Il 25/09/2012 22:10, Nicol ha scritto:
> Il 24/09/2012 18:35, Nicol ha scritto:
>> Buonasera,
>>
>> questa estate dal terreno incolto del mio confinante è divampato un
>> incendio di vaste proporzione che ha interessato , danneggiandolo, il
>> mio pescheto e si è fortunatamente arginato in prossimità della mia
>> abitazione.
>>
-
>
> Nessuno sa' fornirmi uno spunto di riflessione?
> Grazie comunque
>
>
>
Ma sicuramente, sul proprietario del terreno grava una precisa
responsabilità per i danni cagionati dal terreno di cui ha la custodia.
Tu dimostri che i danni provocati al tuo pescheto derivano dall'incendio
divampato dal terreno incolto del vicino, cioè il nesso di causalità, e
il vicino sarà tenuto a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità
dell'evento.
Il proprietario di un terreno sul quale si è sviluppato un incendio,
causa di danno alle colture confinanti, per liberarsi dalla presunzione
di colpa ai sensi dell' art. 2051 cod. civ. deve provare non solo la
possibilità, ma l' esistenza del caso fortuito, comprensivo del fatto
del terzo (nella specie il giudice del merito, sia dal rapporto dei
Carabinieri, sia dai testi escussi, non aveva ritenuto raggiunta la
prova dell' incendio doloso da parte di ignoti, si veda pronuncie
Cassazioni in fondo alla pagina).
Saluti
Rodriguez
---------------------------
Riferimenti normativi e alcuni spunti di approfondimento giurisprudenziali :
Codice civile art. 2051
Codice civile art. 2697
Cass. civ., sez. III, 25-11-1988, n. 6340
Cass. civ., sez. III, 25-09-1997, n. 9404