"Crazylee" <crazyle...@libero.invalid> ha scritto nel messaggio
news:koaepi$al7$1...@tdi.cu.mi.it...
> MariLu wrote:
>> Vi chiedo: in base alla sentenza sopraindicata, l' avviso di
>> accertamento partito dal C. O. � da ritenersi nullo?
>
> Il C.O. di Pescara � legittimato ad emettere accertamenti ex art 41 bis
> dpr 600/73 da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
>
Non � che dubito di quello che dici ma la sentenza fa riferimento proprio
allo stesso dpr 600/1973, mi sembra strano che un provvedimento del
direttore dell' AdE valga piu' di una sentenza.
Hai questo provvedimento del direttore dell' AdE o un link ad esso?
L' art. da te citato � questo:
Art. 41-bis.((Accertamento parziale in base agli elementi segnalati
dall'anagrafe tributaria.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle
segnalazioni effettuate dal centro Informativo delle imposte dirette
risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un
reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il
reddito imponibile, possono limitarsi, in base agli elementi
predetti, ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibile.
Non si applica la disposizione dell'art. 44)).
Parla di "uffici delle impost"e su segnalazioni del centro informativo...per
uffici delle imposte io intendo quelli che GIA' HANNO UN POTERE IMPOSITIVO,
cio� gli uffici dell' AdE distrettuali di cui si riferisce nella sentenza da
me indicata, e non il C. O. di Pescara che dovrebbe avere una mera attivit�
di controllo e segnalazione.
Dove sbaglio, se sbaglio?