> Il 20/12/2016 10.52, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> Tuttavia la destinazione della muratura esterna
>>> del cavedio e' quella portante e di tamponatura
>>> dell'edificio,non di sostegno di apparecchiature
>>> tecniche del peso di 100 chilogrammi che andrebbero
>>> collocate sul tetto.
>>
>> Dove c'e' scritto ?
>
>
> L'ha scritto la Cassazione nella sentenza n. 839
> del 21/2/1978 dicendo : "I muri perimetrali dell’edificio
> in condominio — i quali, anche se non hanno natura e funzioni
> di muri maestri portanti, delimitano la superficie coperta, determinando
> la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato,
> proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e ne delineano la
> sagoma architettonica [..]"
Tutto condivisibile, ma non e' una descrizione escludente, cioe' in
nessuna parte del testo c'e' un *solo funzione perimetrale*.
> Ergo,la destinazione d'uso di tali muri e' quella di
> delimitare l'edificio e di proteggerlo dagli agenti
> termici ed atmosferici,
Corretto ...
> NON quella di sorreggere con ancoraggi verticali dei pesanti macchinari
> sulla verticale sopra alla testa delle persone.
Il "NON" e' una sua aggiunta che non c'e' nella legge. Ovviamente la
sicurezza va sempre garantita, ovvero cio' che viene caricato deve
essere "sopportabile", anche con l'aggiunta di rinforzi (tipo una
piasta interna che distribuisca il carico lungo il muro).
Alcuni esempi di utilizzo dei muri perimetrali, che seppure non elencati
nella descrizione della 839/1978, sono perfettamente leciti:
- contenimento/passaggio di tubazioni di vario tipo
- contenimento/passaggio di impianti elettrici
- supporto per prese ed interruttori elettrici
- chiodi di supporto per quadri
- inserimento finestre e luci
- ...
Se lei teme che le caschi in testa il condizionatore, chieda copia della
DiCo dell'installatore, offrendosi di pagare il costo delle fotocoppie.
Se non glielo da', puo' presentare richiesta tramite giudice. Direi di
provare in volontaria giurisdizione, le costa 125 euro.
...snip...
>> In che modo l'utilizzo di una parte di parete adiacente, ostacolerebbe
>> il suo pari utilizzo della muratura a adiacente a lei ?
>>
>
>
> Facendo solo un esempio ,se volessi far sbucare uno scarico fumi caldaia
> ,al di sopra della mia finestra non potrei piu' farlo.
Perche' con la scarico fumi va ad incocciare contro il limite di emissioni
fastidiose o dannose. Se poi prolunga il tubo fino al tetto, va ad occupare
parte del perimetro della abitazione del vicino. E' possibile farlo, se
necessario, ma occorre appunto una valutazione che non e' automatica.
Ma se:
a) non vado ad incidere sul decoro archittetonico
b) non vado ad ostruire le luci dei vicini
c) mi limito ai miei muri perimetrali
d) non causo emissioni dannose e/o fastidiose
e) non provoco rumori eccedenti la normale tollerabilita'
f) non creo situazioni di pericolo o alla statica del fabbricato
g) non cambio l'uso (che nel caso di un muro perimetrali e' che non e'
piu' atto a svolgere la funzione di un muro perimetrale)
... ho il diritto ad uso piu' intenso/aggiuntivo rispetto a quello primario.
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