In fase di pignoramento presso terzi, la banca - terzo erogatore- ritiene in
forza dell' art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
modificato dall'art. 15, comma 2, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in
legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che "Le disposizioni in materia
di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
nonché l'articolo 11, commi 5, 6, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia
eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di
assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi
delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In
quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento
presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti
d'imposta
ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento
delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20per cento, secondo
modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate" di applicare alla fonte la ritenuta d'acconto del 20 % e quindi
pari ad euro 460 (20% di 2300,00euro)corrispondendo un importo pari ad euro
1840,00.
Il quesito che desidero porgere agli esperti del ng. di diritto è il
seguente.
Essendo le somme destinate a coprire le somme legali , ovvero essendo le
stesse destinate a girarsi ai legali, e non ricoprendo le medesime carattere
reddituale in capo al sottoscritto, sono ugualmente soggette a ritenuta
d'acconto?
E quindi io andrei a versare ai legali (che mi hanno assistito per la difesa
in Corte d' Appello e che sono diversi dai legali procedenti
all'espropriazione presso terzi)le somme al netto della ritenuta d'acconto e
pari ad euro 1840,00 e non quelle richiestemi dagli stessi e pari ad euro
2300,00?
Attendo Vostri chiarimenti, Grazie.
> Il quesito che desidero porgere agli esperti del ng. di diritto è il
> seguente.
> Essendo le somme destinate a coprire le somme legali , ovvero essendo le
> stesse destinate a girarsi ai legali, e non ricoprendo le medesime carattere
> reddituale in capo al sottoscritto, sono ugualmente soggette a ritenuta
> d'acconto?
>
Io ritengo di no.
Perché la ritenuta d'acconto del terzo opera solo in casi specifici
(come il reddito da lavoro autonomo) e quando il creditore può assumere
la veste di sostituto di imposta (in pratica un privato
senza partiva IVA non lo è).
> E quindi io andrei a versare ai legali (che mi hanno assistito per la difesa
> in Corte d' Appello e che sono diversi dai legali procedenti
> all'espropriazione presso terzi)le somme al netto della ritenuta d'acconto e
> pari ad euro 1840,00 e non quelle richiestemi dagli stessi e pari ad euro
> 2300,00?
Nel caso in cui venga applicata la ritenuta, sì.
Però, per completezza e correttezza è meglio fare qualche precisazione:
1. La liquidazione delle spese di lite da parte del giudice è una forma
di liquidazione del danno patrimoniale subìto: in pratica hai ragione ma
per ottenere il riconoscimento del tuo diritto hai dovuto pagare
l'avvocato che ti difendesse. Quindi il giudice decide l'ammontare di
quel danno che puoi chiedere al soggetto che ti ha costretto al
giudizio.
2. L'assistito ha stipulato con il suo difensore un contratto per la
prestazione professionale e la gestione degli interessi in gioco.
Possono aver predeterminato convenzionalmente il corrispettivo
economico, oppure no, ma in quest'ultimo caso il difensore potrà
chiedere quanto gli spetta sulla base di una tariffa predeterminata dal
Ministero (è il D.M. 127/2004). Può essere una somma diversa da quella
liquidata dal giudice.
3. Trattandosi di giudizio di secondo grado con legali diversi, la
liquidazione giudiziale delle spese riguarda entrambi i gradi del
giudizio (ma sul punto si dovrebbe leggere la sentenza) e, quindi,
comprende anche l'attività svolta in primo grado dal precedente
difensore.
Secondo me la cosa migliore è parlare con l'avvocato e vedere il da
farsi.
--
Gabriele Orlando - Avvocato in Palermo
In questo caso la situazione è un pochino piu' complessa .
Con ordine:
1) In relazione ad una causa del lavoro , il giudice di primo grado ha
condannato la soccombente a corrispondermi le retribuzioni e a rimborsarmi
per le spese legali sostenute. (la ditta ha regolarmente pagato e proposto
appello )
2) La Corte d'appello ha respinto l' opposizione e , confermando appieno il
primo grado , ha condannato la ditta a rifondermi anche le spese legali del
giudizio d'appello che supponiamo per comodità assommano ad euro 1.000 euro
(oltre a Spese generali , CAP e IVA )
3) La ditta diffidata al pagamento , non adempie e si rende necessario
precettarla -
4) Per comodità supponiamo che le spese complessive di precetto salgono ad
euro 1400 + iva
5) andiamo a pignoramento e senza conteggiare le ulteriori somme per l'atto,
la banca secondo l'ultima normativa deve effettuare le ritenute d'acconto.
Qui mi sovviente il dubbio .
In condizioni normali , come ben ricordi tu , la ritenuta d'acconto è
possibile solo quando il creditore è sostituto d' imposta (ovvero laddove
l'avvocato fosse stato nominato distrattario delle spese) diversamente
giacchè il giudice ha condannato la ditta a rimborsare direttamente a me
,questa non puo' applicare la ritenuta.
Senonchè la recente normativa in materia di pignoramente presso terzi,
impone alle banche di effettuare la ritenuta d' acconto anche quando il
creditore che pignora è persona fisica purche' le somme hanno natura
reddituale ...adesso per me , queste somme non hanno natura reddituale , ma
ogni singola somma è perfettamente giustificabile nelle voci che la
compongono e dovranno essere girate ai legali (i difensori dell'appello e
quelli che mi stanno assistendo nelle procedure esecutive)quindi io sarei
intenzionato a comunicare alla banca di non applicare la ritenuta (anche se
ho paura che un giorno un eventuale controllo della agenzia dell'entrate
possa applicarmi sanzioni).
Del resto se applicano le ritenute tutte intestate a me, io non posso andare
a scaricare la ritenuta dalla parcella dei legali , poichè non sono un
sostituto d'imposta - e quindi in fase di assegnazione delle somme pignorate
presumo che il giudice debba nominare che le somme vanno ai legali tizio
(per difesa corte appello)e caio (per esecuzione)in modo che la banca
applichi dette ritenute e le certifichi direttamente ai legali , in modo che
questi in sede di dichiarazione possano portare a conguaglio le ritenute
subite..
pensi sia fattibile questa comunicazione al giudice delle esecuzioni in sede
di assegnazione ?
grazie.
> pensi sia fattibile questa comunicazione al giudice delle esecuzioni in sede
> di assegnazione ?
Secondo me è possibile chiedere al giudice di esecuzione di indicare
nell'ordinanza che il credito ha natura risarcitoria e non legittima
pertanto la ritenuta.
Comunque, nella prassi che finora ho visto in studio, la banca stessa
chiede qualche informazione all'avvocato che può sempre attivarsi e
spiegare la situazione al responsabile.
Se poi la banca continua pronamente ad applicare la ritenuta, pazienza,
significa che l'avvocato dovrà indicarla in parcella e nella
dichiarazione dei redditi.
Infatti questo discorso non ha ricadute sulla parte assistita che ha il
solo obbligo di versare quanto dovuto per le prestazioni svolte in suo
favore.