Ciao
Fausto
Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ha radicalmente
cambiato la legge in materia di assegni, che aveva già subito una
riforma alcuni anni prima (legge 15 dicembre 1990, n. 386).
Al titolo V è stata introdotta la "Riforma della disciplina
sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali".
Con riguardo all'emissione di assegni senza provvista (gli "assegni
scoperti", per intenderci), si applica la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma cha va da 516,45 a 6197,48 euro
a seconda che l'assegno emesso sia inferiore o superiore a 10.329,00
euro; la sanzione amministrativa accessoria consistente
nell'interdizione dall'esercizio di attività professionale o
imprenditoriale, nell'interdizione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e infine la revoca
delle autorizzazioni che si traduce nel divieto, della durata di sei
mesi, di stipulare convenzioni di assegno con il traente e di pagare
gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche
se emessi nei limiti della provvista.
Una volta presentato infruttuosamente il titolo nei tempi previsti
dalla Legge sull'Assegno (8 giorni per gli assegni pagati sullo
stesso Comune di emissione, 15 giorni per gli altri), indipendentemente
dal fatto che si consegni il titolo o meno per il protesto o azione
equivalente, la banca provvederà ad inviare il preavviso di revoca.
Nel caso in cui, inviato il preavviso di revoca, l'assegno non venga
pagato nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione
del titolo (concretamente: 60+8 = 68 giorni dalla data di emissione
per gli assegni su piazza, 60+15 = 75 giorni dalla data di emissione
per gli assegni fuori piazza), la banca iscriverà il nominativo alla
Centrale d'allarme interbancaria.
Tutto ciò detto, se ha ricevuto in pagamento degli assegni protestati
ovvero non protestabili ma comunque senza provvista, non deve fare
nulla: sarà la banca del traente, assieme al pubblico ufficiale che ha
eventualmente levato il protesto, ad avviare la procedura prevista
dalla legge.
[...]
> Tutto ciò detto, se ha ricevuto in pagamento degli assegni protestati
> ovvero non protestabili ma comunque senza provvista, non deve fare
> nulla: sarà la banca del traente, assieme al pubblico ufficiale che ha
> eventualmente levato il protesto, ad avviare la procedura prevista
> dalla legge.
>
[...]
grazie, sei stato molto esauriente
Ciao
Fausto
....e se l'assegno è Postale?
valgono le stesse cose come per la Banca?
grazie mille
Pietro
> ....e se l'assegno è Postale?
> valgono le stesse cose come per la Banca?
>
> grazie mille
> Pietro
La normativa è la stessa: sotto questo profilo assegno bancario e
postale sono equiparati. Occorre solo aggiungere che la possibilità
che il titolo di credito tratto su un conto BancoPosta sia reso al
beneficiario con la levata di protesto è praticamente nulla:
generalmente Poste Italiane spa restituisce insoluti gli assegni privi
di sprovvista, poiché non giungono al pubblico ufficiale in tempo
utile per il protesto.
Questo vuol dire che non vengono nemmeno protestati ma semplicemente resi
insoluti?
Quindi nessuna conseguenza per il debitore.
Grazie,
Pietro
> <fuffa...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:1155148406....@h48g2000cwc.googlegroups.com...
>
> Questo vuol dire che non vengono nemmeno protestati ma semplicemente resi
> insoluti?
> Quindi nessuna conseguenza per il debitore.
>
> Grazie,
> Pietro
Gli assegni postali, *generalmente*, non vengono protestati. Se
impagabili per mancanza di provvista, sono resi all'ultimo giratario
quali insoluti. Ma, ai fini della segnalazione in CAI (cui consegue
anche la revoca della convenzione di assegno, ovvero l'impossibilità
di detenere/emettere assegni) l'effetto è lo stesso. Sussiste
l'obbligo di una comunicazione al Prefetto (che emette sanzioni
amministrative): tale notificazione è fatta dal pubblico ufficiale se
si è levato protesto; direttamente dalla banca traente se non si è
levato protesto.