata un Verbale dello stato dei luoghi e di Consegna delle cose ivi
contenute.
A. Il Verbale di Consegna si identifica come Allegato "C" e viene
allegato al presente Contratto di Locazione costituendone parte integrante.
B. Di tale Verbale il LOCATORE e il CONDUTTORE dichiarano di averne
avuto piena conoscenza e di sottoscriverne e di accettarne
il contenuto e le valutazioni.
Il CONDUTTORE si impegna altresᅵ a rispettare le norme del regolamento dello
stabile - che dichiara di ben conoscere specie per quanto concerne i divieti
e le limitazioni d'uso - e ad osservare ogni altra norma legittimamente
emanata. E' in ogni caso vietato al CONDUTTORE compiere atti e tenere
comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Articolo 16
(Riconsegna dell'immobile)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegnerᅵ
puntualmente al LOCATORE i locali in normale stato d'uso sotto pena del
risarcimento dei danni. In particolare, il CONDUTTORE dovrᅵ sgomberare delle
sue cose l'unitᅵ abitativa locata e renderla libera da persone, anche
interposte, e dalle loro cose. Nel caso di danni o deterioramenti per
mancati interventi dovuti al LOCATORE ma non preventivamente e
tempestivamente segnalati in tempo utile dal CONDUTTORE, detti danni
verranno imputati alla manchevole e cattiva conduzione del CONDUTTORE.
A tal fine, le parti, si obbligano a redigere all'atto della riconsegna
della cosa locata un verbale dello Stato dei luoghi e di Riconsegna delle
cose ivi contenute.
A. Il Verbale di Riconsegna si identifica come Allegato "C" e viene
allegato al presente Contratto di Locazione costituendone parte integrante.
B. Di tale Verbale il LOCATORE e il CONDUTTORE dichiara di averne avuto
piena conoscenza e di sottoscriverne e di accettarne il contenuto e le
valutazioni.
Il CONDUTTORE dovrᅵ restituire anche il "Libretto di Impianto" relativo alla
caldaia di riscaldamento autonomo se esistente.
Articolo 17
(Osservanza regolamento condominiale)
Il CONDUTTORE si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi familiari,
dalle persone con lui conviventi e dai suoi visitatori il Regolamento
Condominiale o dello Stabile - che dichiara di ben conoscere specie per
quanto concerne i divieti e le limitazioni d'uso - e ad osservare ogni altra
norma legittimamente emanata.
A. Per le parti eventualmente non contemplate dal Regolamento
Condominiale o Regolamento dello Stabile si fa in tal senso rinvio al
"Regolamento Generale per gli Inquilini" predisposto dalla Confedilizia e
registrato il 19 Aprile 2002 presso l'Ufficio Roma 7 dell'Agenzia delle
Entrate al n. 3311 e che si allega al presente contratto costituendone parte
integrante come Allegato "D".
B. Di tale Regolamento il CONDUTTORE dichiara di averne avuto piena
conoscenza e di sottoscriverne e di accettarne il contenuto.
L'infrazione alle norme del Regolamento Condominiale o del Regolamento dello
Stabile oppure del "Regolamento Generale per gli Inquilini" qui sopra
menzionato, se contestata dal LOCATORE o dall'Amministratore dello Sabile
almeno due (2) volte nei quattro anni di ciascuna scadenza oggetto di questo
contratto al CONDUTTORE mediante Lettera Raccomandata R.R., determina ipso
jure la risoluzione del contratto a danno e spese del CONDUTTORE ai sensi
dell'art. 1456 c.c.
Articolo 18
(Diritto di voto e delega)
Il CONDUTTORE avrᅵ diritto di voto, in luogo dei proprietari dell'unitᅵ
immobiliare locata, nelle delibere dell'Assemblea Condominiale relative alle
spese ed alle modalitᅵ di gestione dei servizi di riscaldamento e di
condizionamento d'aria. Avrᅵ inoltre diritto di intervenire, senza voto,
sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Articolo 19
(Recesso del CONDUTTORe)
Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrᅵ recedere dal contratto
con riferimento ad ogni scadenza annuale, dandone comunicazione mediante
Lettera Raccomandata R.R. al LOCATORE con preavviso di sei (6) mesi
impegnandosi fin d'ora a corrispondere comunque al LOCATORE quel numero di
mensilitᅵ del canone di locazione eventualmente mancanti al completamento
delle sei (6) mensilitᅵ di preavviso obbligatorie.
Articolo 20
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera il LOCATORE da ogni responsabilitᅵ per sospensioni e/o
irregolaritᅵ dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento,
illuminazione, acqua, acqua calda, ascensore e di quanti altri servizi
istituiti dovuti a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione
di tali interventi. Il LOCATORE si riserva il diritto di non fornire il
servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra
assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali
della categoria, nonchᅵ di modificare e sopprimere il servizio di
portierato.
Il CONDUTTORE ᅵ tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento,
raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e
devono rimborsare al LOCATORE, con le modalitᅵ stabilite agli Articoli 4
(quattro) e 7 (sette) del presente Contratto, la relativa spesa. Il
CONDUTTORE non puᅵ altresᅵ esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure
contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri
servizi resi, ove rinunzino a tutti o a parte dei servizi stessi.
Articolo 21
(Visite)
Il CONDUTTORE dovrᅵ consentire l'accesso all'unitᅵ immobiliare al LOCATORE,
al suo Amministratore, all'Amministratore del Condominio nonchᅵ ai loro
Incaricati.
Il CONDUTTORE si impegna altresᅵ a consentire la visita dell'unitᅵ
immobiliare a lui locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di
qualsiasi tipo di risoluzione del presente contratto, sia agli aspiranti
acquirenti, in caso di vendita.
A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con il LOCATORE un giorno
lavorativo della settimana (escludendo quindi il Sabato, la Domenica e
qualsiasi altro giorno Festivo) in cui consentire la visita. L'orario della
visita verrᅵ del pari concordato, e sarᅵ comunque compreso nell'arco di
tempo intercorrente tra le ore 15:00 e le ore 20:00, per una durata di due
(2) ore scadenti non oltre le ore 20:00.
Articolo 22
(Divieti)
E' vietato al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi
comuni, nonchᅵ porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi
genere e condizionatori d'aria all'esterno dell'unitᅵ immobiliare locatagli,
salvo che a ciᅵ non sia stato preventivamente autorizzato dal LOCATORE, il
quale si riserva in ogni caso la disponibilitᅵ dell'esterno dell'immobile.
Il CONDUTTORE prende atto che ᅵ assolutamente vietato entrare con veicoli di
qualsiasi tipo nei cortili, nei viali di accesso e comunque nelle zone
private circostanti il fabbricato, cosi come ᅵ vietato far sostare veicoli
di sorta (anche non funzionanti) in tali zone, salvo espressa autorizzazione
del LOCATORE.
In caso di unitᅵ immobiliare sita in condominio vale la normativa del
relativo Regolamento Condominiale.
Articolo 23
(Esonero di Responsabilitᅵ)
A. Il CONDUTTORE ᅵ costituito custode della cosa locata.
B. Il CONDUTTORE esonera espressamente il LOCATORE da OGNI
responsabilita' per danni diretti e/o indiretti che potessero derivare al
CONDUTTORE, ai suoi aventi causa, ai suoi dipendenti ed ai suoi ospiti o
visitatori dal fatto od omissione di altri inquilini dello Stabile stesso o
di terzi. Il CONDUTTORE esonera altresᅵ il LOCATORE per danni diretti e/o
indiretti che potessero derivare al CONDUTTORE stesso da fatti dolosi o
colposi di altri LOCATORI, CONDUTTORI o di terzi in genere dello stabile.
C. Il CONDUTTORE esonera il LOCATORE per danni diretti o indiretti
che potessero occorrere al CONDUTTORE stesso dal fatto od omissione dei
dipendenti del LOCATORE medesimo nonchᅵ per interruzioni incolpevoli dei
servizi.
D. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni
causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che
egli ammette anche temporaneamente nei locali a lui locati. Si obbliga
inoltre a tenere sollevato ed indenne il LOCATORE da eventuali danni
cagionati a chicchessᅵa dalle persone o da animali dei quali il CONDUTTORE
ᅵ chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricitᅵ,
o per causa di incendio.
E. Ai sensi dell'art. 1585 del Codice Civile, il LOCATORE non ᅵ
tenuto a garantire il CONDUTTORE da molestie di terzi che non pretendano di
avere diritti sull'alloggio. In tal caso, il CONDUTTORE puᅵ tutelarsi
direttamente e personalmente ricorrendo al Giudice Civile o anche Penale.
F. Il CONDUTTORE esonera il LOCATORE da OGNI RESPONSABILITA' per
danni diretti e/o indiretti che potessero derivare al CONDUTTORE, ai suoi
aventi causa, ai suoi dipendenti, ai suoi ospiti o visitatori per
inesistente o cattiva manutenzione delle parti dell'immobile e degli
impianti idrici, del gas, elettrici dell'immobile locato a lui spettanti.
Articolo 24
(Ricezione programmi televisivi via etere)
A. Il CONDUTTORE - in caso di installazione sullo stabile di antenna
televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto
relativo, espressamente rinunziando ad avvalersi di qualsiasi altra modalitᅵ
di ricezione dei programmi televisivi, restando sin d'ora il LOCATORE - in
caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna
individuale a spese del CONDUTTORE, il quale nulla potrᅵ pretendere a
qualsiasi titolo.
B. Nel solo caso di ASSENZA di antenna centralizzata, pur restando ferme
le disposizioni contenute in tal merito nel Codice Civile e nei Regolamenti
comunali, il CONDUTTORE prima di dar corso all'installazione dell'impianto
personale destinato alla ricezione dei servizi di radiodiffusione (Antenne
TV, CB, paraboliche, etc.) dovrᅵ informare il LOCATORE e l'Amministratore
del Condominio i quali individueranno la collocazione piᅵ idonea al fine di
evitare che l'impianto:
I.
Possa arrecare danno alla proprietᅵ o ledere il diritto di altri inquilini;
II.
Impedisca, in alcun modo, il libero uso della proprietᅵ secondo la sua
destinazione (in particolare esso impianto non deve avere un ingombro
eccessivo)
III.
Alteri il decoro architettonico dell'edificio.
C. Il CONDUTTORE ᅵ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni e/o
direttive che verranno dal LOCATORE e dall'Amministratore del Condominio,
per detti fini, impartite e l'installazione dovrᅵ venire eseguita a perfetta
regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti, avvalendosi di ditta
abilitata che rilascerᅵ apposita dichiarazione di conformitᅵ (in particolare
dovrᅵ venire garantita l'assenza di interferenze con i servizi di
radiodiffusione pubblica). E' inoltre onere del CONDUTTORE acquisire in
precedenza le Autorizzazioni o Concessioni di competenza di altre Autoritᅵ
eventualmente prescritte dalla normativa in materia.
D. Il CONDUTTORE resta, comunque, responsabile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1588 del Codice Civile per eventuali danni che venissero
arrecati, anche successivamente alla messa in opera, all'appartamento
locato, ad altre unitᅵ immobiliari dello Stabile o a parti comuni dello
Stabile.
E. Qualora per l'esecuzione di interventi manutentivi all'unitᅵ
immobiliare locata o allo Stabile si rendesse necessario rimuovere l'antenna,
il CONDUTTORE, su semplice richiesta del LOCATORE o dell'Amministratore
dello Stabile, ᅵ tenuto a provvedervi tempestivamente a proprie spese e
cura. Ultimati i lavori il CONDUTTORE potrᅵ ripristinare l'impianto a
proprie spese e cura.
F. A finita locazione, il CONDUTTORE dovrᅵ provvedere alla rimozione
delle apparecchiature di ricezione ed al ripristino dello stato delle cose e
dei luoghi preesistenti alla messa in opera, salvo diritto del LOCATORE di
ritenere l'addizione.
Articolo 25
(Cablaggio e connessione a reti di Telecomunicazione)
Il CONDUTTORE dichiara di essere a conoscenza e comunque di accettare che il
collegamento dell'unitᅵ immobiliare locata a reti di Telecomunicazione
richiede l'assenso dell'Assemblea Condominiale e/o della Proprietᅵ.
Pertanto, ove intenda avvalersi di servizi di Telecomunicazione forniti
attraverso strutture fisse e non, cavi o apparecchiature delle quali non
siano giᅵ dotati i beni locati e/o lo Stabile nei quali gli stessi sono
siti, si impegna a darne preventiva comunicazione al LOCATORE.
Articolo 26
(Spese bancarie e costi di incasso)
Il CONDUTTORE si obbliga a rimborsare al LOCATORE le spese bancarie relative
ai Bonifici ricevuti a titolo di Canone di Locazione e di pagamento degli
oneri accessori, nonchᅵ le spese bancarie, postali e di qualsiasi altro Ente
finanziario preposto al pagamento del canone ed i costi di incasso e di
lavorazione bancaria addebitati a qualsiasi titolo dalla Banca al LOCATORE
inerenti la locazione in oggetto.
Articolo 27
(Rimborsi delle spese bancarie e dei costi di incasso)
Il CONDUTTORE si impegna, altresᅵ, ad effettuare tali rimborsi di cui all'ARTICOLO
26 del presente Contratto entro 30 gg. dalla data di addebito al LOCATORE
delle spese sopra citate.
In caso di mancato rimborso di dette spese, il LOCATORE adirᅵ le vie legali
per il recupero coattivo delle stesse con aggravio delle spese stesse,
addebito al CONDUTTORE delle spese legali e calcolo degli interessi valutati
nel 6,00% (Sei/00 %) su base annua.
Articolo 28
(Obbligatorietᅵ del Conto Corrente Bancario)
Il CONDUTTORE, inoltre, con la sottoscrizione del presente Contratto si
impegna a sottoscrivere o a mantenere per tutta la durata della locazione
con il proprio Istituto di Credito un Contratto di Conto Corrente Bancario e
che la mancanza di tale condizione comporterᅵ il diritto di recesso dal
Contratto di Locazione da parte del LOCATORE.
Articolo 29
(Comunicazioni fra LOCATARIO e CONDUTTORE )
Il CONDUTTORE si impegna a comunicare esclusivamente per iscritto con il
LOCATORE, mediante il Servizio Postale, con Raccomandata R.R. o Telegramma,
assumendosi ogni relativo onere e costo. Si esclude pertanto qualsiasi
comunicazione verbale e/o telefonica fra il LOCATORE e il CONDUTTORE.
Articolo 30
(Domicilio legale)
A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notifica degli atti
esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove essi piᅵ non li occupino o comunque
detengano, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove ᅵ situato l'immobile
locato.
Articolo 31
(Responsabilitᅵ della Manutenzione dell'Impianto Termico)
Con la sottoscrizione del presente Contratto il CONDUTTORE prende atto che l'art.
11, comma 2, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, stabilisce che: "Nel caso di
unitᅵ immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante,
a qualsiasi titolo, dell'unitᅵ immobiliare stessa subentra, per la durata
dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli
obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilitᅵ
limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle
verifiche periodiche di cui al comma 12 dell'anzidetto articolo 11".
Pertanto il CONDUTTORE dovrᅵ provvedere adeguata manutenzione della caldaia
individuale a gas in dotazione con pulizia e prova fumi da compiersi da
parte di ditte abilitate. In particolare, secondo quanto prescritto dall'art.
11 del D.P.R. 412/93 le suddette apparecchiature devono essere sottoposte a
visita periodica con annotazioni sul "libretto di impianto" almeno una (1)
volta l'anno per potenze superiori a 35 kW ed almeno ogni due (2) anni per
quelle con potenza inferiore.
Le normali operazioni di manutenzione, quali la pulizia, devono invece
essere eseguite almeno una volta l'anno in entrambi i casi. Si specifica
che, per quanto disposto dalla normativa sopraindicata, tutti gli interventi
di manutenzione, ivi compresa la sostituzione di componenti, sono a carico
del CONDUTTORE, esclusa la sostituzione completa dell'apparecchiatura che
risulti irrimediabilmente compromessa. Qualora perᅵ si rendesse necessaria
la sostituzione dell'apparecchiatura a causa di accertati deterioramenti
dovuti ad un uso anomalo o ad una carente manutenzione, le relative spese
resteranno ad esclusivo carico del CONDUTTORE.
Articolo 32
(Modifiche al contratto)
Qualunque modifica al presente contratto non potrᅵ aver luogo, e non potrᅵ
essere provata, se non mediante atto scritto.
Articolo 33
(Responsabilitᅵ in solido)
Nel caso vi siano piᅵ CONDUTTORI tutti gli obblighi del presente Contratto s'intendono
dagli stessi assunti solidalmente.
Articolo 34
(Custodia degli animali)
Il CONDUTTORE puᅵ detenere all'interno dell'appartamento locato animali d'affezione,
sempre che:
A. Essi non siano pericolosi
B. Le dimensioni e le dotazioni dell'appartamento siano idonee, in
particolare sotto il profilo della conservabilitᅵ dell'igiene degli ambienti
locati anche tenuto conto della consistenza ed esigenze del nucleo abitante,
nonchᅵ della necessitᅵ di garantire le condizioni di vivibilitᅵ dell'intero
Stabile
C. Il LOCATORE e l'Amministratore del Condominio si riservano la facoltᅵ
di accertare se ricorrono i predescritti requesiti (punti "A" e "B") ed in
difetto il CONDUTTORE ᅵ tenuto a quanto stabilito al successivo punto "F".
D. E' dovere del CONDUTTORE assicurare ai propri animali nutrimento,
benessere, condizioni di vita ed igieniche idonee, cure ed attenzioni
adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici nell'osservanza
dell'art. 727 del Codice penale come modificato con legge 22 Novembre 1993,
n. 473.
E. E' dovere del CONDUTTORE vigilare i propri animali ed adottare tutte
le misure idonee affinchᅵ non abbiano ad arrecare molestie o danni a persone
o cose. Ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile, il CONDUTTORE, in quanto
proprietario e/o detentore dell'animale, ᅵ responsabile dei danni dallo
stesso cagionati, anche in caso di smarrimento.
F. Qualora l'animale abbia ripetutamente causato disturbi o molestie,
eccedenti la normale tollerabilitᅵ, ai co-inquilini dello Stabile o ai
visitatori di questi, impregiudicati i diritti e le azioni dei co-inquilini
dello Stabile e loro visitatori esperibili ai sensi del 2ᅵ comma dell'art.
1585 del Codice Civile, il LOCATORE o il loro Amministratore o l'Amministratore
del Condominio intimeranno al CONDUTTORE di provvedere ad allontanarlo e a
reperirgli adeguato ricovero all'esterno dell'appartamento locato e dello
Stabile.
G. Le parti comuni esterne come ad esempio il cortile, il vialetto di
accesso e la rampa di accesso al garage o parti interne come il garage, le
cantine, o qualsivoglia ambiente comune dello Stabile di cui l'unitᅵ
immobiliare locata fa parte, per loro natura, sono a disposizione di tutti i
CONDUTTORI e Proprietari degli appartamenti dello Stabile quali pertinenze
degli alloggi. Pertanto il proprietario dell'animale ᅵ tenuto:
I.
ad assumere con diligenza le piᅵ opportune misure di cautela, nonchᅵ a
rispettare le norme dell'igiene. Il cane non puᅵ mai essere lasciato
sciolto, ma deve essere condotto al guinzaglio da persona idonea ed in
condizioni di trattenerlo validamente e, se non di taglia piccola o comunque
di indole mordace, pure munito di museruola adatta al tipo e razza tale da
impedire all'animale di mordere
II.
provvedere, immediatamente, ad eliminare le eventuali lordure, ripristinando
le condizioni di pulizia ed igiene delle parti comuni
H. E' fatto divieto di svolgere all'interno dell'appartamento locato o
nelle sue parti esterne come il balcone attivitᅵ di allevamento di animali
di qualsiasi specie.
Articolo 35
(Comunicazione dati personali)
Il CONDUTTORE autorizza il LOCATORE a comunicare a terzi i loro dati
personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione
(L. 31 dicembre 1996, n. 675).
Articolo 36
(Varie)
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso
rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della L. 9 dicembre 1998, n.
431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Articolo 37
(Inadempimento)
Le clausole del presente Contratto di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 14, 23, 26, 28, 31, 33, 34 hanno carattere essenziale sᅵ che,
per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette
danno diritto al LOCATORE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 38
(Conciliazione)
Insorgendo vertenze o dissidi fra le parti, anche in ordine all'interpretazione
o all'applicazione del presente Contratto, ciascuna parte interessata non
potrᅵ adire l'Autoritᅵ Giudiziaria prima di essersi rivolta alla locale
Associazione territoriale aderente alla Confedilizia per tentare un
amichevole componimento, o comunque prima che siano decorsi 30 giorni dalla
domanda inoltrata all'Associazione in questione per l'anzidetto componimento
Articolo 39
(Altre pattuizioni)
A seguito della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n. 309 del
18-7-1996 dove viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
11, comma 2 del decreto Legge dell'11-7-1992 n. 333, convertito con
modificazioni nella legge dell'8 agosto 1992 n. 392, nella parte in cui
prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietᅵ
edilizia e l'assistenza delle organizzazioni rappresentanti i conduttori per
la stipula di accordi in deroga alla legge 27-7-1978 n. 392, le parti
dichiarano che non si avvalgono dell'assistenza delle rispettive
organizzazioni di categoria.
Articolo 40
(Accesso all'immobile in caso di assenza)
Il CONDUTTORE dichiara che in caso di prolungata assenza dall'immobile
locato per qualsiasi motivo (di malattia, causa di forza maggiore, di tempo
libero, di lavoro, familiare, etc.) acconsentirᅵ a che il LOCATORE ispezioni
i locali locati al fine di prevenire guasti, deterioramenti e danni all'immobile
oggetto del contratto, a quelli confinanti ed alle parti comuni dello
stabile. Il CONDUTTORE eleggerᅵ persona di sua completa fiducia che
accompagnerᅵ il LOCATORE nell'ispezione. Il CONDUTTORE impegna a rendersi
reperibile telefonicamente o tramite telegramma nel caso di necessitᅵ di
comunicazioni tempestive per emergenze che dovessero sopravvenire. Per
evitare danni maggiori all'immobile locato, a quelli confinanti ed alle
parti comuni dello Stabile, il CONDUTTORE altresᅵ autorizza espressamente il
LOCATORE ad intraprendere quasiasi lavorazione o riparazione, anche non di
competenza del LOCATORE stesso e con riserva di addebito delle relative
spese, atte a prevenire ed a ripare malfunzionamenti, guasti o
danneggiamenti che sopraggiungessero in assenza del CONDUTTORE, compreso il
ricorso alle Autoritᅵ preposte come Vigili del Fuoco o Forze dell'Ordine.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il LOCATORE
Il CONDUTTORE
A mente dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti
specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1 (Durata); 2 (Canone); 3
(Deposito Cauzionale); 4 (Spese ed oneri a carico dei CONDUTTORI); 5
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento); 6 (Imposte, tasse, spese
di Contratto, spese di Registrazione e di bollo del Contratto); 7 (Forma di
Pagamento); 8 (Imputazione del Debito); 9 (Destinazione d'uso dell'Immobile
locato); 10 (Divieto di Cessione, di Sublocazione, di Comodato); 11
(Successione); 12 (Uso, Riparazioni, Modifiche, Migliorᅵe); 13 (Risoluzione
e Prelazione); 14 (Opere necessarie); 15 (Consegna dell'Immobile); 16
(Riconsegna dell'Immobile); 17 (Osservanza Regolamento Condominiale); 18
(Diritto di voto e delega); 19 (Recesso del CONDUTTORE); 20 (Servizi); 21
(Visite); 22 (Divieti); 23 (Esonero di responsabilitᅵ); 24 (Ricezione
programmi televisivi via etere); 25 (Cablaggio e connessione a Reti di
Telecomunicazione); 26 (Spese bancarie e costi di incasso); 27 (Rimborsi
delle spese bancarie e dei costi di incasso); 28 (Obbligatorietᅵ del Conto
Corrente Bancario); 29 (Comunicazioni fra LOCATORE e CONDUTTORE); 30
(Domicilio legale); 31 (Responsabilitᅵ Manutenzione Impianto Termico); 32
(Modifiche al contratto); 33 (Responsabilitᅵ in solido); 34 (Custodia
degli Animali); 35 (Comunicazione dati personali); 36 (Varie); 37
(Inadempimento); 38 (Conciliazione); 39 (Altre pattuizioni); 40 (Accesso
all'immobile in caso di assenza); Allegato "B" (Tabella integrativa
Ripartizione oneri accessori fra LOCATORE e CONDUTTORE predisposta dalla
Confedilizia); Allegato "C" (Verbale di Consegna e Riconsegna dell'Immobile);
Allegato "D" (Regolamento Generale per gli Inquilini") del presente
contratto che vengono riletti e specificatamente approvati.
xxxxx, xxxxx
Il LOCATORE
Il CONDUTTORE