2) La contravvenzione di cui sopra è stata suddivisa tra i condomini,
come spesa generale, ma ora mi chiedo se questo fosse stato corretto,
oppure se tale contravvenzione, non fosse di competenza esclusiva
dell'amministratore (che aveva omesso i lavori adeguati a garantire
l'integrità strutturale dell'edificio, essendo la facciata stata
dichiarata pericolante), perchè da qualche parte mi pare di avere
letto che l'amministratore dovrebbe rispondere in prima persona
civilmente e penalmente per inadempienze di questo tipo (dal momento
che sarebbe tenuto a provvedere alla manutenzione urgente ed
indifferibile del bene comune, indipendentemente dalla volontà di
risparmiare o meno dei condomini).
Grazie in anticipo a tutti.
Distinti saluti.
E se non ce l'ha il condomino, allora non ce l'ha nessun altro!
> 2) La contravvenzione di cui sopra è stata suddivisa tra i condomini,
> come spesa generale, ma ora mi chiedo se questo fosse stato corretto,
> oppure se tale contravvenzione, non fosse di competenza esclusiva
> dell'amministratore (che aveva omesso i lavori adeguati a garantire
> l'integrità strutturale dell'edificio, essendo la facciata stata
> dichiarata pericolante), perchè da qualche parte mi pare di avere
> letto che l'amministratore dovrebbe rispondere in prima persona
> civilmente e penalmente per inadempienze di questo tipo (dal momento
> che sarebbe tenuto a provvedere alla manutenzione urgente ed
> indifferibile del bene comune, indipendentemente dalla volontà di
> risparmiare o meno dei condomini).
>
E magari anche mettendo mano al suo portafoglio!
>E magari anche mettendo mano al suo portafoglio!
Ottenendo la disponibilità economica necessaria mediante decreto
ingiuntivo, ovviamente!
Ci siamo alzati male, eh, stamattina?
la documentazione la devi richiedere all'amministratore che non PUÕ
risponderti picche , dato che è solo un normale custode di atti di tua
proprietà.
>
> 2) La contravvenzione di cui sopra è stata suddivisa tra i condomini,
> come spesa generale, ma ora mi chiedo se questo fosse stato corretto,
> oppure se tale contravvenzione, non fosse di competenza esclusiva
> dell'amministratore (che aveva omesso i lavori adeguati a garantire
> l'integrità strutturale dell'edificio, essendo la facciata stata
> dichiarata pericolante), perchè da qualche parte mi pare di avere
> letto che l'amministratore dovrebbe rispondere in prima persona
> civilmente e penalmente per inadempienze di questo tipo (dal momento
> che sarebbe tenuto a provvedere alla manutenzione urgente ed
> indifferibile del bene comune, indipendentemente dalla volontà di
> risparmiare o meno dei condomini).
è stato deliberato di eseguire una manutenzione straordinaria e
l'amministratore nonostante avesse tutti i fondi e la nomina dell'impresa
non ha dato mandato per l'esecuzione degli stessi?
se sono sì a tutte le opzioni sei nel diritto di chiedere la responsabilità
dell'amministratore altrimenti no.
Distinti saluti.
Caro Italo.
1) L'art. 677 del codice penale cosi recita: "Omissione di lavori in
edifici o costruzioni che minacciano rovina. - Il proprietario di un
edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui
obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della
costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere
il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila (euro 154) a un milione ottocentomila (euro 929) (p. 434, 449;
c. 2053) (1).
La stessa sanzione si applica a chi (2), avendone l'obbligo, omette di
rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una
costruzione (p. 402).
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le
persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore
a lire seicentomila (euro 309)".
------
art. 677, Codice penale
Cass., 11-02-1985.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 677 c.p., per rovina deve intendersi non
solo il crollo improvviso o il disfacimento, verificatosi in periodo
piuttosto breve, dell'edificio o della costruzione nella loro totalità o
nella maggior parte, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di
questi; ne consegue che l'ipotesi criminosa ivi prevista sussiste non solo
nel caso in cui tutto l'edificio sia pericolante, ma anche quando si trovi
in pericolo una sua parte rilevante come l'intonaco, il cornicione, un
balcone, una finestra, un muro, che comportino rischio per l'incolumità
delle persone.
Cass., 22-04-1980.
La responsabilità del singolo condomino per la contravvenzione all'art. 677
c.p., può essere affermata solo quando il pericolo di rovina abbia avuto
origine nell'ambito della parte di edificio della quale il condomino stesso
è proprietario esclusivo, perché al compimento dei lavori delle parti comuni
debbono provvedere, secondo i casi, l'amministratore o l'assemblea dei
condomini, mentre ciascun condomino, per la disposizione dell'art. 1134
c.c., ha la facoltà e non l'obbligo di anticipare le somme necessarie per i
lavori urgenti.
Ne deriva che unico legittimato passivo in questo caso sia il Tuo
amministratore di condominio, con relativa notifica del verbale della
polizia nei suoi confronti. Mi pare pertanto corretta la risposta data dai
vigili, meno quella data dall'amministratore, dato poi che lo stesso ha
provveduto ad addossarVi la relativa sanzione. Che giustificazione ha dato?
2)
Cass., sez. I, 19-06-1996.
L'amministratore del condominio assume la qualità di destinatario dell'
intimazione sindacale ad eseguire i lavori necessari per rimuovere la
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, derivante dalla
minacciante rovina di parti comuni dello stabile, e di soggetto attivo del
reato di cui all'art. 677 c.p., dovendo egli attivarsi con la necessaria
urgenza, in forza dei poteri riconosciutigli dagli art. 1130 n. 3 e 4 e
1135, 2º comma, c.c., per l'eliminazione delle situazioni idonee a cagionare
la violazione del principio del neminem laedere; l'obbligo di rimuovere il
pericolo risorge in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per
comprovate ragioni (ad es.: indisponibilità dei fondi occorrenti o rifiuto
dell'assemblea, ovvero dei singoli condomini, di contribuire alla
costituzione del fondo spese), l'amministratore versi nell'impossibilità
materiale di adoperarsi allo scopo suindicato.
Cass., sez. II, 18-06-1996, n. 5613.
L'art. 1130 n. 4 c.c., che attribuisce all'amministratore del condominio il
potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre
agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella
parte comune, l'amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti
per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale
unitariamente considerato; pertanto rientra nel novero degli atti
conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art.
1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui
questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti,
vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita
alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad
agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti
comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.
1130. Attribuzioni dell'amministratore. - L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini (c. 1135 ss.) e
curare l'osservanza del regolamento di condominio (c. 1138);
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini (c. 1117);
3) riscuotere i contributi (c. 1123-1126) ed erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione
(c. 11293 , 1135 n. 3).
Le funzioni dell'amministratore sono esecutive e di governo: quelle
enunciate nella norma in esame sono le normali, ma potrebbero dall'assemblea
essere estese o limitate.
Si discuta se la responsabilità dell'amministratore sussista quando l'
amministratore non esegua le riparazioni urgenti, risponde positivamente la
Corte di Cassazione 76/2219 contraria la dottrina, Branca, per il quale la
responsabilità dell'amministratore sussisterebbe solo in quanto non avesse
tempestivamente informato l'assemblea. (Comm. Trabucchi Bianca, Il Diritto
Civile)
Cass., sez. I, 26-01-2001.
Negli edifici condominiali l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo
derivante dalla imminente o avvenuta rovina di parti comuni della
costruzione incombe sull'amministratore, pur potendo esso risorgere in via
autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali, l'
amministratore non possa adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria
urgenza.
Art. 30 - Fabbricati, muri e opere di sostegno (codice della strada)
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da
non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito
l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il
consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri
che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia
provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai
sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento,
addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade
ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i
fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno
per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la
costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo
promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei
lavori pubblici [1], su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per
le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del
presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e
a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove
strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a
carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di
eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi
si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e
3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 [2] a
lire 2.540.350 [2].
Cass., sez. I, 12-11-1999.
L'art. 30 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), il quale
prevede e sanziona in via amministrativa l'obbligo di conservazione dei
fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo
da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle
strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialità rispetto
alla contravvenzione prevista dall'art. 677 c.p., che punisce l'omissione di
lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina; detta seconda
disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio
rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con
riferimento alla «viabilità»; l'art. 677 c.p., inoltre, richiede che
trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina», mentre tale
condizione non è richiesta dall'art. 30 c.s.
sarebbe anche utile sapere che tipo di infrazione sia stata addebitata, se
quella relativa al CdS oppure quella prevista dal codice penale. Per questo
trovo legittimo da parte tua reclamare copia del verbale di contestazione.
Cass., sez. I, 29-04-1997.
La previsione incriminatrice dell'art. 677 c.p., incentrata sulla mera
omissione dell'obbligo di provvedere ai lavori occorrenti per rimuovere la
fonte di pericolo, prescinde dall'emissione di un provvedimento
amministrativo che accerti e formalmente notifichi all'obbligato la
necessità di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul
presupposto di fatto dell'obiettiva sussistenza di una minaccia di rovina
dell'immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una situazione di pericolo
per l'altrui incolumità.
Cass., sez. I, 03-10-1996.
L'obbligo di cui all'art. 677 c.p., in caso di mancanza di un
amministratore, grava sul proprietario (o sui proprietari) dell'edificio
condominiale (anche in virtù di quanto dispone l'art. 2053 c.c.), obbligo
che è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo,
essendo irrilevante sia l'origine del pericolo che la sua attribuibilità all
'obbligato o la sua derivazione da caso fortuito o da forza maggiore.
Cass., 11-04-1985.
In tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano
rovina, l'obbligo posto dall'art. 677 c.p. a carico del proprietario dell'
edificio o della costruzione ovvero di chi, per lui, è obbligato alla
conservazione ed alla vigilanza, è del tutto indipendente dalla causa che ha
determinato il pericolo, sicché questa è irrilevante, anche se non sia
attribuibile a colpa dell'obbligato o di altri e derivi da caso fortuito o
forza maggiore, quale un terremoto; la colpa di altri o la causa esterna può
incidere soltanto come impedimento all'esecuzione dei lavori, qualora
escluda la volontarietà dell'omissione di essi.
In conclusione mi pare evidente la responsabilità del Tuo amministratore in
proposito, come del fatto che la relativa sanzione sia stata ad esso
addebitata dai vigili urbani.
Resto a disposizione per quant'altro tu avessi bisogno e Ti porgo i miei più
cordiali saluti.
- Dott. Alberto Bozzo -
Che dire? Sono esterfatto per la completezza e puntualità della
risposta!
Anche se la mia domanda era solo diretta a prendere chiara coscienza
della questione (piuttosto che non sicuramente a far valere i miei
propri singoli diritti in merito al pagamento della quota a me
addebitata, non conveniente per l'esiguità della cifra in questione),
mi ha fatto estremamente piacere poter trovare così già selezionata
tanta documentazione.
Grazie moltissimo ancora.
Ciao
Ti conviene comunque fare una domanda scritta di accesso agli atti, ai sensi
della 241/90.
Per telefono è ovvio che ti neghino il tutto!
Ivano