Roma 26/6/2004
sono qui per un parere sul diritto di recesso.
Ieri mia nipote di 20 anni, contattata telefonicamente dall'istituto di
lingue Wall street institute, dopo essere stata allettata con la promessa
del corso gratuito di inglese, si è recata presso una sede dello stesso
presso il centro commerciale Cinecittà 2 in Roma e lì, dopo essere stata
ammaliata dal venditore ha firmato un contratto per 20 mesi a 139 euro al
mese per un totale di 2780 euro dove di gratuito vi era solo il primo mese
di corso.
Oggi pressata dal padre che non intende finanziare questa spesa esosa, è
tornata presso l'istituto di lingue dove gli hanno detto che forse si poteva
fare qualcosa ma ormai era tardi perchè erano passate più di 24 ore e che le
avrebbero fatto sapere tra una decina di giorni.
ora vi chiedo:
si può invocare il diritto di recesso partendo dal presupposto che la
vendita è partita fuori dal locale commerciale cioè telefonicamente con la
proposta della gratuità della stessa?
vista la genericità delle norme contrattuali (20 mesi senza specificare
quante volte a settimana e la durata di ogni lezione) si può invalidare il
contratto per difetto di informazione?
visto che nelle norme generali viene testualmente citato all'articolo 1:
"Il cliente con l'apposizione della propria firma, e lo studente con la
partecipazione alla prima lezione del corso, accettano e si obbligano ad
osservare nei rapporti con W.S.I. Sylvan Learning System srl e con i suoi
affiliati, le condizioni particolari precisate nella pagina 1 del presente
modulo (dove sono citati i 20 mesi e l'importo del corso NDR) nonchè le
condizioni generali di seguito trascritte, prendendo atto della medesima,
così come le proprie affiliate, non si riterranno vincolate a condizioni
diverse se non prevemntivamente concordate per iscritto"
non si potrebbe chiede il resesso dal contratto visto che ancora non è stata
frequentata alcuna leziomne da parte dello "studente" ma solo apposta la
firma dal "cliente"?
in attesa della vostra risposta vi ringrazio anticipatamente della vostra
disponibilità
IO
Assolutamente no. Il contratto è stato negoziato e concluso nel locale
commerciale.
>
> vista la genericità delle norme contrattuali (20 mesi senza specificare
> quante volte a settimana e la durata di ogni lezione) si può invalidare il
> contratto per difetto di informazione?
Assolutamente no.
>
> visto che nelle norme generali viene testualmente citato all'articolo 1:
> "Il cliente con l'apposizione della propria firma, e lo studente con la
> partecipazione alla prima lezione del corso, accettano e si obbligano ad
> osservare nei rapporti con W.S.I. Sylvan Learning System srl e con i suoi
> affiliati, le condizioni particolari precisate nella pagina 1 del presente
> modulo (dove sono citati i 20 mesi e l'importo del corso NDR) nonchè le
> condizioni generali di seguito trascritte, prendendo atto della medesima,
> così come le proprie affiliate, non si riterranno vincolate a condizioni
> diverse se non prevemntivamente concordate per iscritto"
> non si potrebbe chiede il resesso dal contratto visto che ancora non è
stata
> frequentata alcuna leziomne da parte dello "studente" ma solo apposta la
> firma dal "cliente"?
>
Resta in ogni caso vincolante per il cliente.
Io più altro mi sarei posto qualche domanda sulla ragazza.
Di solito son persone molto anziane a venir ammaliate da questo venditori:
se ti capita a vent'anni, sveglia ragazza mia!
No, perchè il contratto non è stato concluso fuori dai locali commerciali.
Tuttavia, il fatto che hanno detto di aspettare 10 gg è molto strano, perchè
questo coincide proprio con il termine per l'esercizio del diritto di
recesso di cui al D.lgs. 50/92... non vorrei che quella presso il centro
commerciale non sia una vera e propria SEDE dell'istituto e dunque che il
contratto sia stato concluso FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI. Vi consiglio di
inviare ugualmente la raccomandata a.r. per il recesso e, dato che si tratta
di una somma rilevante, se dovessero insistere e ve la sentite a dire una
piccola bugia, in caso di futura contestazione dite che dopo la telefonata
l'incaricato è venuto a domicilio per la stipula del contratto (sempre che
sullo stesso non si faccia menzione del luogo di conclusione). Sarà la
vostra parola contro la loro...
> vista la genericità delle norme contrattuali (20 mesi senza specificare
> quante volte a settimana e la durata di ogni lezione) si può invalidare il
> contratto per difetto di informazione?
Non difetto di informazione, ma indeterminatezza dell'oggetto. Un contratto
avente ad oggetto un corso del quale non indica nè il n° di lezioni nè la
durata delle stesse (ma mi sembra strano, controllate bene anche che non
rimandi a condizioni generali di contratto, esterne al modulo sottoscritto)
è palesemente NULLO ex art. 1418 cod civ. E' ovvio che l'oggetto non è
determinato nè determinabile: altrimenti, in ipotesi, potrebbero anche
limitarsi a dare una sola lezione al mese da 1 ora!
Nella raccomandata del recesso fate anche riferimento alla nullità del
contratto e se fanno orecchie da mercante, un domani che dovessero farvi
causa sollevate eccezione di nullità (tanto è imprescrittibile).
In bocca al lupo
Una brevissima ricerca su internet sembra comunque confermare che si tratti
di un centro WSI a tutti gli effetti e pertanto non so fino a che punto tale
tesi possa essere sostenuta. Peraltro, attenzione che "locale commerciale"
non necessariamente deve coincidere con "sede" del soggetto stesso!
>Vi consiglio di inviare
> ugualmente la raccomandata a.r. per il recesso e, dato che si tratta
> di una somma rilevante, se dovessero insistere e ve la sentite a dire
> una piccola bugia, in caso di futura contestazione dite che dopo la
> telefonata l'incaricato è venuto a domicilio per la stipula del
> contratto (sempre che sullo stesso non si faccia menzione del luogo
> di conclusione). Sarà la vostra parola contro la loro...
>
Sì certo, e davanti ad un eventuale Giudice:
1) la firmataria non puo' dire alcunche' in quanto parte;
2) deve provare tramite falsi testi (che se ne infischiano del codice
penale, ovviamente) la circostanza;
3) detti falsi testi devono essere - ove ammessi - più convincenti dei testi
di controparte che confermeranno la circostanza (vera) che la firmataria in
precisa data e tempo si è recata presso i locali summenzionati.
>> vista la genericità delle norme contrattuali (20 mesi senza
>> specificare quante volte a settimana e la durata di ogni lezione) si
>> può invalidare il contratto per difetto di informazione?
>
> Non difetto di informazione, ma indeterminatezza dell'oggetto. Un
> contratto avente ad oggetto un corso del quale non indica nè il n° di
> lezioni nè la durata delle stesse (ma mi sembra strano, controllate
> bene anche che non rimandi a condizioni generali di contratto,
> esterne al modulo sottoscritto) è palesemente NULLO ex art. 1418 cod
> civ. E' ovvio che l'oggetto non è determinato nè determinabile:
> altrimenti, in ipotesi, potrebbero anche limitarsi a dare una sola
> lezione al mese da 1 ora!
> Nella raccomandata del recesso fate anche riferimento alla nullità del
> contratto e se fanno orecchie da mercante, un domani che dovessero
> farvi causa sollevate eccezione di nullità (tanto è imprescrittibile).
>
> In bocca al lupo
La'ipotesi è astrattamente sostenibile, ma mi permetto di dubitare anch'io
che la WSI commetta un errore talmente grossolano.
Piu' facile invece - come da te accennato - che il contenuto della
prestazione - ove effettivamente non integralmente specificato nel documento
contrattuale - sia determinato o determinabile con riferimento ad altro
documento "che il cliente/proponente/sottoscrittore da' atto di conoscere
integralmente con la sottoscrizione del presente documento" (non c'e'
bisogno che dica che la prova per testi contraria è inammissibile in quanto
la circostanza è oggetto di prova documentale...) in cui si riporta ad es.
il "metodo Wall Street" piuttosto che il piano delle lezioni o similia.
Ritengo indispensabile disaminare il documento contrattuale sottoscritto
prima di poter fare delle valutazioni.
La raccomandata non fa sicuramente male, ma rivolgersi ad un professionista
per una disamina della questione sulla base (anche) dei documenti mi sembra
imprescindibile.
Gianluca
P.s. non dimenticarti comunque, circa l'"indeterminatezza della
prestazione", il contratto di somministrazione e l'art. 1560 cc, per cui non
e' certo sempre detto che l'entità della prestazione debba essere dedotta
precisamente in contratto a pena di nullità...
grazie ancora
IO
"Gianluca Gilardi" <gianluca...@sutti.com> ha scritto nel messaggio
news:02vDc.536905$rM4.22...@news4.tin.it...