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si può cancellare ai sensi dell'art.309 c.p.c. un ricorso avverso una sanzione amministrativa (autovelox)?

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L.A.

unread,
Jul 24, 2006, 9:15:58 AM7/24/06
to
come in oggetto.
ma è possibile che un giudice di pace, non comparendo nessuno in un giudizio
avente ad oggetto opposizione a verbale elevato per un autovelox, dispone la
cancellazione della causa dal ruolo ??
Grazie a chi saprà darmi la risposta in base alla normativa vigente.

Tex29

unread,
Jul 24, 2006, 11:30:42 AM7/24/06
to

"L.A." <pape...@paperopoli.usa.net> ha scritto nel messaggio
news:44c4c810$0$47967$4faf...@reader3.news.tin.it...

> come in oggetto.
> ma è possibile che un giudice di pace, non comparendo nessuno in un
> giudizio avente ad oggetto opposizione a verbale elevato per un autovelox,
> dispone la cancellazione della causa dal ruolo ??

Tutto è possibile, innanzi a un magistrato: figuriamoci se quest'ultimo è
non professionale.
Che sia anche conforme a legge è viceversa discutibile, dovendo in tal caso,
mi pare, il GdP decidere il ricorso in base alla documentazione addotta
dall'opponente e a quella depositata dall'amministrazione nei termini di cui
al secondo comma Art. 23 L. 689/81 (articolo che ben avresti potuto leggere)
Sul punto vi sono state ben due sentenze della Consulta (che pure ben
avresti potuto leggere); ma anche prima di esse, la cancellazione dal ruolo
non era prevista, dovendo il giudice convalidare con ordinanza il
provvedimento opposto.

Se peraltro il GdP ha cancellato, ma non estinto, a naso dovresti poter
riassumere (ma non mi sono mai posto il problema rispetto a quel rito).

--
Ciao,
Francesco
Risposte solamente sul newsgroup

alcibiade

unread,
Jul 24, 2006, 11:38:37 AM7/24/06
to
Tex29 wrote:

> Che sia anche conforme a legge è viceversa discutibile, dovendo in tal
> caso, mi pare, il GdP decidere il ricorso in base alla documentazione
> addotta dall'opponente e a quella depositata dall'amministrazione nei
> termini di cui al secondo comma Art. 23 L. 689/81 (articolo che ben
> avresti potuto leggere) Sul punto vi sono state ben due sentenze della
> Consulta (che pure ben avresti potuto leggere); ma anche prima di esse, la
> cancellazione dal ruolo non era prevista, dovendo il giudice convalidare
> con ordinanza il provvedimento opposto.


Hai ragione, Tex. Tuttavia è prassi giurisprudeniale (seguita anche quando
le opposizioni a O.I. erano decise dai pretori) applicare il 309, sulla
scorta di un'idea stramba tale per cui valgono le norme generali sul
processo civile.

Allo stesso modo, mi è capitato di vedere, sempre in questo rito, che ti
fissano udienza per precisazione delle conclusioni.

Che dire, poi, della lettura del dispositivo? Tirano di solito a non farla.
Quan do gli dici che se non la fanno, la sentenza è nulla, allora ti
fissano nuova udienza solo per la lettura dello stesso.

L.A.

unread,
Jul 24, 2006, 12:06:22 PM7/24/06
to

"Tex29" <tex...@address.invalid> ha scritto nel messaggio
news:ea2p3f$fs1$1...@area.cu.mi.it...

>
> "L.A." <pape...@paperopoli.usa.net> ha scritto nel messaggio
> news:44c4c810$0$47967$4faf...@reader3.news.tin.it...
>> come in oggetto.
>> ma è possibile che un giudice di pace, non comparendo nessuno in un
>> giudizio avente ad oggetto opposizione a verbale elevato per un
>> autovelox, dispone la cancellazione della causa dal ruolo ??
>
> Tutto è possibile, innanzi a un magistrato: figuriamoci se quest'ultimo è
> non professionale.
> Che sia anche conforme a legge è viceversa discutibile, dovendo in tal
> caso, mi pare, il GdP decidere il ricorso in base alla documentazione
> addotta dall'opponente e a quella depositata dall'amministrazione nei
> termini di cui al secondo comma Art. 23 L. 689/81 (articolo che ben
> avresti potuto leggere)

infatti l'ho letto; probabilmente è il GdP che non ha mai letto la norma.


> Sul punto vi sono state ben due sentenze della Consulta (che pure ben
> avresti potuto leggere);

queste non le conosco: me le potresti indicare tu?

> ma anche prima di esse, la cancellazione dal ruolo non era prevista,
> dovendo il giudice convalidare con ordinanza il provvedimento opposto.
>
> Se peraltro il GdP ha cancellato, ma non estinto, a naso dovresti poter
> riassumere (ma non mi sono mai posto il problema rispetto a quel rito).
>

infatti in tal caso ci sarebbe un anno per riassumere il giudizio; cosa che
si dovrebbe fare stante così le cose...
ma, ribadisco, la legge (e non la prassi di alcuni Gdp) prevede la
"cancellazione" nei giudizi ex lege 689/81 ??

Tex29

unread,
Jul 24, 2006, 12:07:16 PM7/24/06
to

"alcibiade" <alci...@alcibiade.it> ha scritto nel messaggio
news:44c4e861$0$47957$4faf...@reader3.news.tin.it...

> Tex29 wrote:
>
>> Che sia anche conforme a legge è viceversa discutibile, dovendo in tal
>> caso, mi pare, il GdP decidere il ricorso in base alla documentazione
>> addotta dall'opponente e a quella depositata dall'amministrazione nei
>> termini di cui al secondo comma Art. 23 L. 689/81 (articolo che ben
>> avresti potuto leggere) Sul punto vi sono state ben due sentenze della
>> Consulta (che pure ben avresti potuto leggere); ma anche prima di esse,
>> la
>> cancellazione dal ruolo non era prevista, dovendo il giudice convalidare
>> con ordinanza il provvedimento opposto.
>
>
> Hai ragione, Tex. Tuttavia è prassi giurisprudeniale (seguita anche quando
> le opposizioni a O.I. erano decise dai pretori) applicare il 309, sulla
> scorta di un'idea stramba tale per cui valgono le norme generali sul
> processo civile.

Ah.
Il rito fiorentino prevede che il GdP convalidi, senza neppure esaminare il
ricorso e indipendentemente dal fatto che la P.A. abbia depositato i
documenti, in ispregio alla consulta.
Sempre in base al rito fiorentino, il rigetto del ricorso normalmente
comporta la condanna alle spese di soccombenza per il grado: pronuncia un
po' bizzarra ove la P.A. si sia costituita a mezzo di funzionari, e non
abbia richiesto né documentato spesa alcuna.
A La Spezia, invece, hanno accolto il ricorso pur andando deserta l'udienza
(qualcuno mandò un comico fax) mentre a Venezia, pur essendo personalmente
presente la trasgressoressa (immagina chi), il GdP ha rinviato per
consentire al difensore di presenziare (immagina chi fosse il difensore,
quanta voglia avesse di andare a discutere la cosa e quanta voglia ha di
presenziare al rinvio).

> Allo stesso modo, mi è capitato di vedere, sempre in questo rito, che ti
> fissano udienza per precisazione delle conclusioni.

Qui forse siamo nel campo della mera irregolarità. Ma sono fermamente
consapevole di non essere giusto e buon misuratore del vizio procedurale:
anche l'omessa lettura del dispositivo mi parrebbe mera irregolarità e la
distinzione - di ciò sono incrollabilmente convinto - attinge la sua ratio
dall'intervento del flogisto.

> Che dire, poi, della lettura del dispositivo? Tirano di solito a non
> farla.
> Quan do gli dici che se non la fanno, la sentenza è nulla, allora ti
> fissano nuova udienza solo per la lettura dello stesso.

Guarda, ho qui tra le mani una curiosa sentenza di Tribunale (sempre
relativa ad opposizione ex art. 22, con il Comune assistito da un avvocato)
che risulta 'depositata in cancelleria' il giorno dell'udienza ma non fa
menzione della lettura del dispositivo, peraltro in concreto non effettuata.
Chissà se sarebbe nulla pei nomofilattici principi.
Notevole anche il dispositivo, con il quale il giudice "rigetta
l'opposizione e pone a carico del ricorrente le spese del presente
procedimento".
Quali e quante spese, evidentemente, non è dato sapere. Ma non credo che una
pronuncia di condanna generica possa giovare più di tanto a controparte
(almeno io avrei forti remore ad introdurre separato giudizio per il
quantum).
Insomma, checché ne dica il giudice pavento che l'avvocato del comune
debbano pagarselo i contribuenti salvo che la P.A. abbia voglia d'impugnare.

Tex29

unread,
Jul 24, 2006, 12:10:33 PM7/24/06
to

"L.A." <pape...@paperopoli.usa.net> ha scritto nel messaggio
news:44c4f000$0$47960$4faf...@reader3.news.tin.it...

>> Sul punto vi sono state ben due sentenze della Consulta (che pure ben
>> avresti potuto leggere);
>
> queste non le conosco: me le potresti indicare tu?

507/95 e 534/09

alcibiade

unread,
Jul 24, 2006, 12:39:54 PM7/24/06
to
Tex29 wrote:

> pavento che l'avvocato del comune
> debbano pagarselo i contribuenti salvo che la P.A. abbia voglia
> d'impugnare.

"paventi" ovviamente in qualità di contribuente :-)

Tex29

unread,
Jul 24, 2006, 12:41:51 PM7/24/06
to

"alcibiade" <alci...@alcibiade.it> ha scritto nel messaggio
news:44c4f6bd$0$35084$4faf...@reader4.news.tin.it...

In entrambe le vesti: non riesco mai a dispiacermi quando un mio cliente è
convenuto in giudizio.

alcibiade

unread,
Jul 24, 2006, 12:49:27 PM7/24/06
to
Tex29 wrote:

> anche l'omessa lettura del dispositivo mi parrebbe mera irregolarità


mai approfondit il problema, per quanto riguarda le opposizione a O.I.

Assicuroti tuttavia che l'omessa lettura del dipositivo nei procedimenti
elettorali è causa di (utile) impugnazione della sentenza.

Tex29

unread,
Jul 24, 2006, 1:31:04 PM7/24/06
to

"alcibiade" <alci...@alcibiade.it> ha scritto nel messaggio
news:44c4f8fb$0$15865$4faf...@reader2.news.tin.it...

> Tex29 wrote:
>
>> anche l'omessa lettura del dispositivo mi parrebbe mera irregolarità
>
>
> mai approfondit il problema, per quanto riguarda le opposizione a O.I.

Perché sei un guidatore diligente, a differenza del sottoscritto e della di
lui fanciulla; o quantomeno dai un più consono valore al tuo tempo, evitando
di opporre incontestabili accertamenti al solo scopo di ingolfare l'apparato
punitivo.

Ragionando, evidentemente, a contrario dal mio pensiero, la nomofilattica
(cui va la mia sempiterna Osservanza) ritiene che la lettura "risponde
all'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione
alla data dell'udienza di discussione, per assicurare alle parti l'immediata
conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilità del
medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione", e ne ricava
(financo a sezioni unite) motivo di nullità tanto per le opposizioni a O.I.,
quanto nel rito lavoro.

Pur sostenendo, in privato, la tesi che qualsivoglia negligenza del giudice
debba essere punita (non solo con la nullità ma) con sanzioni corporali e
responsabilità patrimoniale, de jure condito la tesi della nullità non mi
convince, non essendo la sanzione prevista dalla legge e non parendomi così
immediato che una sentenza il cui dispositivo sia depositato anziché letto
"manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello
scopo" [art. 156 cpc].

Non che ciò mi renda meno Osservante, beninteso.

L.A.

unread,
Jul 25, 2006, 9:43:12 AM7/25/06
to

"Tex29" <tex...@address.invalid> ha scritto nel messaggio
news:ea2re6$kc9$1...@area.cu.mi.it...

534/09 ??


Tex29

unread,
Jul 25, 2006, 9:49:18 AM7/25/06
to

"L.A." <pape...@paperopoli.usa.net> ha scritto nel messaggio
news:44c62035$0$30250$4faf...@reader1.news.tin.it...

> 534/09 ??

/90.

--

Ciao,
Francesco
Risposte solamente sul newsgroup

(ti pesa poco il culo, eh, a te)

L.A.

unread,
Jul 25, 2006, 9:55:02 AM7/25/06
to

"Tex29" <tex...@address.invalid> ha scritto nel messaggio
news:ea57hf$n9n$1...@area.cu.mi.it...

>
> "L.A." <pape...@paperopoli.usa.net> ha scritto nel messaggio
> news:44c62035$0$30250$4faf...@reader1.news.tin.it...
>
>> 534/09 ??
>
> /90.
>


beh, si tratta comunque di questioni attinenti alla PRIMA udienza.
Ma cosa succede quando, presente il ricorrente e successivamente RINVIATA la
causa, il ricorrente non si presenta all'udienza successiva?
si rinvia ex art.309 e poi si cancella? oppure il giudice anche sull'assenza
del ricorrente decide?


Tex29

unread,
Jul 25, 2006, 10:22:07 AM7/25/06
to

"L.A." <pape...@paperopoli.usa.net> ha scritto nel messaggio
news:44c622b9$0$30236$4faf...@reader1.news.tin.it...

In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la disposizione di cui
all'art. 23, comma 5, l. 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui se
l'opponente ingiustificatamente non compare alla prima udienza il
provvedimento opposto viene convalidato - ha natura di norma speciale e non
è estensibile ad ipotesi diverse da quella in essa espressamente
considerata; pertanto, qualora l'opponente, ritualmente comparso alla prima
udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare il
provvedimento impugnato ma definire il giudizio nei modi previsti dalle
norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado.

Cassazione civile, sez. III, 13 dicembre 2000, n. 15747

Al giudizio di opposizione regolato dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981
n. 689, si applicano, per gli aspetti non specificamente regolati dalla
legge speciale, le norme poste per il processo pretorile ordinario. Da ciò
consegue che il pretore, nel caso di mancata comparizione dell'opponente ad
un'udienza successiva alla prima, non può convalidare l'ordinanza -
ingiunzione dichiarare improcedibile il ricorso ed estinto il procedimento.

Cassazione civile, sez. I, 21 settembre 1998, n. 9439

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolato dagli art.
22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, il pretore nel caso di mancata
comparizione della parti ad un'udienza successiva alla prima non può
convalidare l'ordinanza - ingiunzione ma deve applicare la disciplina
dettata dall'art. 309 c.p.c. astenendosi da qualsiasi pronunzia nel merito.

Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 1996, n. 5123

Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa è disciplinato, per gli aspetti non regolati dagli art. 22 e
23 della l. 24 novembre 1981 n. 689, dalle norme poste per il processo
pretorile ordinario, alle quali occorre far ricorso per desumere la
disciplina delle parti non regolate dai citati articoli, fra le quali va
incluso anche l'art. 309 c.p.c..

Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 1994, n. 7832

L.A.

unread,
Jul 25, 2006, 2:59:38 PM7/25/06
to

"Tex29" <tex...@address.invalid> ha scritto nel messaggio
news:ea59et$r3m$1...@area.cu.mi.it...

molto esaustivo; grazie.


Tex29

unread,
Jul 25, 2006, 3:43:04 PM7/25/06
to

"L.A." <pape...@paperopoli.usa.net> ha scritto nel messaggio
news:44c66a1d$0$30253$4faf...@reader1.news.tin.it...
...
> molto esaustivo; grazie.

A chi la invio la notula?

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