> Le multe stradali devono essere notificate entro 150 giorni dalla
> avvenuta infrazione.
No. Che io sappia non sono 150 giorni dalla commessa violazione, ma 150
giorni dalla identificazione del trasgressore.
Art. 201 CdS.
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a parte che i 150 gg non partono dalla data dell'infrazione ma
dalla data dell'identificazione del trasgressore, comunque vale
la data in cui viene tentato il recapito la prima volta, altrimenti
basterebbe non ritirare le raccomandate e non si pagherebbero
le multe...
alberto
Corretto.
> comunque vale
> la data in cui viene tentato il recapito la prima volta, altrimenti
> basterebbe non ritirare le raccomandate e non si pagherebbero
> le multe...
Non e' corretto.
Ai fini del computo, i 150 gg. terminano, nel caso di notifica postale,
alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio
postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce
il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per
il destinatario invece la notifica si perfeziona (ma solo ai fini del
conteggio dei 60 giorni utili per pagare o per ricorrere) al momento in
cui l'atto viene notificato (a lui, a terzi o per compiuta giacenza
postale).