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distanze legali piante da servitù su strada privata

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PIPPO

unread,
Apr 17, 2009, 9:45:21 AM4/17/09
to
Salve vorrei cortesemente sapere se, avendo delle piante nella mia proprietà
di altezza pari a 2 metri e mezzo, debba rimuoverle poichè a distanza di un
metro da una strada di proprietà del mio vicino e di cui però sono titolare,
per contratto, di un diritto di servitù di passaggio.Sarrei interessato in
particolare a conoscere delle sentenze in materia.Grazie


Loris_ro

unread,
Apr 17, 2009, 10:08:56 AM4/17/09
to


cito:


Le piante di alto fusto (quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi,
pioppi, platani, ecc.) a tre metri dal confine. Diciamo quindi, a lume di
naso, e tenuto conto degli esempi proposti dal legislatore, che sono di alto
fusto (e nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali)
le piante che, nella zona climatica in cui vengono piantati, supereranno
agevolmente i seisette metri di altezza complessiva o che hanno un tronco,
prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza. Non sono di alto
fusto, di conseguenza, meli, peri, susini, peschi, sambuchi, evonimi, ecc.
La distinzione comunque va fatta in concreto, rispetto allo specifico albero
piantato: una betulla può arrivare all'altezza di venticinque metri, ma se è
stata capitozzata per formare una chioma a due metri da terra, non diventerà
mai di alto fusto. La Cassazione ha sostenuto il contrario affermando che
comunque la pianta potrebbe poi diventare di alto fusto, ma è decisione
irrazionale ed in contrasto con l'art. 892 CC che prevede espressamente che
castagni e robinie vengano potati a ceppaia.
- Le piante non di alto fusto ad un metro e mezzo dal confine. La norma
stabilisce che si considerano tali gli alberi il cui fusto si ramifica ad un
altezza non superiore a tre metri.

- Gli arbusti (anche più alti di tre metri), le viti, le piante rampicanti,
le siepi vive, le piante da frutto di altezza, in concreto, non superiore a
due metri e mezzo (pare che il legislatore si riferisca all'altezza del
tronco prima delle biforcazioni), possono essere piantati a mezzo metro dal
confine. A questa regola generale fanno eccezione:

- le siepi di piante che vengono ottenute recidendole in modo da sfruttare i
polloni del ceppo (castagno, ontano, ecc.), da piantare ad un metro di
distanza;

- le siepi di robinie, da piantare ad un metro e mezzo.

Siepe non è solamente la siepe di recinzione, ma anche quella che serve ad
altri scopi, quale tenere lontano animali, proteggere dal vento o dal
rumore, ecc. Il legislatore contempla quindi tre tipi di siepi:

- quella di canne, cespugli, arbusti, anche se più alti di tre metri; in
questo tipo dovrebbero rientrare i bambù (distanza mezzo metro);

- quella di ceppaie, cioè di piante di alto fusto tagliate periodicamente
vicino al ceppo (distanza un metro); la Cassazione ha affermato che la
regola vale per ogni tipo di pianta di alto fusto usata per siepi e che il
taglio a ceppaia è solo un esempio; anche altri tipi di taglio o potatura
possono portare allo stesso risultato;

- quella di robinie (distanza due metri).

Preso da http://www.earmi.it/ricette/alberi.htm

sul web si trovano facilmente spiegazioni sulle distanze minime delle piante
dai confini.

A Proposito, il fattt che tu abbia un diritto di passaggio sul terreno del
tuo vicino non toglie che tu debba rispettare le distante legali dal suo
confine.

ciao.

Lo


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