sono uno studente di giurisprudenza a Ferrara ,ho provato l'esame di
diritto penale ma sono stato bocciato : ho studiato dal manuale di
Mantovani ma vuoi per colpa mia ,vuoi perchč non posso frequentare le
lezioni del mio professore , č risultato evidente che non ho capito
l'argomento.
Piů mi accanisco a trovare nuovi manuali e meno capisco!
Il professore mi ha letteralmente spiazzato quando mi ha proposto di
risolvere un caso pratico:
un gruppo di persone entra in banca con l'inetnto di fare una rapina :come
si configura la desistenza e il recesso per uno di concorrenti?
Ci sarŕ un santo che mi puň svelare l'arcano?
Di cuore grazie!
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La difficolta' non sta tanto nel configurare desistenza e recesso nel caso
proposto (e' infatti sin troppo semplice rispondere che desiste il
concorrente che se ne va a casa prima della rapina, mentre recede
attivamente il concorrente che impedisce agli altri di mettere a segno il
colpo) quanto nel coordinare la disciplina dei due istituti in questione
con le norme sul concorso di persone.
Nella materia concorsuale, infatti, vige il principio della pari
responsabilita': tutti i soggetti che abbiano concorso alla realizzazione
di un reato soggiacciono alla pena per questo prevista indipendentemente
dal ruolo assunto (salvo il c.d. contributo di minima importanza). In forza
di tale principio secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale la
desistenza volontaria ed il recesso attivo del concorrente non possono
essere valutati positivamente se il reato viene comunque portato a
consumazione, sia pure per effetto dell'attivita' degli altri compartecipi.
Piu' in particolare: laddove il contributo criminoso del concorrente sia
stato gia' fornito (ad esempio: chi doveva fare da autista ha gia'
accompagnato i complici sul luogo della rapina), questi non potrebbe
limitarsi ad eliminare gli effetti del proprio apporto personale (ad
esempio: tornarsene a casa e lasciare gli altri a piedi), dovendosi
viceversa attivare per impedire la commissione del reato ad opera dei
correi. Tale opinione e' anche frutto da un lato, di un'interpretazione
restrittiva dell'art. 56 c.p. - che presuppone che il reato dal quale si
desiste o si recede rimanga non consumato, mentre non e' tale il reato
portato a termine dagli altri concorrenti dopo la desistenza di uno di essi
- da un altro lato, di una rigida applicazione del principio del nesso
causale.
Ovviamente parte della dottrina critica questa impostazione, proponendo
quantomeno una differenziazione delle varie figure di concorrente, sotto il
profilo del differente apporto causale. Cosi', mentre per il determinatore
o istigatore (cioe' colui che ha fatto sorgere il proposito criminoso nei
correi) l'applicabilita' dell'art. 56 terzo comma sarebbe comunque da
subordinare alla mancata consumazione del reato, per il compartecipe si
dovrebbe verificare caso per caso se la commissione del reato sia stata o
meno agevolata dal contributo inizialmente fornito e successivamente
ritirato.
In bocca al lupo.
Mario.
p.s.: per e-mail togliere NOSPAM dal RP.
On 7 Jan 1998 16:33:53 +0100, "xxx" <x...@x.unive.it> wrote:
>
>sono uno studente di giurisprudenza a Ferrara ,ho provato l'esame di
>diritto penale ma sono stato bocciato : ho studiato dal manuale di
>Mantovani
Lo conosco bene e' il mio professore a Firenze
>ma vuoi per colpa mia ,vuoi perchè non posso frequentare le
>lezioni del mio professore , è risultato evidente che non ho capito
>l'argomento.
>Più mi accanisco a trovare nuovi manuali e meno capisco!
>Il professore mi ha letteralmente spiazzato quando mi ha proposto di
>risolvere un caso pratico:
>un gruppo di persone entra in banca con l'inetnto di fare una rapina :come
>si configura la desistenza e il recesso per uno di concorrenti?
>Ci sarà un santo che mi può svelare l'arcano?
>Di cuore grazie!
Beh se non tentiamo di darci una mano tra di noi!
Se vuoi puoi tenerti in contatto con me via email: sei il benvenuto.
Io ci provo, visto che lunedi' prossimo ho l'esame. Anzi pregherei
qualcuno, sicuramente piu' esperto di me, di correggere i miei
probabili errori.
Per quanto riguarda il concorso di persone, il rapinatore concorrente
deve contribuire alla commissione del fatto con una condotta
quantomeno agevolatrice (non per forza necessaria), apportando un
contributo materiale (es. partecipazione al fatto come "palo") o
almeno morale (rafforzamento dell'altrui proposito di commettere la
rapina).
Per quanto riguarda il dolo di concorso il concorrente deve avere la
coscienza e volonta' di cooperare nella commissione della rapina.
Per quanto riguarda il recesso non so francamente se e' configurabile
nel delitto di rapina, non essendo un reato di evento.
Forse nel caso in cui il concorrente si adopera per restituire il
maltolto prima che gli altri soggetti consolidino l'impossessamento
(sia nel caso di rapina propria, sia nel caso di rapina impropria)?
Ad ogni modo si ha recesso nel concorso quando il concorrente
impedisce il verificarsi dell'evento tenendo una condotta contraria a
quella di partecipazione che era auspicabile perche' questo si
realizzasse (ma questo penso tu lo avessi capito, avendo io soltanto
citato il 56.4 cp).
Passiamo alla desistenza:
Nel caso in cui il soggetto desistente abbia impedito la commissione
del delitto, la desistenza si configura solo per il concorrente in
questione che astendosi dal porre in essere il suo contributo ha
impedito il perfezionarsi dello stesso. Gli altri rispondono tutti, in
questo caso, di tentativo di rapina.
Nel caso in cui il concorrente non sia l'autore materiale del reato,
ma un semplice partecipe, per potersi configurare desistenza devono
essere eliminati tutti gli effetti partecipativi della condotta,
materiali (es. non fornire ai rapinatori le armi che aveva promesso) e
morali (elidere ogni tipo di psicologico negli esecutori del fatto,
es. eliminare l'effetto di rafforzamento del proposito criminoso
suscitato nei rapinatori dalla sua supposta condotta partecipativa).
Il reato di rapina si perfeziona con l'impossessamento della cosa
mobile (rapina propria) o con la violenza successiva alla sottrazione
della stessa (rapina impropria), posta in essere per poter assicurare
il possesso o l'impunita' (628 cp).
La desistenza per quanto riguarda il concorso nel delitto di rapina
propria ritengo sia configurabile quando il concorrente interrompe la
condotta partecipativa prima che si sia proceduto alla sottrazione
della cosa stessa. Egli non risponde di rapina, ma del reato
integrato dalla violenza eventualmente usata prima di desistere
(percosse, lesioni, ecc.).
Nel caso di rapina impropria invece la desistenza e' secondo me
configurabile prima di usare violenza personale o minaccia,
rispondendo pero' in questo caso il soggetto desistente di furto (se
e' avvenuta la sottrazione, l'impossessamento e la vis sia
strumentale solo per conseguire l'impunita'), se la rapina comunque si
perfeziona ad opera degli altri concorrenti.
Se non si perfeziona, perche' gli altri soggetti non riescono ad usare
la vis per conseguire il possesso, il soggetto desistenteche ha
partecipato solo alla sottrazione, ma non all'impossessamento e non ha
portato alcun tipo di vis contro alcuno, risponde (spero di non
sbagliare) di tentato furto, mentre gli altri di tentata rapina.
Sono bene accetti commenti e critiche sull'impostazione del mio
discorso, essendo anch'io uno studente e non avendo la competenza e
l'esperienza necessaria per risolvere con sicurezza il problema
presentato.
Grazie