A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere
Dott. Paolo GIULIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROLA ALBERTA, PROLA PAOLA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA N.
RICCIOTTI 11, presso l'avvocato MICHELE SINIBALDI, che le rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MANNI, giusta delega a
margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
SALADA NUR IBRAHAIM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R.
ZANDONAI 41, presso l'avvocato GIANCARLO AMICI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CARLO MOTTA, giusta delega a margine
del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 916-94 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 13-05-94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28-09-98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Inizio documento
Fatto
Salada Nur Ibrahaim, premesso di aver contratto matrimonio il 14
dicembre 1983 in Mogadiscio con Alessandro Prola, esponeva al
Presidente del Tribunale di Lodi che, alla morte del marito, erano
rimaste eredi, oltre ad essa istante, le figlie Alberta e Paola e che,
dopo la denuncia di successione, erano risultati una cassetta di
sicurezza e due conti correnti intestati al defunto presso la Banca di
S. Paolo di Aosta e di Courmayeur, peraltro estinti dalle figlie senza
avvertire la coerede: ritenendo che il comportamento delle sorelle
Prola facesse insorgere il fondato timore di perdere le garanzie del
suo credito, chiedeva di essere autorizzata a procedere al sequestro
conservativo dei beni mobili e immobili di Alberta e Paola Prola fino
alla concorrenza di lire 30.000.000.
Concesso ed eseguito il provvedimento, nel corso del giudizio di
convalida le convenute eccepivano che il matrimonio, contratto secondo
la legge islamica, la quale consente il ripudio e la poligamia, era
contrario alle norme del diritto pubblico interno e, quindi, privo di
qualsiasi effetto, pur essendo stato trascritto in Italia.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 23 giugno 1988, rigettava la
domanda di convalida del sequestro.
L'impugnazione proposta dalla soccombente, nella resistenza delle
sorelle Prola, veniva parzialmente accolta dalla Corte d'appello di
Milano, che, con sentenza del 13 maggio 1994, dichiarava la
legittimazione attiva di Salada Nur Ibrahaim, pur ritenendo che non vi
fosse prova adeguata della pretesa azionata.
Premesso che il matrimonio del cittadino italiano contratto all'estero
è valido in Italia a condizione che sussistano i requisiti di stato e
capacità della persona previsti dal nostro ordinamento e che, nel caso
di specie, la sussistenza di tali requisiti non era in discussione, la
Corte osservava che, a norma dell'art. 115 c.c., al matrimonio del
cittadino italiano celebrato all'estero si applica la legge del luogo
in cui il matrimonio è contratto, onde, trattandosi di matrimonio
validamente celebrato secondo la legge somala, doveva considerarsi
valido anche in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme
italiane relative alle pubblicazioni e trascrizione.
Quanto al limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume,
posto dall'art. 31 delle preleggi, la Corte territoriale osservava
che, pur essendo indubbia la contrarietà con tali principi della
poligamia od anche del solo ripudio, tuttavia era parimenti indubbio
che la fattispecie fosse connessa al diritto successorio del coniuge
superstite sequestrante, che aveva assunto detto "status" nel rispetto
delle condizioni richieste dalla nostra legge: era questione del tutto
indifferente che l'ordinamento somalo prevedesse la possibilità del
ripudio e della poligamia, atteso che nella specie tali norme non
assumevano alcun rilievo, nè diretto nè indiretto, ai fini della
pretesa azionata.
Per la cassazione di tale sentenza Alberta e Paola Prola hanno
proposto ricorso con un unico motivo, illustrato anche con memoria.
Salada Nur Ibrahaim ha presentato memoria, notificata alle ricorrenti
il 24 ottobre 1995.
Inizio documento
Diritto
In via preliminare, va rilevato che l'atto denominato "memoria
difensiva", notificato dalla Salada Nur Ibrahaim alle ricorrenti in
data 24 ottobre 1995 e depositato il 2 novembre 1995, non può valere
come controricorso (perché fuori termine, il ricorso essendo, stato
notificato il 22 giugno 1995), e neppure, quindi, come difesa scritta,
legittimando soltanto i nominati difensori alla discussione orale,
cui, peraltro, non hanno partecipato.
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli
artt. 17, 26, 31 delle preleggi e 115 c.c., in relazione all'art. 360
n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia
considerato che, prevedendo il matrimonio islamico la poligamia ed il
ripudio, nessun effetto può avere nell'ordinamento italiano, perché
tali caratteristiche contrastano con l'ordine pubblico ed il buon
costume: trattasi di matrimonio privo del requisito dell'assunzione
dell'obbligo reciproco di fedeltà, da ritenersi essenziale per la sua
giuridica configurabilità nel nostro ordinamento, sì da impedire la
produzione di qualsiasi effetto, anche indiretto.
All'esame della censura occorre premettere che nel presente giudizio
non assume rilievo lo "ius superveniens" costituito dall'art. 73 della
legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha abrogato gli articoli dal 17 al
31 delle preleggi: in virtù del combinato disposto degli artt. 72 e
74, infatti, tale disposizione si applica ai giudizi iniziati dopo la
data di entrata in vigore della stessa legge n. 218-95, stabilita -
per la parte che qui interessa - al 1 settembre 1995.
Con riferimento alle previgenti norme di diritto internazionale
privato, la sentenza impugnata si sottrae alla critica delle
ricorrenti.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, a mente dell'art. 115
c.c. ed in armonia con quanto previsto dagli art. 17 e 26 delle
preleggi e 50 della legge sullo stato civile, il matrimonio celebrato
da cittadini italiani all'estero secondo le forme ivi stabilite e
sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e
capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento, è
immediatamente valido e rilevante anche in Italia, indipendentemente
dall'osservanza delle norme italiane riguardanti le pubblicazioni, che
possono dar luogo soltanto ad irregolarità suscettibili di sanzioni
amministrative, e la trascrizione nei registri dello stato civile, la
quale ha natura certificativa e di pubblicità e non costitutiva (Cass.
1298-71, 569-75 e, più di recente, Cass. 9578-93). Non v'è ragione per
discostarsi da tale orientamento, cui il giudice di merito si è
espressamente richiamato: dovendosi anche osservare, per un verso, che
nella specie non si pone la questione dell'osservanza di tali
adempimenti - tanto più che il matrimonio è stato regolarmente
trascritto - e, per altro verso, che è fuori discussione che il
matrimonio sia stato contratto nel rispetto delle forme stabilite
dalla "lex loci" e che sussistessero i requisiti di stato e capacità
previsti dal nostro ordinamento.
Contrariamente all'assunto delle ricorrenti, dall'affermazione di
principio secondo cui la poligamia e-o il ripudio, quali
caratteristiche del matrimonio islamico, sono contrari all'ordine
pubblico interno ed al buon costume, la Corte territoriale non era
tenuta a trarre automaticamente la conseguenza che alla Salada Nur
Ibrahaim non potesse riconoscersi la qualità di moglie di Alessandro
Prola e, quindi, di sua erede: essendo incontestato - come si è visto
- che il matrimonio è stato contratto secondo le forme stabilite dalla
legge somala e che sussistevano i requisiti di stato e capacità dei
contraenti, non v'è motivo per escluderne la validità nel nostro
ordinamento e, quindi, l'efficacia in relazione sia al diritto
successorio fatto indirettamente valere mediante l'istanza di
sequestro conservativo, che alla legittimazione attiva nel successivo
giudizio di convalida.
In realtà, la Corte di merito non ha riconosciuto effetti giuridici ad
un atto nullo, ma, accertata la validità formale e - nei limiti
precisati - sostanziale di esso, si è limitata a rilevare l'estraneità
al rapporto attinente all'incidenza della poligamia e del ripudio
nella validità dello stesso matrimonio sotto il profilo del contrasto
con i principi posti dall'art. 31 delle preleggi. Sia pure
sinteticamente, ha richiamato, al riguardo, un autorevole indirizzo
dottrinario, secondo cui occorre distinguere la regolamentazione del
rapporto giuridico controverso dalla rilevazione dei suoi presupposti,
la regolamentazione della questione principale da quella pregiudiziale
o preliminare, con la conseguenza che la disciplina di tali
presupposti o questioni, posta dall'ordinamento straniero, al pari del
diritto o "status" che si presenta come acquisito rispetto alla
situazione da accertare, costituiscono essenzialmente elementi
interpretativi (ove a ciò occorra procedere) delle norme straniere
richiamate dalle disposizioni di diritto internazionale privato per la
soluzione del caso concreto e che, in quanto tali, non sono
direttamente immessi nell'ordinamento interno: è stato affermato,
così, che il figlio e la moglie del mussulmano poligamo sono comunque
ammessi a succedere ai beni lasciati da costui in Italia e, ancora,
che l'accertamento dell'esistenza di un matrimonio valido - o di una
filiazione legittima - rappresenta questione preliminare rispetto a
quella principale della devoluzione ereditaria e, non implicando
un'inserzione nella "ex fori" delle norme straniere che ammettono la
poligamia o vietano i matrimoni misti, non pone neppure un problema di
compatibilità con l'ordine pubblico interno.
Ma indipendentemente da questa impostazione, l'insostenibilità della
tesi secondo cui ad un matrimonio contratto da cittadino italiano
all'estero - sia pure nel rispetto delle forme ivi stabilite ed in
presenza delle persone - non potrebbe riconoscersi alcun effetto
giuridico, ove la "lex loci" preveda caratteristiche contrastanti con
i principi fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio
del c.d. "favor matrimonii", alla cui stregua l'atto non perde
validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate
negli artt. 117 e segg. cod. civ. (nelle quali non può non essere
ricompresa quella del matrimonio contratto secondo un rito che preveda
la poligamia e-o lo scioglimento del vincolo "ad mutum") e non sia
intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento. Ne deriva che,
in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da
cittadino italiano all'estero pur secondo una legge che consenta la
poligamia e-o il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e
ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone,
non si può disconoscerne l'idoneità a produrre effetti nel nostro
ordinamento, sino a quando non se ne deduca la nullità e non
intervenga una pronuncia sul punto. A tale principio si è,
all'evidenza, attenuto il giudice di merito, avendo precisato che il
profilo dell'ordine pubblico e buon costume, connesso con la poligamia
ed il ripudio, era estraneo al rapporto dedotto in giudizio e che,
comunque, lo "status" di coniuge, acquisito, dalla Salada Nur Ibrahaim
nel rispetto delle condizioni richieste dalla nostra legge, manteneva
rilievo in sede ereditaria.
Quanto all'argomento che, nell'ipotesi di matrimonio islamico (e, in
ogni caso, contratto secondo una legge che ammetta la poligamia od il
ripudio unilaterale), l'atto non potrebbe essere qualificato come
matrimonio nel senso voluto dal nostro ordinamento, perché il vizio
sarebbe generico, riguardando il consenso stesso, è sufficiente
osservare che il principio del "favor matrimonii" e, quindi, della sua
validità interinale non soffre eccezioni in situazioni che pur
configurano la medesima incompatibilità ontologica con l'ordine
pubblico ed attengono, in diversa misura, alla validità del consenso,
quali il matrimonio contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e
88 c.c.: in ipotesi, cioè, espressamente previste dall'art. 117 c.c.
come motivo d'impugnazione, con la conseguente necessità di una
pronuncia di nullità o di annullamento. Sia pure a fini meramente
informativi, non sembra superfluo aggiungere che a tale principio si è
attenuto il Ministero di Grazia e Giustizia nella circolare n. 1-54-
FG-3(86)1395 del 4 febbraio 1987, emanata per impartire direttive agli
uffici di stato civile sulla trascrizione di matrimoni islamici (nello
stesso senso della trascrivibilità di detti matrimoni sono le
circolari del 3 ottobre 1988, su conforme parere del Consiglio di
Stato, Sez. III, ord. 7 giugno 1988, e del 7 febbraio 1989).
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. viene
introdotto un altro profilo: la "forma" dell'atto, cui si riferiscono
gli artt. 26 disp. prel. e 115 c.c., non può essere considerata in
modo talmente restrittivo da farla coincidere con il concetto di
"rito", così scollegandola dagli effetti che l'atto produce, ma esige
un controllo sulla presenza dei requisiti essenziali posti
dall'ordinamento italiano per la validità dell'atto e, al medesimo
tempo, sull'assenza di aspetti contrari all'ordine pubblico ed al buon
costume.
Intesa come ulteriore censura alla sentenza impugnata, la
prospettazione sarebbe inammissibile, perché di essa non si fa cenno
nel ricorso: tuttavia, anche considerandola come argomento difensivo,
attinente al problema degli effetti comunque riconducibili al
matrimonio contratto dal cittadino italiano all'estero, la sua
infondatezza emerge dalla constatazione che si risolve, per un verso,
nella riproposizione della questione di asserita incompatibilità con
l'art. 31 disp. prel. e, per altro verso, in un'evidente commistione
tra requisiti formali dell'atto, secondo, la "lex loci", e sostanziali
di esso, alla stregua del nostro ordinamento. La sentenza di questa
Corte n. 1304-90, citata dalle ricorrenti a sostegno della tesi
sostenuta, ne costituisce, in realtà, netta confutazione, ove si tenga
presente non soltanto che è stata resa in tema di indagine sulla
validità formale del matrimonio contratto dal cittadino all'estero e
di sanatoria di eventuali vizi di forma (in fattispecie, quindi, ben
diversa da quella oggetto del presente ricorso), ma anche - e
soprattutto - che, nell'affermare la necessità di un preventivo
riscontro dei requisiti minimi per la giuridica configurabilità del
matrimonio medesimo, tali requisiti ha chiaramente individuato nella
manifestazione della volontà, da parte di due persone di sesso
diverso, ad un ufficiale celebrante, in conformità all'orientamento
giurisprudenziale sopra ricordato e senza alcun riferimento ad altri
profili riguardanti l'ordine pubblico interno.
La questione, allora, non si configura diversamente da quella che -
come si è detto - va risolta alla luce di una corretta lettura degli
artt. 17, 26 e 31 disp. prel., 115 c.c. e 50 della legge sullo stato
civile: dovendosi richiamare, ad ulteriore conforto della soluzione
indicata, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui
anche il mero atto di celebrazione all'estero del matrimonio del
cittadino, nel rispetto delle forme previste dalla "lex loci" e
sussistendo i requisiti di stato e capacità delle persone, ben può
costituire prova della qualità di coniuge e dell'esistenza di un:
matrimonio immediatamente efficace nel nostro ordinamento, pur quando
si tratti di far valere un diritto ricollegato indirettamente a detta
qualità (cfr. Cass. 3599-90).
In conclusione, il ricorso va rigettato. Non v'è da provvedere sulle
spese della presente fase di legittimità, attesa la mancanza (per le
ragioni già espresse) di qualsiasi attività difensiva dell'intimata.
Inizio documento
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.