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Azioni Adiettizie queste sconosciute...

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squeeze

unread,
Feb 9, 2000, 3:00:00 AM2/9/00
to

all'esame di istituzioni dir romano l'altro giorno ha chiesto l'actio
institoria,dicendo che era "importantissima". Visto che nel libro ci sono
scritte 5 righe c'č qualcuno che mi puo' spiegare cosa sono le azioni
adiettizie e l'actio institoria? grazie, il 17 ho l'esame :-(
--

Squeeze me babe, til the juice runs down my legs
(The Lemon Song, Led Zeppelin)


Arturo

unread,
Feb 10, 2000, 3:00:00 AM2/10/00
to
squeeze ha scritto nel messaggio <87sa67$a48$1...@nslave1.tin.it>...

>
>all'esame di istituzioni dir romano l'altro giorno ha chiesto l'actio
>institoria,dicendo che era "importantissima". Visto che nel libro ci sono
>scritte 5 righe c'è qualcuno che mi puo' spiegare cosa sono le azioni

>adiettizie e l'actio institoria? grazie, il 17 ho l'esame :-(
>--
>
>Squeeze me babe, til the juice runs down my legs
>(The Lemon Song, Led Zeppelin)
>
Si tratta di azioni pretorie con trasposizione di soggetti: hanno quindi
intentio in ius concepta, nell'intentio vi è il nome dello schiavo e nella
condemnatio quello del dominus e dunque, a parte la trasposizione, sono le
normali azioni civili (ex stipulato, poniamo). L'esigenza di questo
intervento pretorio discende dal fatto che per diritto civile gli schiavi
erano giuridicamente incapaci, non erano titolari di alcun bene e per di
più si era affermato il principio che lo schiavo non potesse peggiorare la
posizione patrimoniale del dominus. Tenendo presente che fin da epoca
arcaica era diffusa la prassi di affidare a servi la gestione di affari,
anche dotandoli di piccoli patrimoni (il c.d. peculio), in età classica si
affermo i principio (verosimilmente per una prassi consolidata) che lo
schiavo potesse contrarre obbligazioni naturali (con soluti retentio ma
senza azione). Evidentemente non era sufficiente per i terzi affidarsi a un
atto di spontaneo adempimento dello schiavo, così, a prtire dal II secolo
a.C., il pretore promise nell'editto che avrebbe concesso a questi
"creditori naturali" actiones civiles contro il dominus, anche se non in via
generale, ma solo per determinate ipotesi in cui appariva chiaro che egli si
era assunto implicitamente la responsabilità delle operazioni finanziarie o
commerciali compiute dal servo. Queste sono le famose azioni adiettizie, in
cui si "aggiunge" la responsabilità del dominus a quella del servo. Le
azioni adiettizie erano quattro: actio quod iussu, a. exercitoria, a.
institoria, a. de peculio e de in rem verso. Nell'a. institoria, il dominus
ha preposto il servo ad una attività di bottega e con tale azione risponde
civilmente delle obbligazioni assunte dallo schiavo nell'esercizio dei suoi
compiti. Spero di essere stato chiaro, se vuoi sapere altro, chiedi pure e
proverò a risponderti.
Ciao
Arturo


Maria Letizia

unread,
Feb 10, 2000, 3:00:00 AM2/10/00
to
Tanto sconosciute non sono, visto che io ci sto preparando una tesi da quasi
un anno...
Ti darò una mano volentieri, se mi manderai il tuo indirizzo di posta
elettronica:
Ciao Lety.
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