Successivamente a questa disavventura capitatale nel '93 ha avuto 2 o 3
richieste di pagamento del debito da società di recupero crediti che
hanno acquistato il credito dalla società originaria, l'ultima delle
quali nel 2000. Le richieste sono sempre state rintuzzate mediante
lettera di un'avvocato (non so se invocando la nullità del contratto o
per quale altro motivo), cui non è seguito mai nulla se non la cessione
del credito ad altra società.
come dicevo all'inizio, a distanza di 9 anni dall'ultima richiesta e
circa 16 dall'evento originario arriva un'altra lettera chiedendo i
soldi indietro.
lei non ha più nulla relativamente a questi eventi (lettere,
corrispondenza ecc.)
la domanda è se può dormire sonni tranquilli oppure se deve fare qualcosa.
Grazie
se non sbaglio (e se sbaglio qualcuno mi corregga), i debiti cadono in
prescrizione dopo 5 anni semprechè non sia stato interrotto il periodo
Se alle lettere inviate nel 2000 non c'è stata ulteriore risposta, consiglia
alla tua amica di citare il recupero crediti per molestia :-))
--
Saluti
Bruno
Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono
per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
§ 2 Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e
seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è
verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni
specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla
prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al
risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi
con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile.
Art.2948 Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al
portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751,
2118 e seguenti).
Art. 2949 Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali,
se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai
creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge
(2394, 2487).
Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della
provvigione (1755).
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione
(1737) e dal contratto di trasporto (1678).
Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di
dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso
di dieci anni.
§3 Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per
l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso
termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955 Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a
mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non
superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per
il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella
loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
superiori al mese (2099);
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il
rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo
più lungo di un mese.
--
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
ti ringrazio ma... quale vale?
prescrizione ordinaria? oppure l'art. 2955 considerando che il contratto
era tra la mia amica (nel ruolo di alunna) e una scuola?
oppure vale ancora un altro caso e quindi si può confermare quanto
diceva Bruno (5 anni)?
Grazie
> >
> > Art. 2946 Prescrizione ordinaria
> >
> > Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono
> > per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
> >
> > Art. 2955 Prescrizione di un anno
> >
> > Si prescrive in un anno il diritto:
> >
> > 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a
> > mesi o a giorni o a ore;
> >
> > 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non
> > superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
> >
> > 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per
> > il prezzo della pensione e dell'istruzione;
> >
> ti ringrazio ma... quale vale?
> prescrizione ordinaria? oppure l'art. 2955 considerando che il contratto
> era tra la mia amica (nel ruolo di alunna) e una scuola?
Ho lo stesso dilemma anche se penso che il 2955 e' applicabile a lezioni
private mentre un corso in una struttura potrebbe rientrare nell'ordinaria
di 10 anni.
> oppure vale ancora un altro caso e quindi si può confermare quanto
> diceva Bruno (5 anni)?
Non trovo nessun appiglio relativamente ai 5 anni.
ciaofelix:-)
>come dicevo all'inizio, a distanza di 9 anni dall'ultima richiesta e
>circa 16 dall'evento originario arriva un'altra lettera chiedendo i
>soldi indietro.
Quindi la lettera e nei termini (la prescrizione in questo caso è
quella ordinaria decennale) e dalla lettera ripartono altri 10 anni.
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Specie se alla lettera ha risposto con avvocato e via raccomandata.
Se ignorava e la lettera non era raccomandata RR adesso era prescritto
il tutto. :D
>Specie se alla lettera ha risposto con avvocato e via raccomandata.
Non importa che abbia scritto l'avvocato; basta la raccomandata.
> Non importa che abbia scritto l'avvocato; basta la raccomandata.
Se per questo bastava una semplice lettera ordinaria..
non so l'ultima lettera dell'avvocato come sia stata spedita, ma
l'ultima lettera che ha ricevuto lei non aveva alcuna ricevuta di
ritorno, era posta prioritaria, che io sappia questa modalità conta poco
o nulla.
>Se per questo bastava una semplice lettera ordinaria..
Teoricamente, ma la vedo dura provare che è stata ricevuta
Se vi è stata la sottoscrizione al corso mediante la compilazione di
formulario/modulo di iscrizione, la prescrizione è sicuramente quella
ordinaria di dieci anni.
Quanto alla forma in cui è stato richiesto il pagamento (lettera
raccomandata o posta prioritaria, ha molta importanza così come
l'eventuale riferimento all'interruzione dei termini di prescrizione o
meno, ovvero l'applicazione di more e interessi).
Potrebbe anche essere eccepita la modalità di iscrizione la corso e
quali tipi di clausole vessatorie sussistevano nel contratto, ma senza
la visione del contratto originario appunto, è difficilissimo poter
aiutare se non facendo mere ipotesi.
Consiglio vivamente di rivolgersi ad un legale o l'iscrizione ad una
associazione dei consumatori che per tramite di un loro legale che
contatti il collega che tutela la società creditrice e verifichi se
sussitono le ipotesi creditrici di controparte, su quali basi
probatorie viene richiesto il pagamento del corso (se effettivamente
la prima lezione era gratuita) e se la somma richiesta è realmente
dovuta.
Cordialità
Walter
>> Se per questo bastava una semplice lettera ordinaria..
>
> Teoricamente, ma la vedo dura provare che č stata ricevuta
Basta produrla...
> Basta produrla...
Sě, ma dovrebbe produrla chi l'ha ricevuta, che in questo
caso sarebbe il soggetto che ha interesse a dire
che _non_ l'ha ricevuta.
m.
Ma perché rispondete senza conoscere la questione in fatto?
cito:
nel '93 ha avuto 2 o 3 richieste di pagamento del debito da società di
recupero crediti [...] l'ultima delle quali nel 2000. Le richieste sono
sempre state rintuzzate mediante lettera di un'avvocato [...]
sonni tranquilli non direi... se sono pochi euro, secondo me non
succedera' nulla ma se la cifra nel frattempo e' salita, allora e'
probabile che il nuovo creditore si attivi per riscuotere la cifra,
magari con degli argomenti un po' piu' convincenti di una lettera...
a questo punto pero', "perso per perso" ti conviene aspettare
che ti inviino nuove comunicazioni e vedi un po' come si mette...
Non hanno nessun valore le lettere inviate dall'avvocato se poi
non c'e' stato riscontro...
alberto