in attesa della risposta di un avvocato, direi di si. Cioè anche l'indagato
viene informato ex art.415 bis c.p.p..
--
extrabyte
** La notizia della richiesta di archiviazione e' data alla persona offesa
soltanto se ne fa richiesta (art. 408, comma 2, c.p.p.).
L'indagato, invece, lo sa soltanto se si attiva.
L'avviso ex art. 415-bis c.p.p. citato da extrabyte significa, in realta',
l'esatto contrario perche' si tratta dell'atto col quale il pm dimostra di
voler andare avanti, salva l'opera di *convincimento* dell'indagato.
Un saluto.
--
Daniele Minotti
dan...@minotti.net
Nel mio caso la notizia di richiesta di archiviazione alla persona offesa é
pervenuta d'Ufficio.
> L'indagato, invece, lo sa soltanto se si attiva.
Pertanto verosimilmente se l'indagato non ha prodotto istanze intese a
conoscere la sua posizione non ne sappia nulla ?
Grazie per le precedenti risposte e per le future.
Un saluto
** Strano. E' piu' facile che accada il contrario, cioe' che malgrado
formale richiesta, se ne dimentichino. Meglio cosi' per la persona offesa.
>
>
>> L'indagato, invece, lo sa soltanto se si attiva.
>
> Pertanto verosimilmente se l'indagato non ha prodotto istanze intese a
> conoscere la sua posizione non ne sappia nulla ?
** Esatto. Formalmente, l'indagato puo' venire a conoscenza di qualcosa con
richiesta ex art. 335, comma 3, c.p.p.