On 2016-10-12, Pierfrancesco <
pierf...@teletu.it> wrote:
> Una pianta di cachi del mio giardino sporge sll'esterno su una
> scalinata di uso pubblico.
> Mi risulta che i frutti che sporgono sono di proprieta' del terreno
> confinante, in questo caso il Comune.
Meglio rileggersi l'articolo:
Art. 896. (Recisione di rami protesi e di radici).
Comma 1 - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso tagliare
le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in ambedue i casi i
regolamenti e gli usi locali.
Il Codice Civile prevede che il vicino (qui ente pubblico) possa in qualunque
momento ordinare al vicino di tagliare i rami che protendono fuori.
Nota bene: non c'e' scritto che il vicino puo' tagliare personalmente i
rami "invadenti"!!!
Per quanto riguarda le radici, invece, il vicino (l'ente pubblico), puo' anche
provvedere personalmente, ma ripeto *puo'*, cioe' non e' un suo obbligo.
In sostanza, dato che il taglio delle radici sconvolge la proprieta' "invasa",
il legislatore ha dato la possibilita' al proprietario del fondo invaso di
scegliere tra ordinare al vicino di togliere "anche" le radici oppure, se
preferisce, di provvedere personalmente (per esempio se uno ha un bel giardino
potrebbe anche essere che preferisce risolvere personalmente il problema, onde
non vederselo rovinato da un intervento maldestro o svogliato).
La lettura di questo primo comma ci indica che in teoria, NON dovrebbero mai
cadere frutti sulla proprieta' altrui, ma c'e' una deroga:
"salvo regolamenti ed usi locali" che potrebbero obbligare il vicino a
"sopportare" i rami invadenti, oppure dargli la facolta' (non l'obbligo, non
avrebbe senso in termini di equita') di tagliare anche i rami, etc.
Nei casi in cui i rami invadenti "vanno" tollerati, oppure il vicino non ha
imposto il loro taglio, si crea il problema dei frutti che cadono sulla
proprieta' altrui. Ed e' in questo caso che entra in gioco il:
Comma 2 - Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del
fondo su cui sono caduti.
Qui ho un dubbio: questa appartenenza e' un obbligo ? O un facolta' ?
Dopotutto c'e' anche una disciplina locale che puo' indicare il proprietario
dell'albero come proprietario anche dei frutti che cadono oltre confine:
Comma 3 - Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
Quindi questo gioco allo scarica-barile (perche', non si offenda, di questo
si tratta), non e' risolvibile da qui, senza conoscere i regolamenti e gli
usi locali.
> Alcuni cachi sono caduti nella scalinata e si sono spiaccicati.
> Se qualcuno scivola e si ferisce chi risponde ?
Quindi si e' posto il problema ?
> Il comune in quanto proprietario dei cachi oppure io che non mi sono
> curato di tagliare i rami che sporgono ?
Come minimo c'e' un concorso di colpa.
> A me sembrerebbe che la causa e' la mia incuria, ma e' coerente con la
> legislazione ?
Qui direi che il Codice Civile non ci aiuta molto. La responsabilita' a cui
si riferisce diviene dal codice penale.
Primo di tutto introduciamo due concetti:
"massima di esperienza" = una regola di comportamento che esprime quello
che avviene nella maggior parte dei casi.
"comportamento non diligente" = l'omissione di un atto dovuto secondo le
prescrizioni delle massime d'esperienza.
Il legislatore ha fatto un grave errore: ha ipotizzato che morale e diligenza
si mantengono nel tempo e cosi' ha usato il comportamento tipo come modello.
Lei potrebbe giocare la carta: "non si e' mai visto che un proprietario in
Italia nel XXI secolo, esca dalla sua proprieta' per pulire dai frutti che
sono caduti ..."
Sigh! E' la vittoria della societa' del minimo comune denominatore.
Mi domando se esiste ancora anche il concetto della:
"diligenza del buon padre di famiglia" (che, tra parentesi, ha un significato
piu' ampio di una banale traslazione in "diligenza del buon genitore").
Pero' potrebbe anche capitare un giudice all'antica ...
Attenzione: in genere nei regolamenti e nelle ordinanze degli enti locali c'e'
qualche regola che impone esplicitamente (e quindi costantemente valida) il
taglio di rami e siepi che sporgano sulle aree pubbliche. In tal caso lei non
ha scampo, neanche con un giudice "moderno".