BArrYZ wrote:
> * segarender wrote, Il 12/07/2013 19:09:
>
>> Poi si, hai ragione, fai certificare da un terzo (nel caso un perito
>> abilitato)
>
> Il perito iscritto al collegio in teoria non puo' certificare proprio
> nulla, perche' ci vuole un tecnico laureato e iscritto ad un ordine
> professionale,
guarda che un Per.Ind iscritto all'albo con almeno 5 anni di esperienza nel
settore puo' rilasciare le Di.Ri. sotto propria peronale responsabilità
>ma vabe', qui in Italia sia famosi anche per questo e
> geometri e periti diplomati sono una casta ben piu' potente di
> ingegneri
> e architetti (basta andare in un qualsiasi comune d'Italia per
> sincerarsene: il 90% se non piu' dei dipendenti e dirigenti che sta
> negli uffici tecnici sono diplomati). Ahime'.
da Per.Ind non posso altro che darti ragione.
Sempre piu' spesso trovo colleghi che di professionale non hanno proprio
niente, se non una marea di documenti copia/incolla senza nessun significato
giusto per chiarire:
la dichiarazione di conformità puo' essere rilasciata SOLO da chi ha
eseguito il lavoro.
Un perito esterno NON PUO? rilasciare alcunchè per impianti realizzati dopo
l'entrata in vigore del DM37
Puo' invece produrre una dichiarazione di rispondenza per impianti
preesistenti prima dell'entrata in vigore del DM37
Per quanto riguarda il rilascio della Dichiarazione di conformità
L'impresa è obbligata al rilascio gratuito della dichiarazione in base al
modello ministereiale
Puo' esporre i costi degli allegati obbligatori
la Di.Co. puo' essere rilasciata solo dopo il collaudo definitivo
dell'impianto (nfatti si dichiara che l'impianto è stato collaudato ai fini
della sicurezza in base alle relative norme).
La non ultimazione dei lavori non permette l'esecuzione dei collaudi ed il
relativo rilascio
Il mancato pagamento di un sal puo' bloccare i lavori, e provocare di
conseguenza tutto il resto
inoltre un uso di un'impianto non collaudato è in contrasto con le normative
di sicurezza, pertanto un suo uso è a rischio esclusivo del committente
(anche se puo' portare conseguenze anche penali per l'impresa
realizzatrice).
un'altra cosa: un'azienda puo' negare l'assistenza su realizzazioni non
pagate fino al completo saldo.
Dopodichè il committente ha tutti i diritti di vedersi risolvere i problemi
(anche se il piu' delle volte le scuse per non pagare sono ampliamente
tirate per i capelli).
un esempio: sto aspettando 6000 euro di saldo da un costruttore che dopo
aver consegnato il lavoro, dopo 18 mesi di continui rinvii del pagamento mi
ha detto che non paga perchè una tenda elettrica non si è alzata
automaticamente con il vento, danneggiandosi.
Peccato pero' che dopo 8 mesi dall'installazione lui lha fatta spostare
senza considerare la rpesa sul vento....
E' inutile dire che l'avvocato ha in mano il tutto (anche se ho seri dubbi
che riusciro' a prendere i soldi)
Ma al primo problema del nuovo acquirente dell'appartamente ovviamente
negero' qualsiasi assistenza fino al saldo.
[cut]
> Ed e' uno dei tanti motivi, tra i tanti, per cui e' utile pagare uno
> (qualificato) che diriga i lavori.
mi trovi perfettamente d'accordo.
Un buon D.L, professionalmente preparato salva da moltissimi problemi
--
Saluti
Bruno