On Sun, 27 Sep 2015 20:25:52 +0200, Bruno wrote:
> Il 27/09/15 00:30, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On Thu, 24 Sep 2015 20:17:07 +0200, Bruno wrote:
>>
>>> Il 24/09/15 09:57, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>> Si e no.
>>>> Nel caso dell'auto c'e' in ballo la sicurezza fisica di terzi, tanto
>>>> che mi pare che il legislatore ha cercato di limitare le riparazioni
>>>> fai-da-te (e ne segue una limitazione alla necessita' di accedere ai
>>>> codici).
>>>> Non mi risulta che manipolazioni agli impianti di antifurto mette in
>>>> pericolo di vita terzi estranei.
>>>
>>> DM37/08, art.8
>>
>> Mi riferivo alla parte operativa, non all'impiantistica elettrica!
>> Quindi lasci perdere una norma che si rifersice SOLO, nel caso
>> specifico (non essendoci gas o liquidi), alla sicurezza elettrica.
>
> Si vede che non sa leggere:
> Art: 1:
> 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
> degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
> all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e'
> connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
> consegna della fornitura.
Cielo! Qui mi ci vuole la camomilla.
Cosa ha appena letto ?
Che l'impianto sotto sta alla verifica di sicurezza elettrica.
Chiaro ?!!!
> Art.2:
> 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: b)
> impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
> elettronici in genere;
Bla, bla, bla ...
Ma dove legge che l' "U T I L I Z Z O" (nel senso di "come lo
uso") e' sottoposto a normativa ?
Ad esempio: un antenna TV deve essere installata in modo da
non configurare un rischio elettrico. Punto.
Ma poi il tipo di trasmissioni o di ricezione utilizzata non
ha nulla a che fare con la normativa di cui al DM37/2008.
Ci arriva ora ?
>>> Inoltre provi a non rispettare la normativa in questione (tempi
>>> massimi di allarme, autoesclusione su piu' allarmi, sicurezza
>>> elettrica nei collegamenti) e poi ne riparliamo...
>>
>> Nell'art.8 del DM37/2008 ?
>> Sicuro che stiamo leggendo lo stesso documento ?
>
> Se lo legga lei per bene:
> Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
>
> 1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
> di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
> degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai
> sensi dell'articolo 3.
Che non c'entra nulla con il paragrafo precedente.
Altrimenti mi spieghi, come se fossi un bambino, quale relazione
c'e' tra il punto 1 citato ed:
"tempi massimi di allarme, autoesclusione su piu' allarmi,
sicurezza elettrica nei collegamenti" ...
> 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per
> conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
> vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
> manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e
> dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la
> responsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per le
> parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro
> installate o gestite.
Interessante il giochino semantico, ora comprendo: da tipico
azzeccagarbugli nazionale ...
Il contesto di "sicurezza" in tutta la legge e' riferita SOLO
alla sicurezza FISICA (ovvero il farsi "male", il finire in
ospedale, il "lasciarci la pelle" ...
Lei invece utilizza come un coltello svizzero la parola
sicurezza in questo punto particolare, ove il legislatore
non ha ripetuto cio' che c'e' nella introduzione, dato che il
termine ha anche un significato nel settore antifurto, ma
ovviamente in tutt'altra funzione (riferito alla sicurezza
come protezione da atti malavitosi, etc.).
Cio' che il DM 37/2008 disciplina e' semplicemente che gli
impianti siano fatti secondo la regola d'arte e da installatori
autorizzati. L'operativita' successiva dell'impianto, posato
come disciplinato dalla norma e con materiali come prescritto,
NON RIGUARDA IL DM 37/2008 !!!
>>> [CUT]
>>> > La responsabilita' penale e' limitata alla sicurezza elettrica,
>>> > non della "funzionalita'" anti-efrazione! La responsabilita'
>>> > civile e' limitata alle funzionalita' promesse nella stipula
>>> > contrattuale (scritta o verbale che sia) e di fronte ad uso da
>>> > parte del cliente come istruito dalla documentazione. Se il
>>> > cliente pasticcia i codici, ovviamente la garanzia decade.
>>>
>>> Ne riparliamo quando il cliente citerà l'installatore dicendo che
>>> limpianto non ha funzionato e non ha segnalato l'intrusione...
>>
>> Se il cliente ha tutti i codici, la strada e' in salita. Forse lei e'
>> troppo fascistoide, ma ci provero: la giurisprudenza italiana prevede
>> che l'attore (il cliente) PROVI la responsabilita' del citato (lei,
>> installatore).
>
> Fascistoide sarà lei.
E' la sua logica che e' evidentemente fascistoide, della serie:
"E' vietato tutto cio' che non e' espressamente permesso o
disciplinato da leggi, regolamenti, norme, etc. bla, bla ..."
O lei contro argomenta in modo puntuale, o il suo "sara' lei"
ricorda la replica del bambino "XXX no, sarai tu ...!"
>>> Poi dopo
>>> si scopre che il cliente o non veva inserito l'allarme(cosa che capita
>>> abbastanza frequentemente, santa Memoria Eventi) o peggio ha
>>> pasticciato con il codice e ha "sprogrammato" il programma
>>> d'inserimento. Già successo ampiamente.
>>
>> Appunto. E quindi di cosa si preoccupa ?
>
> Se l'installatore ha la lettere di scarico nessun problema. Se invece
> non c'è sono cavoli suoi provare che il cliente ha pasticciato.
E quindi ?
Lei si faccia la lettera di scarico.
Punto.
IO:
>>>> La responsabilita' civile e' limitata alle funzionalita' promesse
>>>> nella stipula contrattuale (scritta o verbale che sia) e di fronte
>>>> ad uso da parte del cliente come istruito dalla documentazione.
>>>> Se il cliente pasticcia i codici, ovviamente la garanzia decade.
LEI:
>>> Si faccia un giro sui forum seri di sicurezza e vedrà che la cosa non
>>> è poi cosi' infrequente.
IO:
>> Evidentemente hanno fatto ricorso ad avvocati incapaci.
LEI:
> Ha parlato l'esperto.
> Lo chieda a Tecnoalarm,Combivox, Honeywell, bentel, Satel, Hesa,
> Bosch.... Ho sono tutti dei "pirla" ad avere fior di tecnici che passano
> ore ed ore a studiare le norme per evitare di mettere in commercio
> prodotti rispondenti alle norme o qui' il pirla è qualcun'altro....
IO:
Pura divagazione che non entra nel merito dell'argomento.
Tipico poi pararsi dietro a nomi piu' o meno altisonanti,
sperando cosi' di spiazzare l'interlocutore piu' ingenuo.
Mezzucci a cui ricorre chi ha finito gli argomenti.
IO:
>>>> La responsabilita' civile e' limitata alle funzionalita' promesse
>>>> nella stipula contrattuale (scritta o verbale che sia) e di fronte
>>>> ad uso da parte del cliente come istruito dalla documentazione.
>>>> Se il cliente pasticcia i codici, ovviamente la garanzia decade.
LEI:
>>> Si faccia un giro sui forum seri di sicurezza e vedrà che la cosa non è
>>> poi cosi' infrequente.
IO:
>> Ma la questione e' di pura lana caprina, perche' voglio proprio che ci
>> spieghi come il fatto di non fornire accesso alla programmazione
>> installatore impedisca al cliente di citare in giudizio l'installatore
>> se l'impianto non ha funzionato come si aspettava il cliente.
LEI:
> Ma c'è o ci fa?
IO:
Ma e' proprio ...
Parfrasi: chiunque PUO' (verbo "potere") citare in giudizio
chi vuole. La questione che poi vinca la causa e' tutt'altra
faccenda. Mi capisce ora, o devo fare un disegnino ?
> E chi ha mai detto questo?
Detto cosa
Sono curioso di leggere che cosa ha inteso.
> Se non ha fornito (o se l'ha fornito senza manleva) il codice
> installatore è chiaro che il primo responsabile è l'installatore
Cielo!
Non replico, sperando che rileggendo il testo formatato in chiaro
a cosa stavo replicando, l'aiuto a comprendere che sta faccendo
la peggiore figur possibile (del commerciale che cerca di avere
ragione a tutti i costi, a costo di sembrare un cretino).
>> Ripeto: le sue affermazioni sembrano piu' che altro manfrine per
>> questioni di principio piuttosto che razionali ragioni di diritto per
>> dimostrare di potere tenere il cliente "in scacco".
>>
>>> [CUT]
>> Forse magari dovrebbe spiegarci meglio cosa intende per "chiamata non
>> autorizzata" ... di cosa ?
>>
>>
> Evidentemente lei viaggia su un altro mondo. Provi a far partire un
> allarme con una vocina registrata che dice "allarme furto presso
> abitazione Deboni via pincopallino xx" Nella migliore delle ipotesi non
> interviene nessuna pattuglia Se insiste rischia anche prima una diffida
> e poi una denuncia. Si faccia un giro nel piu' vicino posto di P.S. e si
> faccia dare la documentazione per poter "collegare " il suo impianto
> alle ff.oo. Tra le varie carte c'è anche copia della Dichiarazione di
> conformità
Pure la "vocina" ?
Ma le do' pure corda, e dipingo lo scenario del SUO mondo:
- impianto fatto bene, quindi niente falsi allarmi, che segnala
(con la vocina ... ahaha!!) che avviene un ingresso non previsto,
possibile intrusione (il messaggio che dice "furto" e' una emerita
bestialita': come fa il software a sapere che si tratta di furto ?)
a casa di Bruno l'Anonimo, in via pincopallino xx.
La polizia non interviene perche' lo dice Bruno.
Dopo mezz'ora, perdurando la presenza dell'intruso, si ripete
la chiamata. E lei ci dice che il poliziotto fa la diffida
alla "vocina" ?
E se succede una terza volta, fa la denuncia ?
Suvvia, siamo seri.
> La prego cortesemente prima di dare risposte a vanvera di prendersi
> perlomeno la briga di leggersi la normativa specifica.
E me lo scrive a me ?