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Servitù di passaggio

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Vale38

unread,
Oct 11, 2003, 3:33:02 AM10/11/03
to
Possiedo un terreno attualmente coltivato a pioppeto; il mio confinante,
un'azienda industriale, i cui terreni circondano il mio appezzamento e sui
quali grava una servitù di passaggio ( una stradina che attraversa alcuni
suoi mappali e che mi serve come unico accesso al mio fondo), ha fatto
piazzare una recinzione per completare la delimitazione dei fabbricati ivi
realizzati nel corso degli anni.
In corrispondenza della strada di accesso al mio fondo ha pertanto fatto
installare un cancello ad apertura manuale; successivamente con una
lettera mi ha avvertito che "avrebbe" piazzato tale cancello, informandomi
che avrei dovuto passare presso l'azienda per il ritiro della mia copia di
chiavi.
Dal momento che questo mi comporterebbe numerosi disagi ( dovendo affidare
le lavorazioni del pioppeto a diverse persone) volevo sapere se posso in
qualche maniera oppormi a tale situazione.
( Tale accesso era già in uso da ben prima che si insediasse lo
stabilimento).
Grazie molte a quanti potranno aiutarmi.

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Zio Fester

unread,
Oct 11, 2003, 4:54:36 AM10/11/03
to
"Vale38" <casc...@tin.it> ha scritto

> Dal momento che questo mi comporterebbe numerosi disagi ( dovendo
> affidare le lavorazioni del pioppeto a diverse persone) volevo sapere
> se posso in qualche maniera oppormi a tale situazione.

> ( Tale accesso era giā in uso da ben prima che si insediasse lo


> stabilimento).
> Grazie molte a quanti potranno aiutarmi.
>

Di regola il proprietario del fondo servente puo' chiudere il proprio fondo
con cancello dando passaggio comunque al fondo dominante. Bisogna vedere in
concreto la situazione e le sentenze a riguardo non sono sempre uguali.
Te ne riporto una che da ragione al proprietario del fondo dominante (cioe'
a te) affinche' tu veda i requisiti che possono darti possibilita' di
vittoria in caso di controversia.
In ogni caso la soluzione migliore, invece che la causa sempre costosa, e'
in via transattiva farti automatizzare il cancello o far mettere il
citofono....

Ecco la sentenza :

Sentenza del 11-11-2002, n. 15796, Sez. 2 - Corona R (PRES), Mensitieri A
(REL), Cafiero D (conf.) (PM)TAGINI AM (RIC) c. TAGINI I (RES)(Cassazione
Civile)RV558388Proprietā - Fondiaria: estensione - Chiusura del fondo -
Fondo gravato da servitų di passaggio - Legittimitā dellachiusura -
Condizioni - Adozione di misure atte a garantire il libero e comodo
passaggio - Idoneitā delle stesse -Valutazione del giudice del merito -
Fattispecie.COD.CIV. ART. 841, COD.CIV. ART. 1064, COD.CIV.

ART. 1067Nell'ipotesi di fondo gravato da servitų di passaggio, l'esercizio,
da parte del proprietario, della facoltā riconosciutaglidall'art. 841 cod.
civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo deve essere esercitato
in modo tale che l'eserciziodella servitų di passaggio non venga impedito né
reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure,
inconcreto, risultino pių idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti,
avendo riguardo a tutte le circostanze del casoconcreto in relazione allo
stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto
dal proprietariodel fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea agarantire il libero
esercizio della servitų di passaggio la consegna delle chiavi del cancello
apposto a chiusura del fondoservente, per la posizione defilata dello
stesso, per la mancanza di un impianto citofonico e/o di altro meccanismo
diapertura a distanza, nonché alla luce del comportamento del proprietario
di tale fondo che aveva posto in essere altreillegittime turbative).RV523205
(CONF), RV529809 (CONF), RV545922 (CONF), RV551215 (CONF)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 maggio 1990 I.T. e S.P. chiedevano che il
Pretore di Omegna disponesse l'immediatareintegrazione ovvero la
manutenzione nel possesso di una servitų di passaggio pedonale e carraio
ordinando a T.A.M.di rimuovere un cancello e di astenersi da ogni atto che
potesse costituire turbativa o molestia al libero esercizio delpassaggio
medesimo da parte delle ricorrenti o di altro avente diritto.Esponevano le
ricorrenti di essere proprietarie e nel possesso di beni immobili siti in
Gravellona Toce con accesso davia Pedolazzi attraverso una striscia di
terreno della larghezza di m. 3,20 e che T.A.M. alcune settimane prima
avevaapposto un cancello all'ingresso di tale striscia.Pur essendo stata
loro consegnata la chiave di tale cancello l'apposizione del medesimo
costituiva a loro giudizioevidente atto emulativo in quanto la resistente
non aveva alcun interesse alla chiusura della striscia di terreno
inquestione che dava accesso alla sola proprietā delle ricorrenti
medesime.Aggiungevano altresė costoro che negli ultimi due o tre mesi la
convenuta impediva loro il libero esercizio della servitųdi passaggio per
accedere da e per via Pedolazzi alla loro proprietā cercando di contrastare
sia verbalmente che con verie propri atti di violenza l'accesso alla
proprietā attorea.Costituitasi, la T.A.M. contestava le pretese avversarie
osservando che il cancello, di cui ammetteva di aver consegnatoalle
controparti la chiave, costituiva il ripristino di un preesistente
manufatto; che le predette avevano anche direttoaccesso alla loro proprietā
attraverso la via pubblica; che sulla striscia di terreno in contestazione
esercitavano ilpassaggio oltre alle ricorrenti e ad essa convenuta
l'usufruttuaria P.A. vedova T. che abitava "in loco".Rilevava altresė la
convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, che la chiusura a chiave del
cancello si era resa necessariain conseguenza di abusi posti in essere dalla
P.S. che nel dicembre 1989 aveva aperto nel proprio muro di recinzionedue
ampi varchi al preciso scopo di far passare sulla striscia tutti gli
abitanti delle case vicine, varchi che prima dellachiusura del manufatto non
erano stati eliminati nonostante l'invito rivolto in tal senso alla P. onde
porre adeguatiostacoli all'accesso di estranei.Ammesse ed assunte le dedotte
prove orali, concesso il provvedimento provvisorio di manutenzione, con
sentenza del9.2.1993 il Pretore ordinava alla T. di rimuovere il cancello e
di astenersi da ogni ulteriore atto costituente molestia allibero esercizio
del passaggio da parte delle ricorrenti e di altri aventi diritto,
condannandola alle spese di lite.Proposto gravame dalla soccombente il
Tribunale di Verbania, con sentenza 17-29.12.98, rigettava
l'impugnazione,condannando l'appellante alle maggiori spese del
grado.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione A.M.T. sulla
base di due motivi.Resistono con controricorso le intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri
3 e 5 cpc, violazione dell'art. 1168 c.c., inrelazione agli artt. 841 e 1067
stesso codice.Richiamando giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui
non costituisce spoglio la chiusura del fondo da partedel proprietario se al
possessore venga data la chiave del cancello, osserva la ricorrente che, nel
caso di specie, il disagioconseguente all'apposizione del cancello, atto ad
impedire l'ingresso di estranei, era del tutto minimo e trascurabile, per
cui tale apposizione non poteva esser ritenuta, come asserito dal giudice
d'appello, "esercizio della facoltā di cui all'art.841 cc che potesse
tradursi in una limitazione sostanziale (e quindi non consentita) della
servitų di passaggio".Rileva altresė che la legittimitā dell'apposizione del
cancello, accompagnata dalla dazione delle chiavi, da valutarsi almomento
della installazione del manufatto, non poteva, neppure in ipotesi, venir
meno per l'eventuale comportamentosuccessivo di essa T. a fronte
dell'esercizio del passaggio da parte di estranei.Puntualizza ancora che non
era stato preso in considerazione il fatto che dalle foto e dalle
planimetrie prodotte in primogrado e confermate anche nei testi avversari,
risultava evidente che il cancello non era in posizione defilata,
bensėproprio di fronte alla casa delle attuali resistenti, a 30 - 40 metri
dalla stessa, e che non era stata valutata la circostanzadella espressa
autorizzazione da parte di essa ricorrente alla posa dell'impianto di
citofonia, seppure superfluo.Pone in risalto il fatto che a fronte
dell'apertura dei due varchi operata dalle controparti allo specifico e
dichiarato scopodi consentire il passaggio a tutto il vicinato sul fondo di
essa T., con indubbio aggravamento della servitų di passaggio,l'apposizione
del cancello era da ritenersi perfettamente lecita anche sulla base del
principio "vim vi repellere licet", anulla rilevando l'eventuale successiva
eliminazione della violenza che aveva legittimamente provocato
l'autodifesa,attraverso la chiusura di uno solo, peraltro, dei "varchi" in
questione.Osserva, infine, che quand'anche fosse stata ritenuta
ingiustificata l'apposizione del cancello come lesiva del possessodelle
T.-P., avrebbe dovuto, al limite, esserne vietata la chiusura a chiave, ma
non certo disposta la completa rimozione.Il motivo č infondato.Il
proprietario del fondo servente puō, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 841 e 1064 cc, chiuderlo in qualunquetempo, purché lasci libero e
comodo l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante a cui
favore sussistauna servitų di passaggio.Pertanto non puō dirsi in linea di
principio che l'apposizione di un cancello e la dazione delle chiavi al
proprietario delfondo dominante costituisca sempre un minimo ammissibile
sacrificio, giacché il rimedio delle chiavi puō non bastare epalesarsi
insufficiente a consentire normalmente il libero passaggio di tutte le
persone che devono servirsi del passaggiostesso per l'utilitā e comoditā del
fondo dominante.Ed č proprio ciō che ha ritenuto il Tribunale di Verbania
nel suo sovrano e motivato apprezzamento della situazione difatto,
affermando, conformemente alle statuizioni del primo giudice ed a
consolidata giurisprudenza di questa SupremaCorte (Cass. n. 4548/89, n.
5163/90, n. 10609/90, ma vedi anche, da ultimo, Cass. n. 9631/99, n.
15977/2001), chel'apposizione del cancello "de quo", ancorché accompagnata
dalla consegna delle chiavi alle proprietarie del fondodominante, aveva
comportato, in relazione alla peculiaritā dello stato dei luoghi (cancello
in posizione defilata e adistanza considerevole rispetto all'immobile delle
predette, nonché mancanza di un impianto citofonico e/o di altromeccanismo
di apertura a distanza) una limitazione sostanziale al contenuto della
servitų, determinando una situazionedi scomoditā e disagio per il fondo
dominante, tanto pių che nel caso di specie la proprietaria del fondo
servente(l'attuale ricorrente) aveva ripetutamente posto in essere altre
illegittime turbative consistenti nell'impedire con minaccel'accesso al
fondo da parte di terzi, come era emerso dalle testimonianze Z. e B., la cui
valutazione č anch'essainsindacabile nella attuale sede.E poiché anche la
pretesa esistenza di una causa che legittimasse una reazione "difensiva" da
parte della T. (costituitadalla apposizione "ex novo" del cancello) era
stata smentita dalle univoche dichiarazioni rilasciate dai testi escussi
nelprimo giudizio, dalle quali era emerso inequivocabilmente che l'eventuale
e comunque non provato aggravio dellaservitų non era certamente dipeso dalla
volontā delle proprietarie del fondo dominante, costrette ad aprire varchi
sulmuro di cinta di proprietā P. a cagione dello scoppio di un edificio
vicino che, essendo pericolante, impediva ilpassaggio degli abitanti degli
immobili limitrofi i quali, come unico accesso alla via pubblica, avevano
quello attraversoi varchi in questione, peraltro eliminati una volta
esauritosi il momentaneo stato di necessitā, le proposte censure urtano,ad
avviso del Collegio, contro una chiara preclusione di fatto, non potendo le
argomentazioni della ricorrente vulnerarela completezza di una motivazione
che consente di individuare chiaramente l'"iter" logico della decisione
adottata,anche con riguardo alla contestata opportunitā della adottata
rimozione del cancello, in luogo di un "meno traumatico"semplice divieto di
chiusura a chiave dello stesso.Con il secondo mezzo si deduce, sempre in
riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 91 cpc con
riguardoall'art. 15 stesso codice e alle Tariffe Forensi approvate con il
D.M. 24 novembre 1990 n. 392.Osserva la ricorrente che risultando il valore
della causa, ai sensi dell'art. 15 cpc, di L. 315.000, del tutto illegittima
erastata la liquidazione delle spese di lite sulla base di un "valore
indeterminato" della medesima.La censura non ha pregio giacché sul punto il
giudice d'appello ha correttamente argomentato che la presente
causa,rientrante nella allora competenza funzionale del pretore ex art. 8
cpc, non poteva che ritenersi di valore indeterminatoalla luce del disposto
di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 15 cpc.La rendita,
infatti, richiamata dalla difesa della T.A.M., non essendo rivalutata era
certamente inattuale; non vi era inatti un valido riferimento per la sua
determinazione; la stessa recente rivalutazione degli estimi catastali
rendeva deltutto erronea la determinazione proposta sulla base del reddito
dominicale indicato nel rogito notarile del 26.2.1973,risalente a vent'anni
prima della instaurazione del presente giudizio.Alla stregua delle svolte
argomentazioni il proposto ricorso va pertanto respinto nella sua
integralitā, con la condannadella ricorrente alle spese di questo giudizio,
liquidate come da dispositivo.P.Q.M.La Corte, rigetta il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento, in favore di T.I. e P.S., delle spese del
presentegiudizio, che liquida in Euro 115,50 oltre ad Euro 1.600,00 per
onorari.


Marcell0

unread,
Oct 11, 2003, 5:01:45 AM10/11/03
to

> Dal momento che questo mi comporterebbe numerosi disagi ( dovendo affidare
> le lavorazioni del pioppeto a diverse persone) volevo sapere se posso in
> qualche maniera oppormi a tale situazione.
> ( Tale accesso era giŕ in uso da ben prima che si insediasse lo
> stabilimento).

Sě. in effetti se si va a leggere l'art.1067 c.c. si vede come vi sia il
divieto da parte del proprietario del fondo servente di rendere piů incomodo
l'esercizio della servitů.

Se non riescono a giustificare l'istallazione del cancello, magari per
ragioni di sicurezza, avresti buone probabilitŕ di vederti riconosciuto il
diritto di rimozione dello scomodo cancello o quanto meno della serratura.


@lberto

unread,
Oct 13, 2003, 4:33:26 AM10/13/03
to

"Marcell0" <mpi...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:ZFPhb.28430$e6.9...@twister2.libero.it...
>
> > La giurisprudenza, in merito alal chiusura con cancello del fondo
servente(qeullo su cui grava la servitų), č piuttosto costante.
La chiusura con cancello manuale rende incomodo l'uso del passaggio (per
esempio costringe il proprietario del fondo a dover andare ad aprire il
cancello per fare entrare qualcuno) č va sostituita con una chiusura
automatica mediante cancello con apertura a distanza, con immediata
consegna del telecomando al titolare del fondo dominante. In questo modo
viene salvaguardato sia il diritto di un proprietario a recintare il proprio
fondo ,sia quella dell'altro a non vedere sacrificato eccessivamente il
proprio diritto di servitų.
Ciao
@


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