CyberLele.
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>Ciao a tutti!
Nel caso in cui io emetta un assegno e poi intenda bloccarlo (ad es. per
l'inadempimento della controparte) è vero che la banca ammette tale
possibilità solo in seguito a denuncia di furto o smarrimento dello stesso?
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Dott. Francesco Falconi
http://members.xoom.it/chicco30/westart
CyberLele <cyber...@hotmail.com> wrote in message
%%Dr3.23063$wv4....@typhoon.libero.it...
>
> Ciao a tutti!
> Nel caso in cui io emetta un assegno e poi intenda bloccarlo (ad es. per
> l'inadempimento della controparte) è vero che la banca ammette tale
> possibilità solo in seguito a denuncia di furto o smarrimento dello
stesso?
> Non è sufficiente la richiesta alla mia banca affinchè non paghi l'assegno
> da me indicato?
> Grazie per le risposte (magari in mail). Vorrei, se possibile, anche
> conoscere il fondamento giuridico e la relativa disposizione.
>
> CyberLele.
>
>
>Puoi bloccare un assegno emesso solo dopo che č trascorso il periodo di
>tempo che la legge concede al beneficiario di incassarlo, cioč 7 giorni se
>su piazza, 15 giorni se fuori piazza (spero di ricordare esattamente questi
>termini).
Otto giorni su piazza e quindici fuori piazza, ma questi sono solo i
termini entro i quali e' possibile il protesto del titolo.
In effetti il protesto serve solo per permettere di esperire l'azione
di regresso. L'azione <<diretta>> nei confronti dell'emittente del
titolo puo' avere luogo entro sei mesi dalla data di emissione del
titolo.
In effetti giova ricordare che l'assegno bancario gode di una propria
<<autonomia>>.
Cerchiamo di capirci....... l'assegno e' solo un <<surrogato>> del
contante, e come per il contante la sua circolazione e' svincolata dal
<<rapporto sottostante>>.
Insomma... io entro nel tuo negozio a fare un acquisto e ti pago con
un assegno. Da quel momento l'assegno (che si prescrive, e quindi
perde validita', in sei mesi) vive una propria <<vita autonoma>>, che
non ha nulla a che fare con l'operazione commerciale a fronte della
quale l'assegno e' stato compilato e consegnato.
Il termine di 8 e 15 giorni si riferisce al termine entro il quale il
titolo puo' essere protestato da un notaio o da un ufficiale
giudiziario.... e quindi, per usare un termine popolaresco e brutale,
gli 8 o 15 giorni rappresentano il termine entro il quale <<si finisce
sul bollettino dei protesti>>.
La mancata levata del protesto, tra l'altro, limita solo il diritto
alla <<azione di regresso>>, lasciando comunque inalterati i diritti
del primo girante del titolo alla <<azione diretta>>.
In effetti pero' le obbligazioni del traente non si esauriscono entro
tale termine, ma solo con la prescrizione del titolo che avviene dopo
sei mesi.
>Trascorsi questi tempi, puoi andare dalla tua banca e chiedere
>l'annullamento dell'assegno: prima non č possibile, essendo per legge,
>l'assegno un vero e proprio titolo di credito.
Ovviamente non si tratta di un <<annullamento>>, ma solo di una
richiesta presentata alla banca con la quale si chiede di non pagare
un titolo. Questo non esime comunque il traente da quelli che sono gli
obblighi del traente nei confronti del prenditore dell'assegno.