Purtroppo per me proprio oggi è salito a bordo il controllore, e non ha
condiviso la mia difesa (non c'è la data di scadenza sul biglietto, nè
nei regolamenti sull'autobus). Mi fa anche osservare che sull'autobus è
indicato il prezzo del biglietto e che il mio ha un prezzo inferiore e
che il mio biglietto non è valido da almeno 2 anni.
Io ora penso di fare ricorso. In effetti io il biglietto l'ho pagato ad
un prezzo inferiore, ma con largo anticipo (2 anni appunto!) e il valore
effettivo di quell'aumento corrisponde in effetti alla normale inflazione.
Inoltre mi da fastidio il fatto che se pago entro 6 giorni mi fanno
pagare in misura ridotta (40 euro) invece degli 80 che corro il rischio
di dover pagare. Questo favorisce chi è in malafede (e paga subito)
rispetto a chi, come me, era in completa buona fede.
Ringrazio chiunque voglia darmi dei suggerimenti.
E.
?manu* wrote:
>
questa tua mi ricorda:
"Controllore: "Questo biglietto e' pluritimbrato. E' stato timbrato piu'
volte". Ragazzo: "E allora? L'avro' pagato di piu'...".
aldo giovanni e giacomo
saluti
http://youtube.com/watch?v=raE_sMhspgM
per caso ti ricorda questo?
:)
saluti
K
No. Quello era Ajeje Brazorf ;-)
Cioè, apparte tutto, ritieni che usufruire consapevolmente di un
biglietto fuori corso da anni sia comportamento in buona fede?
Anche sulle banconote non c'è la scadenza eppure accade che vadano
fuori corso...
L.
In linea di massima, sono d'accordo con te: hai concluso un contratto di
trasporto, pagandone il corrispettivo, ed hai diritto alla
controprestazione. Il fatto che l'azienda di trasporti pubblici abbia
successivamente aumentato il costo del biglietto non influisce sulla
validità di quel contratto.
Bisognerebbe però vedere le condizioni generali di contratto e, soprattutto,
valutare da quando decorre il temine di prescrizione annuale ex art. 2951
c.c.
Sull'ultimo punto IMHO si potrebbero dire diverse cose, se uno ne avesse
voglia - non che io ce l'abbia, eh.
--
Ciao,
Francesco
Risposte solamente sul newsgroup
Io ero consapevole del fatto che il prezzo era cambiato, non che il
biglietto fosse fuori corso.
> Anche sulle banconote non c'č la scadenza eppure accade che vadano
> fuori corso...
...sě in Italia č cosě. D'altra parte la legge non ammette ignoranza. Ma
qui si sta parlando di una compagnia privata e di un regolamento, non
della legge dello Stato.
E.
>
> ...sì in Italia è così. D'altra parte la legge non ammette ignoranza. Ma
> qui si sta parlando di una compagnia privata e di un regolamento, non
> della legge dello Stato.
>
Potrebbe essere che le condizioni generali di contratto del trasposto
pubblico locale siano approvate con atto di un ente pubblico (per es.
la regione o il comune) oppure dall'azienda che svolge in servizio in
veste di concessionaria, quindi in via autoritativa.
Perciò potrebbe anche essere che con l'aumento dei prezzi sia stato
disposto un regime transitorio di esaurimento dei vecchi biglietti
(tipo validi sino al ....).
L.
Scaduto quest'ulteriore termine il biglietto perde il suo valore.
Inoltre mi sembra che anche se non č previsto un aumento ogni tanto (metti
ogni 2/3/4 anni non so di preciso) cambia la grafica dei biglietti adottando
la stessa politica di sostituzione descritta sopra di modo che i biglietti
normalmente li devi usare entro un termine abbastanza lungo sennň perdono di
valore.
Non so se č giuto ma questa č la prassi e pensavo che nel resto d'italia
fosse anche cosě.
ciao.
Lo
Potrebbe.
E si potrebbe disquisire a lungo, credo, sull'idoneitŕ di quell'atto a
caducare il diritto alla controprestazione sorto nella vigenza delle
precedenti condizioni.
"Si potrebbe" chi ci capisce di amministrativo, eh; mica io.
>> Potrebbe essere che le condizioni generali di contratto del trasposto
>> pubblico locale siano approvate con atto di un ente pubblico (per es.
>> la regione o il comune) oppure dall'azienda che svolge in servizio in
>> veste di concessionaria, quindi in via autoritativa.
>
> Potrebbe.
quasi certo, anzi.
Ma, da bravo civilista, mi chiedo: con l'acquisto del biglieto si è davvero
perfezionato il contratto di trasporto? Dopotutto, non è stata individuata
la prestazione specifica: insomma, non ho detto che prenderò quell'autobus
quel giorno e a quell'ora.
E, poi, è davvero un contratto o il biglietto è il canone per la
prestazione di un servizio pubblico?
Mah! è tardi...
>
> E, poi, è davvero un contratto o il biglietto è il canone per la
> prestazione di un servizio pubblico?
>
E' un bastardino, mettiamola così.
Perciò il nostro avrebbe dovuto impugnare tempestivamente avanti al
T.A.R. il provvedimento di rideterminazione della tariffa.
Ma non tutto è perduto.
Potrebbe opporre la sanzione amministrativa che arriverà e chiederne
l'annullamento, previa disapplicazione del suddetto provvedimento ai
sensi dell'art. 5 della L.A.C., in quanto non prevedeva un regime di
favore per gli utenti che avesse già acquistato biglietti nel vigore
della tariffa previgente.
Oh, al mondo (dei giddippì) tutto è possibile. :-D
L.
--
neolaureato dott. prat. sper di div. avv. di belle speranze (apprendista
stregone amministrativista).
> In linea di massima, sono d'accordo con te: hai concluso un contratto di
> trasporto, pagandone il corrispettivo, ed hai diritto alla
> controprestazione.
Uhm, secondo me lui ha solo acquistato il titolo di viaggio, mentre il
contratto di trasporto, in questo caso, si conclude solo nel momento in
cui sale a bordo, o no?
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Ok, ok.
Invece di infierire, però, rispondi alla domanda: il verbale del consiglio
di amministrazione della concessionaria di pubblici servizi che ha approvato
http://www.ataf.net/System/files/Condizioni%20Trasporto.pdf, ad esempio, è
idoneo a modificare unilateralmente un contratto che si assume (almeno, io
assumo e per simpatia lo assumerai anche tu) già perfezionato sotto le
previgenti condizioni generali?
A voi amministrativisti sembrerà una cosa normalissima; a me pare tanta
roba.
Sicuramente avrete ragione voi, e ve la dà anche Cass. civ. III, 15 maggio
1997, n. 4275 (ma l'hai pagata tu, ne sono certo, e poi è obiter): "Nella
giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio che le
condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che
esercitano il trasporto di persone e cose in regime di concessione, le quali
sono richiamate dall'art. 1679, primo comma, cod. civ. e che comprendono
anche quelle predisposte dalle Ferrovie dello Stato, sono espressione di
potere regolamentare e, quindi, fonti di diritto obbiettivo: sent. 30 aprile
1952, n. 1212; 5 ottobre 1950, n. 2824; 22 luglio 1976, n. 2990.
In definitiva si tratta di norme regolamentari generali, le quali sono
efficaci nei confronti di tutti gli utenti del servizio ferroviario e non
sono disposizioni contrattuali ai sensi del primo comma dell'art. 1341 cod.
civ"
Il che risponderebbe pure all'altro dubbio che avevo in mente, relativo alle
eventuali clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto e
alla tutela consumeristica.
Però, che diamine: parificare il regolamento delle ferrovie (che era
approvato con regio decreto, quando i treni arrivavano in orario) al verbale
del CdA di una società privata -quand'anche approvato da qualche organo di
qualche ente locale- turba il mio senso estetico.
> Ma, da bravo civilista, mi chiedo: con l'acquisto del biglieto si è
> davvero perfezionato il contratto di trasporto?
Civilisticamente, direi di sì: il vettore, vendendomi il biglietto per il
tramite del bigliettajo, il vettore si è obbligato a trasportarmi da un
luogo all'altro, dietro corrispettivo, nei limiti previsti dalla tipologia
del biglietto stesso e secondo quanto previsto dalle condizioni generali di
contratto. (Sempre che sia un contratto, eh)
Mica l'ho comprato per la grafica, quel rettangolino di carta.
> Dopotutto, non è
> stata individuata la prestazione specifica: insomma, non ho detto che
> prenderò quell'autobus quel giorno e a quell'ora.
Non mi sembra determinante: non più di quanto mi sembri determinante, quando
acquisto una carta telefonica prepagata, individuare individuare da quale
telefono pubblico la userò, che numero chiamerò e a quale giorno ed ora.
> E, poi, è davvero un contratto o il biglietto è il canone per la
> prestazione di un servizio pubblico?
Che uomo orribile, che sei.
Il dubbio vale anche per il tassista?
Cmq, sullo specifico problema del nostro ?manu* (non che mi interessi
risolverglielo, beninteso: è per tirare acqua al mio mulino) l'unica
sentenza edita mi pare questa:
---
In tema di trasporto urbano, è illegittima la sanzione inflitta al
passeggero che abbia utilizzato, prima del decorso del termine di
prescrizione di cui all'art. 2951 c.c., un biglietto acquistato in base ad
una tariffa inferiore a quella vigente al momento del trasporto.
Pretura Torino, 28 giugno 1994
Rinaldi c. Atm Torino e altro
Riv. giur. circol. trasp. 1994, 878
---
Direi quindi che il dibattito giurisprudenziale e dottrinario
sull'argomento dovrà tenere conto del macigno che questa sentenza
rappresenta, anche grazie alla genialità degli avvocati che hanno percorso
una strada apparentemente senza sbocco, riuscendo invece a stimolare la
creatività dei giudici che, alla fine, hanno redatto una motivazione
sorprendentemente convincente.
[ehm]
> Invece di infierire, però, rispondi alla domanda: il verbale del consiglio
> di amministrazione della concessionaria di pubblici servizi che ha
> approvato http://www.ataf.net/System/files/Condizioni%20Trasporto.pdf, ad
> esempio, è idoneo a modificare unilateralmente un contratto che si assume
> (almeno, io assumo e per simpatia lo assumerai anche tu) già perfezionato
> sotto le previgenti condizioni generali?
Ovviamente, stando alle regole generali, no.
Però: stai a vedere se nelle regole generali di contratto (se è un
contratto) non sia prevista la modifica unilaaterale (un po' come con le
tariffe dei telefonini, per dire..) e poi, soprattutto:
>
> A voi amministrativisti sembrerà una cosa normalissima; a me pare tanta
> roba.
ecco, cosa ti vuoi aspettare da un giudice che dice che il contratto
d'appalto pubblico è _annullabile_ se viene a cadere la preliminare
delibera a contrarre?
> Sicuramente avrete ragione voi,
ehi, piano, con quel voi! Mica mi ci metto in mezzo.
> e ve la dà anche Cass. civ. III, 15 maggio
> 1997, n. 4275 (ma l'hai pagata tu, ne sono certo, e poi è obiter): "Nella
> giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio che le
> condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che
> esercitano il trasporto di persone e cose in regime di concessione, le
> quali sono richiamate dall'art. 1679, primo comma, cod. civ. e che
> comprendono anche quelle predisposte dalle Ferrovie dello Stato, sono
> espressione di potere regolamentare e, quindi, fonti di diritto
> obbiettivo: sent. 30 aprile 1952, n. 1212; 5 ottobre 1950, n. 2824; 22
> luglio 1976, n. 2990. In definitiva si tratta di norme regolamentari
> generali, le quali sono efficaci nei confronti di tutti gli utenti del
> servizio ferroviario e non sono disposizioni contrattuali ai sensi del
> primo comma dell'art. 1341 cod. civ"
In effetti, avevo in mente proprio il contratto di trasporto con le
Ferrovie, che, a quanto mi risulta, consta di un volumetto di alcune
centinaia di pagine
>
> Il che risponderebbe pure all'altro dubbio che avevo in mente, relativo
> alle eventuali clausole vessatorie non specificamente approvate per
> iscritto e alla tutela consumeristica.
Ehhh, ma come sei sottile! Mai sentito parlare di diritto privato _speciale_
della pubblica Amministrazione?
> Però, che diamine: parificare il regolamento delle ferrovie (che era
> approvato con regio decreto, quando i treni arrivavano in orario) al
> verbale del CdA di una società privata -quand'anche approvato da qualche
> organo di qualche ente locale- turba il mio senso estetico.
Ecco, si, ti riconosco ragione. Anche se il tuo senso estetico lascia
piuttosto a desiderare, visto che ti piacciono così tanto i nostri treni.
> Civilisticamente, direi di sì: il vettore, vendendomi il biglietto per il
> tramite del bigliettajo, il vettore si è obbligato a trasportarmi da un
> luogo all'altro, dietro corrispettivo, nei limiti previsti dalla tipologia
> del biglietto stesso e secondo quanto previsto dalle condizioni generali
> di contratto. (Sempre che sia un contratto, eh)
ok. Dubbio chiarito.
>> E, poi, è davvero un contratto o il biglietto è il canone per la
>> prestazione di un servizio pubblico?
>
> Che uomo orribile, che sei.
> Il dubbio vale anche per il tassista?
No, per il tassista no. Perché quello non è servizio pubblico (nel senso di
riservato al monopolio legale dell'Amministrazione o di un suo
concessionario). Il tassista è titolare solo di una licenza (peraltro a
numero chiuso). Gli autobus di linea, invece, seguono un'altra storia
(ammesso che valga ancora il T.U. del 1925).
>
> Cmq, sullo specifico problema del nostro ?manu* (non che mi interessi
> risolverglielo, beninteso: è per tirare acqua al mio mulino) l'unica
> sentenza edita mi pare questa:
>
> ---
> In tema di trasporto urbano, è illegittima la sanzione inflitta al
> passeggero che abbia utilizzato, prima del decorso del termine di
> prescrizione di cui all'art. 2951 c.c., un biglietto acquistato in base ad
> una tariffa inferiore a quella vigente al momento del trasporto.
>
> Pretura Torino, 28 giugno 1994
> Rinaldi c. Atm Torino e altro
> Riv. giur. circol. trasp. 1994, 878
> ---
>
> Direi quindi che il dibattito giurisprudenziale e dottrinario
> sull'argomento dovrà tenere conto del macigno che questa sentenza
> rappresenta, anche grazie alla genialità degli avvocati che hanno percorso
> una strada apparentemente senza sbocco, riuscendo invece a stimolare la
> creatività dei giudici che, alla fine, hanno redatto una motivazione
> sorprendentemente convincente.
Forza Catania!