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precetto ed eredi

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lupoalberto

unread,
Nov 30, 2004, 12:03:28 AM11/30/04
to
Quesito x gli addetti.
Se dopo la notifica di un precetto muore il creditore, posso richiedere il
pignoramento a nome degli eredi e depositare cosi' l'istanza di vendita con
idoneo mandato di questi ultimi ??
In pratica mi chiedevo se il precetto mantiene la sua validita' cosi' che
gli eredi possono subentrare nel procedimento senza dover rinotificare
l'atto.
Secondo me si.
Secondo voi che gli eredi abbiano accettato l'eredita' o meno sposta la
questione nel senso che e' necessaria l'avvenuta accettazione o no
dell'eredita ?
Secondo me l'accettazione non e' necessaria.
Che ne pensate ?
Un saluto a tutti.


Law

unread,
Nov 30, 2004, 10:11:41 AM11/30/04
to
"lupoalberto" <lupon...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:AaTqd.235613$b5.11...@news3.tin.it...

> Quesito x gli addetti.
> Se dopo la notifica di un precetto muore il creditore, posso richiedere il
> pignoramento a nome degli eredi e depositare cosi' l'istanza di vendita
> con idoneo mandato di questi ultimi ??
> In pratica mi chiedevo se il precetto mantiene la sua validita' cosi' che
> gli eredi possono subentrare nel procedimento senza dover rinotificare
> l'atto.
> Secondo me si.
Personalmente ho qualche dubbio. Io rinotificherei il precetto, previo
rilascio di una nuova procura da parte degli eredi.


> Secondo me l'accettazione non e' necessaria.

il punto è che può essere anche tacita: art. 476 c.c.


lupoalberto

unread,
Dec 1, 2004, 2:28:45 AM12/1/04
to
"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:313gtgF...@uni-berlin.de...

>> In pratica mi chiedevo se il precetto mantiene la sua validita' cosi' che
>> gli eredi possono subentrare nel procedimento senza dover rinotificare
>> l'atto.
>> Secondo me si.

> Personalmente ho qualche dubbio. Io rinotificherei il precetto, previo
> rilascio di una nuova procura da parte degli eredi.

Perche hai qualche dubbio ??
I diritti di credito del defunto non passano jure successionis agli eredi ??
Se e' cosi' non ci dovrebbero essere dubbi.


Law

unread,
Dec 1, 2004, 6:26:26 AM12/1/04
to
"lupoalberto" <lupon...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:Noerd.240001$b5.11...@news3.tin.it...

> I diritti di credito del defunto non passano jure successionis agli eredi
> ??
e con cio'?!
se cosě fosse, vale a dire se fosse sufficiente ciň, perché per l'istanza di
vendita ti faresti rilasciare dagli eredi un nuova procura?
il pignoramento lo chiedi a nome di un morto?
L'art. 1722 fa defungere il mandato in uno con la morte del mandante: quindi
diventi un falsus procurator alla morte del tuo cliente.
E vale la pena correre il rischio di un'opposizione visto che sul precetto
non si paga piů il bollo?!


lupoalberto

unread,
Dec 1, 2004, 10:33:15 AM12/1/04
to
"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:315o31F...@individual.net...

>> I diritti di credito del defunto non passano jure successionis agli eredi
>> ??
> e con cio'?!
> se cosě fosse, vale a dire se fosse sufficiente ciň, perché per l'istanza
> di vendita ti faresti rilasciare dagli eredi un nuova procura?
> il pignoramento lo chiedi a nome di un morto?
> L'art. 1722 fa defungere il mandato in uno con la morte del mandante:
> quindi diventi un falsus procurator alla morte del tuo cliente.
> E vale la pena correre il rischio di un'opposizione visto che sul precetto
> non si paga piů il bollo?!

Questi dibattiti sono sicuramente utili per scambiarsi punti di vista
differenti.
Allora vediamo di venirne a capo.
Intanto non divento un falsus procurator perche' anche tu sai benissimo che
il mandato alle liti deve sussistere al momento della costituzione in
giudizio e non prima (dunque anche la citazione notificata senza mandato
alle liti configurerebbe la fattispecie di falsus procurator secondo il tuo
ragionamento) e se questo vale per le cause ordinarie vale anche per il
primo atto di una procedura esecutiva che e' senz'alltro l'atto di vendita.
Vero e' l'art. 1722 ma nulla toglie che alla richiesta di pignoramento sia
stato conferito dagli eredi un nuovo mandato che si estrinseca solo con la
richiesta di vendita del bene pignorato..
Appare dunque rilevante, a mio modo di vedere, il momento della costituzione
e non prima la regolarita' del mandato.
L'opposizione a tutt'oggi (ad oltre un mese dal pignoramento) non e' statta
proposta e coumunque il precetto che e' fondato su assegno e' ahime' non
piu' proponibile in questa forma essendo trascorsi i 6 mesi di efficacia di
titolo esecutivi e la riproposizione significherebbe il ricorso x
ingiunzione - provvisoriamente esecutivo - con i tempi che tu probabilmente
conosci piu' lunghi.
Un saluto.


Riverrun

unread,
Dec 1, 2004, 10:54:51 AM12/1/04
to

"lupoalberto" <lupon...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:%ulrd.439331$35.19...@news4.tin.it...

> il
> primo atto di una procedura esecutiva che e' senz'alltro l'atto di
vendita.

che strano, qui a Paperopoli, l'azione esecutiva inizia col pignoramento!

Law

unread,
Dec 1, 2004, 11:13:12 AM12/1/04
to
> Intanto non divento un falsus procurator perche' anche tu sai benissimo
> che il mandato alle liti deve sussistere al momento della costituzione in
> giudizio e non prima (dunque anche la citazione notificata senza mandato
> alle liti configurerebbe la fattispecie di falsus procurator secondo il
> tuo ragionamento) e se questo vale per le cause ordinarie vale anche per
> il primo atto di una procedura esecutiva che e' senz'alltro l'atto di
> vendita.

Conosco bene l'art. 125, che peraltro non citi.
Ma che c'entra la costituzione in giudizio dell'attore con il processo
esecutivo?
Nella procedura esecutiva non c'è una costituzione in giudizio: e poi questa
quando avverrebbe scusa? La presentazione della istanza di vendita non è
certo una costituzione in giudizio.

> Vero e' l'art. 1722 ma nulla toglie che alla richiesta di pignoramento
> sia stato conferito dagli eredi un nuovo mandato che si estrinseca solo
> con la richiesta di vendita del bene pignorato..

La richiesta di pignoramento potrebbe benissimo essere ai fini de quibus la
costituzione in giudizio, visto che la procedura esecutiva inizia con il
pignoramento.
Se fosse valido il tuo ragionamento, potrei benissimo notificare il precetto
senza procura a margine, tanto poi la deposito con l'istanza di vendita?!?!

> Appare dunque rilevante, a mio modo di vedere, il momento della
> costituzione e non prima la regolarita' del mandato.

Ma qual è la costituzione in giudizio nella esecuzione?

> L'opposizione a tutt'oggi (ad oltre un mese dal pignoramento) non e'
> statta proposta

Scusa ma allora perché nel primo post dici:


"Se dopo la notifica di un precetto muore il creditore, posso richiedere il
pignoramento a nome degli eredi e depositare cosi' l'istanza di vendita con

idoneo mandato di questi ultimi ??"?

Chiedi un parere preventivo, ma nascondi di aver gia fatto in certo modo!
mah!


> e coumunque il precetto che e' fondato su assegno e' ahime' non piu'
> proponibile in questa forma essendo trascorsi i 6 mesi di efficacia di
> titolo esecutivi e la riproposizione significherebbe il ricorso x
> ingiunzione - provvisoriamente esecutivo - con i tempi che tu
> probabilmente conosci piu' lunghi.

E questi son fatti tuoi: non mi pare un grande argomento a favore della tua
tesi.
La prescrizione semestrale poi è soggetta a interruzione.

Per il resto hai chiesto tu, io ho solo risposto!

pippo

unread,
Dec 1, 2004, 1:01:08 PM12/1/04
to
"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio news:3168srF...@individual.net...
> Conosco bene l'art. 125, che peraltro non citi.
> Ma che c'entra la costituzione in giudizio dell'attore con il processo
> esecutivo?
> Nella procedura esecutiva non c'è una costituzione in giudizio: e poi questa
> quando avverrebbe scusa? La presentazione della istanza di vendita non è
> certo una costituzione in giudizio.
Mi dispiace ma non e' come dici.
Leggo il Castoro - Giuffre' Ed. - pag. 74:
"La procura al difensore della parte istante puo' essere rilasciata dopo la notifica dell'atto di precetto purche' anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata. Lo dispone il secondo comma dell'art. 125 dal quale si ricava che la procura al difensore costituisce un presupposto della costituzione. La parte istante si costituisce, prendendo contatto con il giudice dell'esecuzione, nel momento dell'istanza di vendita o per l'assegnazione..................."
 
 > La richiesta di pignoramento potrebbe benissimo essere ai fini de quibus la
> costituzione in giudizio, visto che la procedura esecutiva inizia con il
> pignoramento.
 
Non e' cosi'.
Vedi sopra.

> Se fosse valido il tuo ragionamento, potrei benissimo notificare il precetto
> senza procura a margine, tanto poi la deposito con l'istanza di vendita?!?!
 
Infatti e' proprio cosi' ma non perche' lo dico io ma perche' lo dice la Cassazione.
Come dicevo appare rilevante il momento della costituzione e non prima per la la regolarita' del mandato ammesso che il precetto possa essere notificato anche senza mandato se fatto dalla parte personalmente.
Giurisprudenza costante su questo punto.
> Se fosse valido il tuo ragionamento, potrei benissimo notificare il precetto
> senza procura a margine, tanto poi la deposito con l'istanza di venditatituzione in giudizio nella esecuzione?
Vedi sopra e leggi questa parte di motivazione di una sentenza della Cassazione.
"Siccome il precetto non è atto del processo esecutivo e perciò non è atto processuale, la norma si interpreta nel senso che il precetto può essere sottoscritto anche solo dalla parte.
Se non è sottoscritto dalla parte, può esserlo per lei da un difensore, che però, dovendo rappresentare la parte, deve essere munito di procura.
Questa procura, come subìto si vedrà, può essere data dal creditore, in certi limiti, anche dopo che il precetto è stato notificato."

> Scusa ma allora perché nel primo post dici:
> "Se dopo la notifica di un precetto muore il creditore, posso richiedere il
> pignoramento a nome degli eredi e depositare cosi' l'istanza di vendita con
> idoneo mandato di questi ultimi ??"?
> Chiedi un parere preventivo, ma nascondi di aver gia fatto in certo modo!
> mah!
Il mio era solo un parere; che sia preventivo e' una tua deduzione.

> E questi son fatti tuoi: non mi pare un grande argomento a favore della tua
> tesi.
> La prescrizione semestrale poi è soggetta a interruzione.
E' chiaro che sono fatti miei ma il mio post era solo per vedere se c'era qualcuno che la pensava come me.
 
> Per il resto hai chiesto tu, io ho solo risposto!
E ti ringrazio per la risposta, solo che siamo di pareri discordi.

Law

unread,
Dec 1, 2004, 1:28:16 PM12/1/04
to

"pippo" <pi...@tin.it> ha scritto nel messaggio news:EFnrd.440374

Primo: cerca di non postare in html e di non fare morphing.


Leggo il Castoro - Giuffre' Ed. - pag. 74:
"La procura al difensore della parte istante puo' essere rilasciata dopo la
notifica dell'atto di precetto purche' anteriormente alla costituzione in
giudizio della parte rappresentata. Lo dispone il secondo comma dell'art.
125 dal quale si ricava che la procura al difensore costituisce un
presupposto della costituzione. La parte istante si costituisce, prendendo
contatto con il giudice dell'esecuzione, nel momento dell'istanza di vendita
o per l'assegnazione..................."

Chi è sto Castoro Pasquale.
Il testo sarebbe questo: CASTORO Pasquale, IL PROCESSO DI ESECUZIONE NEL
SUO ASPETTO PRATICO

Già il titolo fa un po' sorridere. Cmq non è il Mandrioli. Poi il passo
citato è privo di motivazione e di riferimenti dottrinali.


> La richiesta di pignoramento potrebbe benissimo essere ai fini de quibus
la
> costituzione in giudizio, visto che la procedura esecutiva inizia con il
> pignoramento.

Non e' cosi'.
Vedi sopra.

Qui solo un rotfl ci sta bene!
Consulta qualche testo un po' più autorevole!

> Se fosse valido il tuo ragionamento, potrei benissimo notificare il
> precetto
> senza procura a margine, tanto poi la deposito con l'istanza di
> venditatituzione in giudizio nella esecuzione?

>Vedi sopra e leggi questa parte di motivazione di una sentenza della
>Cassazione.
>"Siccome il precetto non è atto del processo esecutivo e perciò non è atto
> >processuale, la norma si interpreta nel senso che il precetto può essere
>sottoscritto >anche solo dalla parte.
>Se non è sottoscritto dalla parte, può esserlo per lei da un difensore, che
>però, >dovendo rappresentare la parte, deve essere munito di procura.

Se è sottoscritto dal difensore, è sottoscritto dal difensore personalmente.
Se è sottoscritto dal difensore nella qualità, serve la procura: la quale o
è speciale apposta a margine o in calce al precetto, oppure conferita con
atto pubblico o con scrittura autenticata, quindi non potrà essere apposta a
margine della istanza di vendita oppure in calce alla stessa.

>Questa procura, come subìto si vedrà, può essere data dal creditore, in
>certi limiti, >anche dopo che il precetto è stato notificato."

Non ho mai visto un solo precetto notificato da un difensore senza procura
in calce o a margine.
Qui poi il problema era un altro: la prima procura è da considerarsi estinta
a seguito della morte della parte, quindi il difensore è diventato un falsus
procurator, non ha più alcuna procura, né il 125 può essere riferito alla
istanza di vendita oppure alla richiesta di pignoramento, ma al primo atto,
che è il precetto. Pacificamente poi il primo atto del processo esecutivo è
il pignoramento, non l'istanza di vendita.

> Scusa ma allora perché nel primo post dici:
> "Se dopo la notifica di un precetto muore il creditore, posso richiedere
> il
> pignoramento a nome degli eredi e depositare cosi' l'istanza di vendita
> con
> idoneo mandato di questi ultimi ??"?
> Chiedi un parere preventivo, ma nascondi di aver gia fatto in certo modo!
> mah!

>Il mio era solo un parere; che sia preventivo e' una tua deduzione.

Hai detto "posso richiedere": l'italiano non è un'opinione!
Se ho già fatto una cosa, non domando: posso farla?


lupoalberto

unread,
Dec 1, 2004, 2:47:32 PM12/1/04
to
Ho letto i tuoi post.
Ho capito che ti piace aver ragione ed essere polemico.
Beato tu che vivi di certezze che ne sai piu' di tutti.
Io lascio perdere questo dibattito perche' non ho tanto tempo da perdere e
ho da lavorare piu' seriamente che battibeccare.
Mi sarebbe stato utile trovare un contradditore piu' sereno e tu, dai tuoi
dubbi iniziali, forse per spirito di contraddizione adesso contrasti tutto
quello che scrivo.
Ma se scrivo che la terra e' rotonda tu mi citerai il Mandrioli ??
Comunque in bocca al lupo x la professione...............se la fai.........
Un saluto cordiale.

P.S. Pippo e lupoalberto sono sempre io da due PC differenti, se non lo
avevi capito .


Avv. Beppe

unread,
Dec 1, 2004, 5:58:49 PM12/1/04
to
"lupoalberto" <lupon...@tin.it> ha scritto nel messaggio:

>
> P.S. Pippo e lupoalberto sono sempre io

Pippo e lupoalberto incontrano Castoro.
Ennesimo capolavoro Disney.


Law

unread,
Dec 1, 2004, 6:16:11 PM12/1/04
to

"Avv. Beppe" <Avv....@Avv.Beppe.com_invalid> ha scritto nel messaggio
news:J0srd.61637$Es2.1...@twister2.libero.it...
rotfl
Rosica anche come un castoro: dovrebbe proprio cambiar testo di procedura
civile!


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