Il 03/12/2014 11:50, DaviDe ha scritto:
> Ringrazio tutti per le risposte, sto ancora indagando perché una soluzione
> ci deve pur essere.
>
> Può essere vero che il codice della strada non dica che le persone
> trasportate sull'autocarro debbano essere dipendenti del proprietario del
> mezzo, ma c'è scritto che devono essere addette all'uso o al trasporto delle
> cose trasportate.
>
> Il problema è che se il proprietario e guidatore, medesima persona, è un
> soggetto privato, le cose trasportate sono considerate sue personali e
> solamente lui è l'addetto al carico/scarico/uso/ecc. Nessun altro soggetto
> viene considerato di aiuto al carico, anche se si trasportasse un pesante
> divano e l'amico a fianco, senza ombra di dubbio, è d'aiuto allo scarico.
>
> Mi farebbe piacere avere i riferimenti di questa circolare a cui fai
> riferimento per poterla consultare.
Ciao.
la circolare l'ho trovata è la n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14
luglio 2006e Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
In pratica parlando dell'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
trattenuta dei bimbi entra nel merito della presenza di bambini su di un
autocarro. Nello specifico il codice della strada prevede dei sistemi di
ritenuta per i bambini che viaggiano su autocarri per poi praticamente
vietarne la presenza con l'art.54.
Questa circolare chiarisce che i bimbi non possono prendere posto sugli
autocarri nonostante il codice della strada abbia previsto dei sistemi
di ritenuta per loro proprio su questi mezzi, il punto in oggetto è
questo: "...Conformemente alla regolamentazione generale europea, la
disciplina sopraindicata riguarda anche il trasporto dei bambini sugli
autocarri di cui alle categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale
previsione, tuttavia, deve essere posta in relazione con l’art. 54,
comma 1, lett. d), e con l’art. 82 C.d.S. che, a bordo degli
autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all'uso
o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi
di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al
trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali
veicoli..."
Poi dovrebbe esserci una circolare del Ministero dell'Interno, la prot.
n.M/2413-38 del 28 gennaio 1999, che però non riesco a reperire
velocemente su internet che dovrebbe (dico dovrebbe perché non l'ho
letta personalmente, ma la trovo citata in altri articoli che parlano
dell'argomento) indicare come sanzionabile la presenza di una passeggero
a "titolo di amicizia e cortesia" su un autocarro, in quanto l'autocarro
è destinato al trasporto di cose e non di persone. Pertanto gli unici
passeggeri ammessi devono essere per l'appunto funzionali alle cose
trasportate (addette al loro uso o trasporto).
Detto questo e stabilito che la legge non è chiarissima (a parte per il
discorso dei bambini), io credo che se viene fermato un furgone con un
passeggero adulto non sia difficile sostenere che sarà di aiuto al
carico/scarico di merce (indipendentemente dalla proprietà della
medesima), certa era invece la sanzione quando qualche anno fa
consentivano l'immatricolazione di tanti SUV come autocarri che poi
venivano utilizzati come autovetture quali erano.
Ciao
Vig