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Notifica multa

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antonio

unread,
Dec 29, 2009, 1:48:13 PM12/29/09
to
Le multe stradali devono essere notificate entro 150 giorni dalla
avvenuta infrazione. Il postino il 150 giorno ha recapitato ( io ero
assente) un avviso che ho preso il giorno dopo ( la multa per
appunto).
Ora, la notifica decorre dal giorno in cui il postino ha lasciato
comunicazione nella mia cassetta o dal giorno in cui materialmente ho
percepito la multa nelle mie mani??

Dilbert

unread,
Dec 29, 2009, 5:16:41 PM12/29/09
to
antonio ha scritto:

> Le multe stradali devono essere notificate entro 150 giorni dalla
> avvenuta infrazione.

No. Che io sappia non sono 150 giorni dalla commessa violazione, ma 150
giorni dalla identificazione del trasgressore.
Art. 201 CdS.

--


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


alberto

unread,
Dec 30, 2009, 3:09:09 AM12/30/09
to

"antonio" <antonio...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:08f2cb81-0003-4b48...@k19g2000yqc.googlegroups.com...

a parte che i 150 gg non partono dalla data dell'infrazione ma
dalla data dell'identificazione del trasgressore, comunque vale
la data in cui viene tentato il recapito la prima volta, altrimenti
basterebbe non ritirare le raccomandate e non si pagherebbero
le multe...

alberto


Sparrow�

unread,
Dec 30, 2009, 9:40:06 AM12/30/09
to
alberto wrote:
> a parte che i 150 gg non partono dalla data dell'infrazione ma
> dalla data dell'identificazione del trasgressore,

Corretto.

> comunque vale
> la data in cui viene tentato il recapito la prima volta, altrimenti
> basterebbe non ritirare le raccomandate e non si pagherebbero
> le multe...

Non e' corretto.
Ai fini del computo, i 150 gg. terminano, nel caso di notifica postale,
alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio
postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce
il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per
il destinatario invece la notifica si perfeziona (ma solo ai fini del
conteggio dei 60 giorni utili per pagare o per ricorrere) al momento in
cui l'atto viene notificato (a lui, a terzi o per compiuta giacenza
postale).


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