Controparte pero' mi contesta il fatto che sono attore e
non un convenuto e pertanto non e' ammissibile la mia domanda
riconvenzionale.
Controparte giustifica le proprie ragioni con Cass. N. 14554/2000.
E' possibile eccepire qualcosa ? Avete giurisprudenza che mi
aiuti a riconvenzionare ?
Grazie.
Preciso che si tratta di un titolo esecutivo gia' pagato
ma in eccesso e la domanda riconvenzionale e' diretta
alla restituzione dell'eccesso pagato.
L'opposizione all'esecuzione è un giudizio ordinario a tutti gli effetti
in cui sei l'attore, quindi non mi sembra molto fondata la domanda
riconvenzionale.
Mi sa che urge una bella ricerca giurisprudenziale per salvare il
salvabile.
--
Gabriele Orlando - Avvocato in Palermo
Ti ringrazio della risposta.
Ho trovato su internet una sentenza che dice
cio' che dici tu cio' nonostante
viene detto che , sebbene erroneamente qualificata
come "riconvenzionale" la domanda e' ammissibile
lo stesso secondo Cass. Civ. n. 1192/1980.
Il problema e' che non riesco proprio a rintracciare
su internet Cass. Civ. n. 1192/1980.
Tu mi puoi aiutare ?
Grazie.
> Il problema e' che non riesco proprio a rintracciare
> su internet Cass. Civ. n. 1192/1980.
>
> Tu mi puoi aiutare ?
>
Ho cercato, ma ho trovato solo le massime e nessuna ti può essere utile.
Comunque pare si trattasse di una situazione diversa da quella che
prospetti, in cui veniva chiesta la compensazione su somme dovute e non
l'intervenuto pagamento in eccesso.
Se la vuoi leggere, mi sa che ti conviene andare alla biblioteca
dell'università o dell'Ordine degli avvocati.
Che gentile , ti ringrazio.
> Comunque pare si trattasse di una situazione diversa da quella che
> prospetti, in cui veniva chiesta la compensazione su somme dovute e non
> l'intervenuto pagamento in eccesso.
Credo anch'io.
Nel mio caso si tratta di una somma pignorata in eccesso e
che ora viene nuovamente precettata pur essendo gia' stata
pagata.
Ho pertanto chiesto l'illegittimita' del precetto e la
restituzione della differenza in eccesso.
> Se la vuoi leggere, mi sa che ti conviene andare alla biblioteca
> dell'università o dell'Ordine degli avvocati.
>
Siccome la domanda riconvenzionale e' stata proposta dall'attore
, non viene automaticamente escluso che sia riconvenzionale ?
Cioe' , si sa che un attore non fa domande riconvenzionali e pertanto
la domanda non continua a valere autoestinguendo la propria errata
qualificazione ?
>
> Siccome la domanda riconvenzionale e' stata proposta dall'attore
> , non viene automaticamente escluso che sia riconvenzionale ?
>
> Cioe' , si sa che un attore non fa domande riconvenzionali e pertanto
> la domanda non continua a valere autoestinguendo la propria errata
> qualificazione ?
Volendo semplificare la domanda riconvenzionale � quella domanda che il
convenuto formula per ampliare la cognizione del giudice, esercitando a
sua volta un'azione contro l'attore.
Cos� instaurando in quella sede, anche per ragioni di economia
processuale, il contraddittorio su ulteriori fatti e questioni,
chiedendo al giudice di pronunciarsi.
L'attore quindi non ha bisogno di usare tale istituto processuale perch�
instaurando in via diretta e principale il giudizio, pu� cumulare tutte
le azioni e domande che ritiene opportune.
Ci� posto, � potere-dovere del giudice qualificare in diritto le domande
ed eccezioni reciproche delle parti, attraverso la disamina delle difese
nel loro complesso.
E' evidente che il tuo caso dipende tutto da sfumature ed
interpretazioni personali, che sfuggono ad una risposta astratta e
definitiva (sono le classiche questioni che la Cassazione affronta
ribadendo qualche noto principio di diritto, demandando ogni valutazione
sul caso concreto al giudice di merito).
Non posso fare a meno di notare che il tuo "dominus" sembra essere poco
ligio alle sue responsabilit� deontologiche, se ti lascia con simili
dubbi.
No anzi.
I miei dubbi vengono quasi a cadenza quotidiana risolti
dal "dominus".
D'accordo ma se con il precetto mi e' stata rivolta
domanda io sono un convenuto sostanziale nonostante
apparentemente io sembri un attore processuale
a livello di opposizione a precetto.
Non dovrebbe succedere come con il decreto ingiuntivo ?
Dove il ricorrente e' attore e l'opponente , benche'
attore in opposizione , e' un convenuto sostanziale
che puo' fare domande riconvenzionali negate
all'attore sostanziale.
>
> D'accordo ma se con il precetto mi e' stata rivolta
> domanda io sono un convenuto sostanziale nonostante
> apparentemente io sembri un attore processuale
> a livello di opposizione a precetto.
>
> Non dovrebbe succedere come con il decreto ingiuntivo ?
> Dove il ricorrente e' attore e l'opponente , benche'
> attore in opposizione , e' un convenuto sostanziale
> che puo' fare domande riconvenzionali negate
> all'attore sostanziale.
Stai mostrando delle lacune enormi nella procedura civile.
L'atto di precetto � un atto stragiudiziale, che consiste
nell'intimazione ad adempiere una determinata obbligazione entro 10
giorni dalla notifica.
Infatti non � il precetto ad instaurare il processo esecutivo, bens�
l'atto di pignoramento.
>> Non posso fare a meno di notare che il tuo "dominus" sembra essere poco
>> ligio alle sue responsabilit� deontologiche, se ti lascia con simili
>> dubbi.
>
> No anzi.
> I miei dubbi vengono quasi a cadenza quotidiana risolti
> dal "dominus".
>
Ti auguro che sia veramente cos�. Almeno negli altri argomenti.
Grazie della risposta ma forse pretendi un po' troppo da me
visto che sono l'assistito.
Ad ogni modo mi immaginavo la tua risposta essendo consapevole
della metagiuridicita' del precetto.
Speravo solo nuovi orizzonti dalla tua risposta, ehehe.
>> Stai mostrando delle lacune enormi nella procedura civile.
>
> Grazie della risposta ma forse pretendi un po' troppo da me
> visto che sono l'assistito.
>
> Ad ogni modo mi immaginavo la tua risposta essendo consapevole
> della metagiuridicita' del precetto.
>
> Speravo solo nuovi orizzonti dalla tua risposta, ehehe.
Giusto per la precisione: l'atto di precetto � un atto *formale* e
*giuridico*. Nulla di "metagiuridico".
No anzi , ti ringrazio delle precisazioni accademiche.
Tuttavia tu prima l'hai definito "stragiudiziale" cioe'
non giuridico ?
>> Giusto per la precisione: l'atto di precetto � un atto *formale* e
>> *giuridico*. Nulla di "metagiuridico".
>>
>>
>
> No anzi , ti ringrazio delle precisazioni accademiche.
> Tuttavia tu prima l'hai definito "stragiudiziale" cioe'
> non giuridico ?
"Stragiudiziale" significa che � un atto esterno ad un giudizio, ma
rimane un atto giuridico perch� previsto dall'ordinamento, che ne
prevede forme e conseguenze.
Gia' ! Avrei dovuto dedurlo da me.
Grazie per i tuoi sempre tempestivi pregiati interventi.