Sono stati messi a verbale da Carabinieri o Polizia i nomi di tutti i
manifestanti responsabili del blocco?
Art. 340 cp: Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio
di pubblica necessità. - "Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433] (1), cagiona una
interruzione o turba la regolarità (2) di un ufficio o servizio pubblico o
di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un
anno (3).
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni (4)."
Cassazione penale sez. VI, 27 novembre 1998, n. 7822:
"L'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del
pensiero, garantiti dagli art. 17 e 21 comma 1 cost., cessa di
essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi
costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un
comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. con
modalita' di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di
quei diritti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto
l'operato dei giudici di merito che - escludendo l'applicabilita'
della scriminante di cui all'art. 51 c.p. - avevano pronunciato
condanna degli imputati per il reato previsto dalla norma sopra
indicata, per avere occupato i binari ferroviari, per manifestare
contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando
un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di 105
minuti)."
Cassazione penale sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 3300:
"In tema di interruzione del pubblico servizio, la regolarita' del
servizio e' turbata anche nel caso di cessazione o discontinuita'
parziale dell'attivita' ad esso inerente. Ne consegue che il reato
ex art. 340 c.p. e' configurabile anche quando i fatti di
interruzione o turbativa incidono in qualsiasi modo su mezzi e
misure organizzative apprestati per il funzionamento dell'ufficio o
del servizio pubblico, non occorrendo che tali fatti concernano e si
riflettano sul sistema organizzativo predetto ovvero sull'attivita'
operativa dell'ufficio o servizio pubblico, intesi nel loro
complesso."
Cassazione penale sez. VI, 1 febbraio 1999, n. 226:
" L'art. 340 c.p. tutela l'ordinato e l'indisturbato svolgimento di un
servizio pubblico o di pubblica necessita', punendo chiunque ne
cagioni la interruzione o ne turbi comunque la regolarita'. Per la
sussistenza dell'illecito e' irrilevante la durata del turbamento o
dell'interruzione, purche' l'entita' degli stessi siano tali da
alterare il tempestivo ed efficiente sviluppo del servizio. E'
altresi' indifferente la predisposizione di mezzi straordinari di
riparazione all'impedimento del servizio."
Quindi? le autorità competenti sono intervenute? vedremo (fra qualche anno)
condannare in solido tutti i manifestanti colpevoli, con risarcimento di
danno, spese legali ed interessi?
Rigo
Ho trovato il testo integrale della sentenza. Consiglio di leggerlo.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente
1. Dott. Giovanni CASO - Consigliere
2. Dott. Ugo CANDELA - Consigliere
3. Dott. Adolfo DI VIRGINIO - Consigliere
4. Dott. Stefano BIELLI - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) <L. G.>;
2) <M. M.>;
3) <C. F.>;
4) <P. G.>;
5) <F. F.>;
6) <F. M.>;
7) <L. G.>
avverso la sentenza della del 5-20-XI-1997 emessa dalla Corte di
Appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Stefano
Bielli
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Eduardo Scardaccione
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Fatto
Con sentenza 21-12-8-1-1996 il Tribunale di Roma assolveva gli
imputati di cui in epigrafe dal reato di cui all'art. 1 D.L.
22-1-1948 n. 66 (ingombro ed occupazione della strada ferrata presso
la stazione di Zagarolo il 30-5-1991, al fine di ostacolare la libera
circolazione dei treni della linea Roma - Cassino, cosi' cagionando
un rallentamento di 105 minuti nei percorsi) per non aver commesso il
fatto, in quanto erano stati identificati dalle forze dell'ordine
quando il traffico ferroviario era gia' stato fermato da capostazione
e non era possibile considerare la loro permanenza nella stazione
(sia che fossero sui binari, o seduti sul marciapiede, od in piedi)
quale sintomo della volonta' di contribuire ad impedire il traffico
(tanto piu' che le persone nella stazione era (*) quasi tutte
giustificate sulla loro presenza il loco dalla loro qualita' di
"pendolari").
Con sentenza 5 - 20-XI-1997, la Corte d'Appello di Roma, in riforma
della predetta sentenza (appellata dal Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello), dichiarava gli imputati colpevoli del delitto di
cui all'art. 340 c.p. (cosi' modificata l'originaria imputazione) e,
concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di giorni
20 di reclusione ciascuno, sostituita con L. 500.000 di multa (pena
sospesa e non menzione). La Corte territoriale osservava che dalle
disposizioni del capostazione <C. D. L.> e dall'ispettore dalla
POLFER <G. F.> era emerso che un centinaio di persone aveva occupato
la stazione ferroviaria di ZAGAROLO, provocando una interruzione del
traffico ferroviario per paio d'ore e che gli imputati erano stati
singolarmente e personalmente identificati tra le persone presenti:
da cio' desumeva che gli imputati avevano sicuramente posto in essere
condotte idonee ad impedire il normale svolgimento del traffico
ferroviario sia pure con il dolo generico del reato di cui all'art.
340 c.p. e non con il dolo specifico del reato originariamente
contestato, senza che rilevasse in contrario la lodevole diligenza
del capostazione, il quale aveva fatto fermare i treni prima che
entrassero nella stazione.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
Il <M.> ed il <C.> deducono che la sentenza di appello non distingue
tra coloro che si trovavano nella stazione per usufruire del servizio
ferroviario e quelli che manifestavano per protestare contro la
soppressione dal 2-6-1991 della fermata a Zagarolo del treno n. 3358
diretto a Roma (arrivo a Roma Termini alle ore 8,25): dalle
deposizioni del <D. L.> e del <F.> emergeva solo che al momento
dell'arrivo della POLFER alcune persone erano sedute sul marciapiede
ed altre occupavano i binari
Il <L.> osserva: a) che l'identificazione degli imputati atteneva
alla loro presenza in loco, non gia' all'individuazione di condotte
penalmente rilevanti, tanto piu' che al momento dell'arrivo della
POLFER erano rimasti sul posto solo i pendolari che avevano
necessita' di prendere il treno (solo due persone erano state trovate
in atteggiamento di protesta: tali <B.> e <C.>), b) che la
manifestazione era pacifica ed espressione del diritto di riunione e
di manifestazione del pensiero, non punibile ex art. 51 c.p.; c) che
non v'era stata nessuna interruzione o turbativa del servizio, non
indicata sul foglio di corsa del treno.
<F.>, <P.> e <F.> deducono: a) che non v'era prova che i manifestanti
volessero bloccare od interrompere il traffico ferroviario; b) che
non risultava dove e quando gli imputati fossero stati identificati.
La <L.> obietta che non era stato provato chi tra i partecipanti
avesse realmente e volutamente contribuito ad impedire il traffico
ferroviario e che non era stata valutata la circostanza che
l'interruzione del servizio era stata effettuata dall'amministrazione
ferroviaria, la quale, comunicando la soppressione della corsa, aveva
provocato una protesta spontanea, svoltasi sui binari e sul piazzale
della stazione.
Tutti chiedono l'annullamento della sentenza per violazione di legge
e vizio di motivazione
Diritto
1._ I ricorrenti <F.>, <P.>, <F.> e <L.> risultano essere rimasti
contumaci nel giudizio di appello ( v. la sentenza impugnata).
Il ricorso dei primi tre (proposta dall'avvocato Bruno ANDREOZZI) e
dell'ultimo (proposto dall'avvocato Francesco PATANE') e' stato
presentato da difensori per i quali non si rinviene in atti lo
specifico mandato ad impugnare richiesto dall'art. 571, 3 c., c.p.p.
in relazione alle sentenze contumaciali.
Occorre pertanto dichiarare l'inammissibilita' di tali ricorsi, con
condanna dei medesimi ricorrenti a pagare, ciascuno, la sanzione
pecuniaria di L. 500.000 in favore della cassa delle ammende (misura
che qui si ritiene congrua) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
2._ Gli altri ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
I ricorrenti deducono: a) la mancanza di turbativa del servizio; b)
la legittimita', ex art. 51 c.p., della manifestazione in questione;
c) l'inesistenza di elementi a loro carico evidenzianti la
realizzazione di condotte illecite, non essendo sufficienti ad
integrare il reato la loro mera presenza nella stazione ferroviaria.
Da tali circostanze e da tali dati si desumerebbe - sempre secondo i
ricorrenti - l'illegittimita' e l'illogicita' manifesta della
decisione impugnata.
Le censure vanno esaminate partitamente.
3._ Quanto a quella sub a), entrambe le sentenze, di primo grado e di
appello, concordano nel ritenere, sulla base delle deposizioni del
capostazione <D. L.> e dell'ispettore della POLFER <F.>, che il
30-5-1991 "oltre un centinaio di persone" ovvero "un centinaio di
persone" occupo' la stazione ferroviaria di Zagarolo, provocando di
fatto l'interruzione del traffico ferroviario per un paio d'ore. Tale
occupazione, come sottolineato nelle sentenze, conseguiva
cronologicamente ad una petizione sottoscritta da vari utenti de
servizio ferroviario, per il mantenimento della fermata del treno n.
3358 alle ore 8,00 a Zagarolo, che si sapeva sarebbe stata soppressa
dal 2-6-1991. Appare dunque logica la valutazione della Corte
territoriale secondo cui, per il numero di partecipanti e le
modalita' della manifestazione (occupazione della banchina di
transito e della zona dei binari), si creo' un turbamento od un
interruzione del servizio ferroviario, in quanto fu proprio a causa
di quell'assembramento che il capostazi one impedi' ai
treni
l'ingresso nella stazione. Una volta accertato che l'ordine impartito
dal capostazione ai treni fu determinato dalla manifestazione e
disordinata occupazione della sede ferroviaria, non ha alcuna
importanza la mancata indicazione di turbamenti o di interruzioni nel
foglio di corsa dei treni. Non ha rilievo neppure la constatazione
(del resto ovvia) che la manifestazione ebbe inizio all'esterno della
stazione, posto che entrambe le sentenze, con motivazione completa ed
esente da vizi logici, hanno posto in luce il nesso causale tra
l'assembramento e l'ordine suddetto impartito dal capostazione ai
treni. Parimenti plausibile e coerentemente motivato e' il rilievo
della corte di Appello circa la sussistenza del dolo di cui all'art.
340 c.p. nei partecipanti alla manifestazione, date le descritte
modalita' di condotta. In questa sede non puo', poi, procedersi ad
una nuova valutazione dei fatti presi in esame dal giudice del
merito: sul punto ogni censura dei ricorrenti sarebbe inammissibile.
4._Quanto al motivo di ricorso sub b) (esercizio del diritto di
riunione e di manifestazione del pensiero) e' qui sufficiente
ricordare che l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21, 1
co., della Costituzione cessa di essere legittimo quando travalichi
nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come
quando si realizzi la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. con
modalita' di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di
quei diritti.
Nella specie e' palese il superamento di tali limiti, con conseguente
impossibilita' di invocare la causa di non punibilita' di cui
all'art. 51 c.p.
5._ Quanto alla censura sub c) (impossibilita' di ricondurre la prova
della presenza in loco degli imputati alla prova della commissione
della condotta illecita) deve rilevarsi che nella sentenza impugnata
si e' opportunamente valorizzata la circostanza non solo
dell'identificazione in loco dei ricorrenti da parte della POLFER o
dei Carabinieri quando i treni erano stati gia' fermati dal
capostazione (identificazione ammessa dagli stessi imputati), ma
anche le circostanze che della loro presenza insieme a tante altre
persone (v. sentenza di primo grado: "con tanta folla") cosi' da
contribuire a rendere efficace l'impedimento alla circolazione dei
treni ed alla revoca dell'ordine impartito dal capostazione ai
macchinisti ed ai capotreni di non entrare nella stazione. In altri
termini, la sentenza impugnata ha coerentemente sottolineato che i
ricorrenti, con la loro permanenza nella stazione, per motivi diversi
dall'utilizzazione dei treni (che erano stati bloccati) avevano
contribuito con la loro condotta (solidale con quella degli altri
manifestanti) alla protrazione del turbamento od interruzione del
servizio ferroviario (nella sentenza di appello si menziona una
condotta di occupazione; nella sentenza di primo grado si parla di
"sedere sui marciapiedi").
La Corte territoriale ha richiamato al riguardo le trascrizioni delle
deposizioni, delle quali si desume che, quando gli imputati furono
identificati, "v'era una grande confusione" e le persone in parte
"erano sedute sul marciapiede" (teste <F.>), mentre altre (in
particolare i coimputati: <B.> e <C.>) erano sui binari. Non e'
dunque illogico ritenere che una condotta che alimenti la "confusione
dell'assembramento, sedendo sulle banchine di transito, mentre e' in
corso l'occupazione anche della sede ferroviaria, in difetto di
elementi di prova contraria, integri l'ipotesi di cui all'art. 340
c.p.; soprattutto quando non sia contestato che gli agenti abbiano
partecipato alla manifestazione; quando non risultino altre
specifiche ragioni giustificative della presnza in loco degli
imputati; quando appaia accertato che la manifestazione abbia
realizzato (con la consapevolezza dei suoi partecipanti) una
interruzione o un turbamento del servizio ferroviario. Non ha poi
rilievo se al momento dell'arrivo dei Carabinieri, della POLFER
fossero presenti 100 persone o 30 persone: rileva invece che era
posta in essere la condotta tipica del reato di cui all'art. 340 c.p.
(imputati <B.> e <C.>) coadiuvata attivamente da quella degli odierni
ricorrenti nel senso sopra specificato. Si e' gia' osservato, infine,
che non puo' procedersi in sede di giudizio di legittimita', ad un
nuova valutazione degli elementi di fatto raccolti: qui e'
sufficiente prendere atto della mancanza dei vizi di motivazione
della sentenza denunciati.
6._ Al rigetto dei ricorsi del <M.>, della <C.> e del <L.> consegue
la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali
7._ Va precisato che la condanna in solido a pagare le spese
processuali riguarda tutti i ricorrenti.
P.Q.M
Dichiara l'inammissibilita' dei ricorsi di <F. F.>, <P. G.>, <F. M.>
e <L. G.>.
Rigetta i ricorsi di <M. M.>, <C. F.>, <L. G.>.
Condanna tutti i ricorrenti in solido a pagare in solido le spese
processuali, nonche' la <F.>, la <P.>, il <F.> e la <L.> a versare la
somma di L. 500.000# ciascuno alla cassa delle ammende
Cosi' deciso in Roma il 27 novembre 1998
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 GIU. 1999
(*) ndr: cosi' nel testo
> Perchè per i fatti di oggi i manifestanti non vengono puniti penalmente e
> condannati al risarcimento del danno patrimoniale e morale a favore di chi
> era sui treni bloccati e di chi è rimasto a piedi?
............................................................................
Perche' hanno bloccato dei poveri disgraziati in treno.
Se avessero paralizzato l'autostrada che porta i milanesi
al mare,la polizia sarebbe intervenuta immediatamente a liberare
la strada.
ciaofelix:-)
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
Vuoi dire che la Polizia, pur essendo stata chiamata, non si è presentata
sul posto? o che non ha accettato di mettere a verbale i nomi dei
manifestanti colpevoli?
Perchè allora i bloccati non fanno causa contro gli ufficiali di Polizia
colpevoli?
328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. (1) - Il pubblico ufficiale o l'
incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del
suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia (3) o di sicurezza pubblica
(4), o di ordine pubblico (5) o di igiene e sanità, deve essere compiuto
senza ritardo (6), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'
incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta
di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a milletrentadue euro (7). Tale richiesta deve
essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla
ricezione della richiesta stessa (8) (9).
323. Abuso d'ufficio. (1) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave
reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (2) che,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento (3), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente (4) procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale (5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (6), è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni (7).
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere
di rilevante gravità (8).
323bis. Circostanza attenuante. (1) - Se i fatti previsti dagli artt. 314,
316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 322, 322bis e 323 sono di
particolare tenuità, le pene sono diminuite (2) (3).
> > Perche' hanno bloccato dei poveri disgraziati in treno.
> >
> > Se avessero paralizzato l'autostrada che porta i milanesi
> > al mare,la polizia sarebbe intervenuta immediatamente a liberare
> > la strada.
> > ciaofelix:-)
> Vuoi dire che la Polizia, pur essendo stata chiamata, non si è presentata
............................................................................
323 sono di
> particolare tenuità, le pene sono diminuite (2) (3).
Forse dimentichi una parolina: *catto-comunismo* e dimentichi
inoltre
che ci hanno abituati a Peccare-pentirci-essere assolti......e
ricominciare daccapo!! PPP
> vedremo (fra qualche anno)
> condannare in solido tutti i manifestanti colpevoli, con risarcimento di
> danno, spese legali ed interessi?
Speriamo.
> ..anche creare il cancro dovrebbe essere un reato.
> Mangiati la verdura di quei posti e, auguri.
> Tutti prodotti comunque esportati al nord
Scusami eh.
Al nord non ci sono discariche?
Al nord non ci sono inceneritori?
Preferisci vivere con i mucchi di immondizia per la strada piuttosto che in
discarica?
Cosa centrano i turisti? perchè blocchi loro?
Dai, spiegami.
> Preferisci vivere con i mucchi di immondizia per la strada piuttosto che in
> discarica?
Forse si,altrimenti come farebbero a lamentarsi?
>> Preferisci vivere con i mucchi di immondizia per la strada piuttosto
>> che in discarica?
>
> Forse si,altrimenti come farebbero a lamentarsi?
Anche questo č vero ;P
Perň: stessa logica. Loro non vogliono i rifiuti. ok. perchč li mandano a
smaltire al nord o in Germania come la volta precedente? Credete che lo siano
felici di vedersi arrivare camionate di rifiuti?
> fdisc...@bbip.it (felix.) wrote in news:cbmdsn$llk$1...@news.newsland.it:
> >> Preferisci vivere con i mucchi di immondizia per la strada piuttosto
> >> che in discarica?
> >
> > Forse si,altrimenti come farebbero a lamentarsi?
> Anche questo č vero ;P
> Perň: stessa logica. Loro non vogliono i rifiuti. ok. perchč li mandano a
> smaltire al nord o in Germania come la volta precedente?
Perche' paga lo stato ovviamente!
Credete che lo siano
> felici di vedersi arrivare camionate di rifiuti?
No ma siccome almeno ci lavorano e ne traggono un guadagno,..lo
accettano.........in silenzio!!!!
ciaofelix:-)
Senza contare che lo Stato sgancia indennizzi ai comuni o alle province che
accettano di avere una discarica, che ricadono a favore degli abitanti...
Non ho capito. Cosa stai insinuando?
Che con il solito andazzo del *volemose-bene* non si riuscira'
mai a far
funzionare le leggi dello stato!
Quindi queste vicende si chiudono a tarallucci e vino con i giudici di
tribunali e corti d'appello, tutti non curanti di adempiere ai loro
obblighi?
Sei testimone di molti casi di questo tipo? Puoi raccontarmene qualcuno?
Falsificavano anche i resoconti stenografici e le registrazioni acustiche
delle udienze? e degli atti di prova da conservare in cancelleria come se ne
liberavano?
> > > > Forse dimentichi una parolina: *catto-comunismo* e dimentichi
> > > > inoltre che ci hanno abituati a Peccare-pentirci-essere
> assolti......e
> > > > ricominciare daccapo!! PPP
> > > > ciaofelix:-)
> >
> > > Non ho capito. Cosa stai insinuando?
> >
> > Che con il solito andazzo del *volemose-bene* non si riuscira'
> > mai a far funzionare le leggi dello stato!
> > ciaofelix:-)
> Quindi queste vicende si chiudono a tarallucci e vino con i giudici di
> tribunali e corti d'appello, tutti non curanti di adempiere ai loro
> obblighi?
> Sei testimone di molti casi di questo tipo? Puoi raccontarmene qualcuno?
Anni fa in sicilia per la distribuzione di acqua.
Tutto si concluse come una bolla di sapone.
> Falsificavano anche i resoconti stenografici e le registrazioni acustiche
> delle udienze? e degli atti di prova da conservare in cancelleria come se ne
> liberavano?
No tutto fa il suo corso finche' in istruttoria viene stabilito
semplicemnte un non luogo a procedere per evitare pericolosi
tumulti popolari con gravi ripercussioni sociali e simili amenita'
Sul tipo *protesta quote latte di un paio di anni fa*
ciaofelix:-)
P.S. E' di oggi che prefetto a comandante dei carabinieri devono
riunirsi per decidere il da farsi!PPP
Troppo vago...
> > Falsificavano anche i resoconti stenografici e le registrazioni
acustiche
> > delle udienze? e degli atti di prova da conservare in cancelleria come
se ne
> > liberavano?
> No tutto fa il suo corso finche' in istruttoria viene stabilito
> semplicemnte un non luogo a procedere
Ma nella sentenza per legge dev'essere scritto per ogni elemento di prova il
motivo per cui non č stato considerato attendibile, ed il motivo del non
luogo a procedere che non puņ essere diverso da quelli espressamente ammessi
dalla legge. Cos'č stato scritto? Mi dai i riferimenti della sentenza?
E' stata portata in Corte d'Appello dalle parti controinteressate? e in
Cassazione (che č solo a Roma quindi presumo molto distante dal fatto)?