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Comunione legale: art. 178 cc, concetto di impresa e azienda

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Ottogiugno

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Jun 11, 2008, 4:13:36 AM6/11/08
to
Buongiorno a tutti.
L'art. 178 cc prevede che rientrino nella comunione de residuo i beni
destinati all'esercizio delle imprese dei singoli coniugi costituite
dopo il matrimonio ed inoltre prevede che siano parimenti oggetto di
comunione de residuo gli incrementi di tali imprese costituite *anche*
prima del matrimonio.

Il mio dubbio è questo: quel "anche" significa che sono oggetto di
comunione de residuo:
1. sia i beni che gli incrementi nel caso di imprese dei singoli
coniugi costituite dopo il matrimonio

3. soltanto gli incrementi nel caso di imprese costituite prima del
matrimonio?

E' questo il significato della norma?

Inoltre in 178 cc si parla di "imprese" mentre in 177 si parla di
"aziende".
Non sarebbe stato più corretto parlare sia in 178 che in 177 di
"incrementi delle aziende" (dato che per incrementi si intende la
differenze di valore dell'azienda) e di "utili delle imprese" (dato
che l'azienda intesa come complesso di beni e persone di per sè non
produce un utile, ma lo produce solo il suo impiego organizzato cioè
l'impresa) tenendo distinti i due concetti di azienda e impresa?
Oppure la scelta terminologica è voluta e ha un significato preciso?

Grazie.

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