Grazie
Si.
Saluti Archi
> Posso intestarmi un terreno per possesso ultraventennale se quando è iniziato
> il possesso ero minorenne?
Se non ci sono altri impedimenti, si.
--
il gizzent
Ci vuole la sentenza del giudice.
Grazie
Un po' di fantasia: c'è sempre la cara vecchia transazione.
Ci vai tu dal Conservatore con una transazione? :-)
C.S.
> quale sarebbe la concessione per parte usucapenda?
io recentemente ho chiuso un caso simile con transazione (scrittura
privata seguita da atto pubblico di compravendita).
I miei clienti "usucapendi" hanno "acquistato" il bene per un prezzo
transattivamente determinato (e cioè, sostanzialmente, simbolico).
La compravendita è il titolo per la trascrizione...
Senza titolo, la vedo un po' duretta... :-)
C.S.
sia detto per inciso, anche una transazione (sottoscritta nelle dovute
forme) è trascrivibile a mente dell'art.2643 n.13 c.c.
Su questo siamo d'accordo...
Ma deve essere autenticata, immagino... e quindi... notaio...
Ciao,
> Eh, appunto ci vorrebbe la previa lite giudiziale:
ehm ... v. art.1965 primo comma c.c.
Sono le forme...
Che tanto vale... si va dal notaio...
C.S.
> dove sono le reciproche concessioni?
nel caso da me trattato, nella determinazione di un prezzo di scambio
inferiore a quello di mercato:
- concessione "acquirente": <<io ho usucapito, ma comunque ti offro 'sta
sommetta, anche se non avresti diritto a un euro, e ciò per evitare
tempi ed alea della lite>>;
- concessione "venditore": <<te, in verità, non hai usucapito un bel
nulla, ma siccome anch'io voglio evitare l'alea della lite, accetto 'sta
sommetta, anche se inferiore al prezzo di mercato>>.
(monsieur de la palisse era vivo, un quarto d'ora prima di morire)
Oppure:
io tizio voglio fare una causa per l'accertamento dell'usucapione e avrei
sicuramente ragione e tu saresti molto probabilmente costretto a pagarmi le
spese di causa
io caio, in considerazione della fondatezza delle ragioni di tizio, e pur di
evitare di essere trascinato in una causa che probabilmente perderei,
preferisco riconoscere l'avvenuta usucapione in favore di tizio
Sì, però è indubbio che la transazione possa farsi per prevenire una lite.
ad essere sincero, qui stento a vedere la "concessione" che fa tizio
(rinunciare alla rifusione di spese che *non* sono state sostenute, non
mi sembra una conc.
Meglio, quindi, imho -visto anche che la conseguenza della mancanza di
conc. reciproche è la nullità della transazione - che Tizio faccia una
concessione patrimoniale più "tangibile".
> Un po' di fantasia: c'è sempre la cara vecchia transazione.
E il conservatore come fa ad iscrivere la transazione?
Non la iscrive, ma la trascrive. Che c'è di strano?
>> E il conservatore come fa ad iscrivere la transazione?
>
> Non la iscrive, ma la trascrive. Che c'è di strano?
Prova a portare una transazione al conservatore....
Che la transazione sia titolo per la trascrizione,
č fuori dubbio.
Il problema č che i requisiti di forma sono tali
da obbligare, comunque, le parti a ricorrere al
notaio.
A questo punto, conviene fare una vendita
simulata.
C.S.
prof. sig. Mau
_____________________________________________
Prof. a contratto di chiaroveggenza giuridica
Universita' di Roccacanuccia
Appunto.
> Il problema è che i requisiti di forma sono tali
> da obbligare, comunque, le parti a ricorrere al
> notaio.
> A questo punto, conviene fare una vendita
> simulata.
*se* la transazione è valida (con concessioni reciproche, dunque), non
vedo ragione di dissimularla dietro una compravendita.
Segnalo comunque che oggi stipulare una vendita simulata è un po' più
macchinoso (o comunque più "rischioso") che in passato.
In quella bolgia infernale che è il decreto bersani-visco, tra le
<<Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale>> (art.35),
il legislatore ha ritenuto di inserire (comma 22) anche questa
previsione: <<All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione
analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo>>.
Continuo a non capire. Ovvio che deve essere fatta per atto notarile.
> Segnalo comunque che oggi stipulare una vendita simulata è un po' più
> macchinoso (o comunque più "rischioso") che in passato.
> In quella bolgia infernale che è il decreto bersani-visco, tra le <<Misure
> di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale>> (art.35), il
> legislatore ha ritenuto di inserire (comma 22) anche questa previsione:
> <<All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
> parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di
> atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di
> pagamento del corrispettivo>>.
"Il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro un anno. Con
rinuncia all'ipoteca legale". E contestualmente il venditore, su foglio
separato, darà ricevuta in data posteriore di sei mesi all'atto. :-)
Amen.
Ciao,
P.
> "Il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro un anno. Con
> rinuncia all'ipoteca legale".
è la soluzione più semplice se non si vuole o non si può fare "girare"
il denaro.
Ti dirò anche che "sono a conoscenza" (di certo non penserai che si
tratti di miei assistiti ;) di casi di compravendite _reali_ in cui il
prezzo era stato integralmente pagato, e ciò nondimeno l'acquirente non
poteva e/o voleva dichiararlo in sede di atto pubblico.
Ma se in questi casi la _falsa_dichiarazione_ può rilevarsi l'unica
strada percorribile per stipulare l'atto (a meno di non confessare la
violazione delle norme antiriciclaggio e/o di avere commesso evasione
fiscale), meglio evitare simulazioni _inutili_