Esatto.
Art. 498.
Usurpazione di titoli o di onori.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente
porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o
impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario,
ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico
l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,
titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità
inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella
disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Parole introdotte dall’art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre
2005, n.272, convertito con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49
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________Arrivossi colà e sguainolli la mia spada________
profano anzi prof-ano ovvero buciodiculo professionista