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sentenza cassazione .. qualcuno mi aiuta ??

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karisma

unread,
Feb 2, 2007, 11:22:12 AM2/2/07
to
C'e' una sentenza di cassazione che mi interessa ma non riesco in nessun
modo a trovarla su internet...
gli estremi che ho trovato sono : 43737 (!?) deve essere del 2001,
e' della II sezione penale, riguarda l'articolo 639 del codice penale.
E' evidente che negli estremi ci deve essere qualche errore...

P.S. sono un privato cittadino, non studio legge ne tantomeno faccio
l'avvocato, altrimenti era ovvio che avrei dovuto dotarmi della banca
dati delle sentenze..

Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi
ciao ciao karisma


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

Ellesse®

unread,
Feb 2, 2007, 12:33:56 PM2/2/07
to

"karisma" <kari...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:a8f38fb475c9e2bafed...@mygate.mailgate.org...

> C'e' una sentenza di cassazione che mi interessa ma non riesco in nessun
> modo a trovarla su internet...
> gli estremi che ho trovato sono : 43737 (!?) deve essere del 2001,
> e' della II sezione penale, riguarda l'articolo 639 del codice penale.
> E' evidente che negli estremi ci deve essere qualche errore...
>
> P.S. sono un privato cittadino, non studio legge ne tantomeno faccio
> l'avvocato, altrimenti era ovvio che avrei dovuto dotarmi della banca
> dati delle sentenze..
>
> Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi
> ciao ciao karisma
>
neppure l'anno mipare corretto:
ci vanno vicino
Cassazione penale , sez. II, 01 dicembre 2005, n. 2337

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste
nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui
non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p.,
infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto
tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia
entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza
del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato
di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato
nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione
del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità,
escludendo la eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni
richieste per l'assegnazione, circostanza che può valere a fini
amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo
penalistico).

e poi

Cassazione penale , sez. II, 10 maggio 2002, n. 22370

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue, sotto il
profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento
previsto dall'art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione
della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne
impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un
intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa
stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale
della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da
affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (In applicazione di tale
principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento
lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura,
siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente
rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale
dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la
protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).

bye Ellesse


Alex1

unread,
Feb 2, 2007, 12:30:17 PM2/2/07
to

"karisma" <kari...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:a8f38fb475c9e2bafed...@mygate.mailgate.org...
> C'e' una sentenza di cassazione che mi interessa ma non riesco in nessun
> modo a trovarla su internet...
> gli estremi che ho trovato sono : 43737 (!?) deve essere del 2001,
> e' della II sezione penale, riguarda l'articolo 639 del codice penale.
> E' evidente che negli estremi ci deve essere qualche errore...
>
> P.S. sono un privato cittadino, non studio legge ne tantomeno faccio
> l'avvocato, altrimenti era ovvio che avrei dovuto dotarmi della banca
> dati delle sentenze..
>
> Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi
> ciao ciao karisma

Posta cosě la domanda č un po' come chiedere: "per andare dove devo andare,
dove devo andare"? :-))))) Comunque, dalla velocissima ricerca che ho fatto,
non mi risulta che la sez II abbia emesso sentenze relative al 639 c.p. nel
2001 e nessuna con quel numero fino al 2006


karisma

unread,
Feb 2, 2007, 12:51:30 PM2/2/07
to
Alex1 ha scritto :

>
>
> Posta cosě la domanda č un po' come chiedere: "per andare dove devo andare,
> dove devo andare"? :-))))) Comunque, dalla velocissima ricerca che ho fatto,
> non mi risulta che la sez II abbia emesso sentenze relative al 639 c.p. nel
> 2001 e nessuna con quel numero fino al 2006

... effettivamente... hai ragione tu...
allora, visto che gli estremi sono sbagliati ti confermo che la sentenza
riguarda l'articolo 639 c.p. (su questo sono sicura!!) a questo punto
mettiamo in discussione anche l'anno .. !!! Comunque dovrebbe riguardare
gli animali domestici incustoditi e il relativo "imbrattamento" che
ne deriva. (non mi prendere per pazza)
grazie a chi mi sta aiutando e a chi mi aiutera'

Alex1

unread,
Feb 2, 2007, 1:17:02 PM2/2/07
to

"karisma" <kari...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:10015f06c61c57fabbe...@mygate.mailgate.org...
> Alex1 ha scritto :
>>
>>
>> Posta così la domanda è un po' come chiedere: "per andare dove devo
>> andare,
>> dove devo andare"? :-))))) Comunque, dalla velocissima ricerca che ho
>> fatto,
>> non mi risulta che la sez II abbia emesso sentenze relative al 639 c.p.
>> nel
>> 2001 e nessuna con quel numero fino al 2006
>
> ... effettivamente... hai ragione tu...
> allora, visto che gli estremi sono sbagliati ti confermo che la sentenza
> riguarda l'articolo 639 c.p. (su questo sono sicura!!) a questo punto
> mettiamo in discussione anche l'anno .. !!! Comunque dovrebbe riguardare
> gli animali domestici incustoditi e il relativo "imbrattamento" che
> ne deriva. (non mi prendere per pazza)
> grazie a chi mi sta aiutando e a chi mi aiutera'
> ciao ciao karisma


Non è possibile che esista una sentenza relativa al 639 c.p. per fatti come
quelli da te descritti. L'art. 639 c.p. prevede un delitto e, salvo che non
si voglia imputare il cane o altra bestia, è impossibile che un essere umano
risponda per il fatto punito da detto articolo sempre che non si prenda in
considerazione la possibilità di un accordo interspecie:-)))
Non è che per caso l'art. in questione è il 636 c.p.? infatti qualora le o
la bestia si introduca nel fondo altrui e li lasci qualche ricordino è
plausibile che l'autore del fatto materiale risponda del delitto quantomeno
sotto il profilo del dolo eventuale e di conseguenza potrebbe essere
ritenuto ritenuto responsabile per i danni?

karisma

unread,
Feb 3, 2007, 9:12:06 AM2/3/07
to
Alex1 scrive :


> Non è possibile che esista una sentenza relativa al 639 c.p. per fatti come
> quelli da te descritti. L'art. 639 c.p. prevede un delitto e, salvo che non
> si voglia imputare il cane o altra bestia, è impossibile che un essere umano
> risponda per il fatto punito da detto articolo sempre che non si prenda in
> considerazione la possibilità di un accordo interspecie:-)))
> Non è che per caso l'art. in questione è il 636 c.p.? infatti qualora le o
> la bestia si introduca nel fondo altrui e li lasci qualche ricordino è
> plausibile che l'autore del fatto materiale risponda del delitto quantomeno
> sotto il profilo del dolo eventuale e di conseguenza potrebbe essere
> ritenuto ritenuto responsabile per i danni?

vai a leggere un po' qua !! Sara' una bufala ???

http://www.petnews.it/0112/gatti407.htm

Mi sembra di capire che la sentenza dice (se esiste!!) che il padrone e'
responsabile solo per il fatto che non impedisce all'animale di farlo
!!!

Alex1

unread,
Feb 5, 2007, 3:13:12 AM2/5/07
to

"karisma" <kari...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:7348cc41f5cb465f610...@mygate.mailgate.org...

Si vede che anche gli autori del sito l'hanno fatta fuori dal vaso:-))))
Come puoi vedere la fattispecie parrebbe rientrare nella previsione di cui
all'art. 636 c.p. che recita: [Introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo]
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo
altrui e' punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o
in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della
reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a
quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli
animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.


karisma

unread,
Feb 5, 2007, 9:04:10 AM2/5/07
to
Alex1 ha scritto :


> Si vede che anche gli autori del sito l'hanno fatta fuori dal vaso:-))))
> Come puoi vedere la fattispecie parrebbe rientrare nella previsione di cui
> all'art. 636 c.p. che recita: [Introduzione o abbandono di animali nel
> fondo altrui e pascolo abusivo]
> Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo
> altrui e' punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.
> Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o
> in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della
> reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a
> quattrocentomila.
> Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli
> animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la
> reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
> Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Quindi l'articolo relativo a questa sentenza di cassazione e' il 636
c.p.
e non il 639 ! Secondo il tuo parere si puo' applicare anche agli
animali
domestici o e' una forzatura ? Spero ora con gli estremi giusti di poter
trovare la sentenza perche' la cosa mi incuriosisce sempre di piu'.
Ci sono delle sentenze che riguardano questo articolo in relazione agli
animali domestici ?
Sarebbe competenza del giudice di pace ?
Grazie per tutte le indicazioni, non voglio approfittare oltre
ciao ciao karisma alias Simona

karisma

unread,
Feb 5, 2007, 9:07:28 AM2/5/07
to
Alex1 ha scritto :
>
> > Si vede che anche gli autori del sito l'hanno fatta fuori dal vaso:-))))
Il problema invece e' che loro (i gatti) la fanno dentro i vasi (i miei)
:-)))))
ciao ciao karisma

Alex1

unread,
Feb 6, 2007, 2:38:47 AM2/6/07
to

"karisma" <kari...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:bb838121a461ea97cff...@mygate.mailgate.org...

> Alex1 ha scritto :
>>
>> > Si vede che anche gli autori del sito l'hanno fatta fuori dal
>> > vaso:-))))
> Il problema invece e' che loro (i gatti) la fanno dentro i vasi (i miei)
> :-)))))
> ciao ciao karisma

Concimano, alle piante, se non è troppa fa bene:-))))) Comunque è plausibile
che la sentenza (se mai esistesse) riguardi le ipotesi previste dal 636 c.p.
ovvero l'abbandono di animali nel fondo altrui piuttosto che nel 639
deturpamento o imbrattamento di cose. Per l'ipotesi semplice è competente il
gdp per le ipotesi aggaravate il trib mono. Tuttavia i vasi non sono fondi
nel senso di appezzamenti di terreno. A riguardo la cass. dice: Il delitto
di cui all'art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione
diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in
libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno
guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento
psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale».
Cass. pen., Sez. II, 14/04/2004, n.20287, come vedi la "materia" è questa.

karisma

unread,
Feb 6, 2007, 9:52:55 AM2/6/07
to
"Alex1" ha scritto :

>
>
> Concimano, alle piante, se non è troppa fa bene:-))))) Comunque è plausibile
> che la sentenza (se mai esistesse) riguardi le ipotesi previste dal 636 c.p.
> ovvero l'abbandono di animali nel fondo altrui piuttosto che nel 639
> deturpamento o imbrattamento di cose. Per l'ipotesi semplice è competente il
> gdp per le ipotesi aggaravate il trib mono. Tuttavia i vasi non sono fondi
> nel senso di appezzamenti di terreno. A riguardo la cass. dice: Il delitto
> di cui all'art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione
> diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in
> libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno
> guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento
> psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale».
> Cass. pen., Sez. II, 14/04/2004, n.20287, come vedi la "materia" è questa.

Ma mi sembra molto calzante !!
Quella dei vasi era solo una battuta perche' la fanno anche li' ma
soprattutto nel prato che io ho adibito al gioco dei miei due figli di
2 e 3 anni e nell'orto...
I 3 gatti scorazzano indisturbati passando dall'area privata del mio
vicino, all'area comune (mia e sua) all'area mia privata.
Il mio vicino non ha una recinzione e quindi i gatti girano
liberamente.
Neanche io ho recintato la mia area, ma il motivo e' che il mio vicino
e' venuto ad abitare qui solo l'anno scorso e io il giardino l'avevo
gia'precedentemente organizzato cosi'(ho un gazeebo, un praticello
e l'orto) e il tutto non prevedeva recinzioni.
Quindi siccome il mio vicino lascia scorazzare liberamente i gatti e non
si preoccupa nemmeno di controllare se hanno sporcato posso
dire che c'e'un dolo da parte sua ???
Quindi basta che io produco foto dei suoi gatti nel mio terreno ??
Spero di non annoiarti troppo con questo discorso che sembra un
po' stupido ma per me e per i miei figli e' importante!
Pensa che quando ho acquistato questa casa nel 1999 l'ho acquistata
anche per il suo spazio verde fuori pensando di avere dei figli che
potessero sfruttarlo !!
Grazie di tutto
ciao ciao karisma alias simona

karisma

unread,
Feb 6, 2007, 10:21:53 AM2/6/07
to
Alex1 a scritto :

> > Cass. pen., Sez. II, 14/04/2004, n.20287, come vedi la "materia" è questa.
>
Senti, per cortesi non e' che potresti mandarmi la sentenza per esteso ?
metti lycos.it al posto di supereva.it
grazie
ciao ciao karisma

Alex1

unread,
Feb 7, 2007, 3:44:00 AM2/7/07
to

"karisma" <kari...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:42d9c1b40fff0aa6d9e...@mygate.mailgate.org...

La chiedi a me che sono gattofilo:-))))) Comunque di cacca di gatto non è
mai morto nessuno:-))) In più i gatti la sotterrano e nel giro di qualche
giorno madre natura fa il resto. Se sei in gravidanza allora la cosa
potrebbe essere più problematica. In ogni caso se si vuol vivere in natura
bisogna rinunciare agli ambienti asettici. Anche perchè i gatti, se non sono
troppo domestici, tengono lontano i topi (è sufficiente l'odore di gatto)
che invece sono molto più pericolosi per i bambini (leptospirosi). E'
infatti sufficiente che un ratto faccia la pipi' nel tuo giardino e se un
bimbo tocca la terra contaminata puo' entrare in contatto con le leptospire
che si insinuano sotto al cute crendo danni non indifferenti. Ecco perchè da
sempre i micioni sono ospiti graditi. Sinceramente ti sconsiglo di
infilarti in simili beghe si rischia di non uscirne più e di farsi il sangue
marcio:-))))) Comunque eccoti il testo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente -
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere -
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere -
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere -
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Monni Pasquale;
avverso la sentenza in data 2.10.2003 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. FUMU;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dott.
FEBBRARO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. G. Piras.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Monni Pasquale impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della
decisione di primo grado con la quale e' stato dichiarato colpevole del
delitto di cui all'art. 636 c.p., comma 1 e comma 3. Denuncia:
- violazione dell'art. 597 c.p.p.; rileva il ricorrente che la Corte di
appello, parimenti al tribunale, ha individuato l'elemento psicologico del
reato nel dolo eventuale, derivandolo tuttavia con proprio autonomo
ragionamento non gia' dalla circostanza valorizzata dal tribunale
consistente nell'abbandono del gregge e conseguente accettazione del rischio
del suo sconfinamento, bensi' da quella, del tutto diversa, dell'omesso
consolidamento della recinzione del fondo, di cui il giudice di primo grado
non aveva tenuto conto ed in relazione alla quale non erano stati proposti
motivi di appello;
La doglianza e' infondata.
E' infatti principio pacifico nella giurisprudenza di legittimita' che la
cognizione del giudice di appello, pur circoscritta ai punti della decisione
ai quali si riferiscono i motivi di impugnazione, non incontra limiti per
quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni
utilizzate dal giudice di primo grado, di talche' ad esso e' consentito
svolgere argomentazioni proprie o diverse rispetto a quelle contenute
nell'atto di gravame o nel provvedimento impugnato (SS.UU., 27 settembre
1995, Timpanaro; SS.UU., 26 maggio 1997, Gibilras; Sez. 5, 8 ottobre 1999,
Troiani, rv. 215047); nel caso di specie, altresi', la Corte di appello non
ha disatteso o modificato il precedente ragionamento fondante il giudizio di
responsabilita', ma lo ha solo integrato con l'ulteriore argomentazione,
univocamente deponente nel senso della prevedibilita' dell'evento dello
sconfinamento, consistente nell'accertata consapevolezza in capo
all'imputato dell'inidoneita' della recinzione a contenere gli spostamenti
del gregge.
- manifesta illogicita' della motivazione in quanto, stante
l'imprevedibilita' del cedimento di una parte del recinto,
contraddittoriamente e' stata ritenuta l'accettazione del rischio dello
sconfinamento e dunque la sussistenza dell'elemento psicologico sotto forma
di "dolo eventuale".
La doglianza, nella parte in cui non contiene censure in punto di fatto
inammissibili in questa sede, e' infondata in quanto, argomentando sul
presupposto dell'abbandono, da parte dell'imputato, del gregge incustodito
sul proprio fondo privo di pascolo, in uno all'accertata - sulla base delle
deposizioni - sua pregressa conoscenza dello stato di precarieta' della
recinzione, il giudice di merito ha del tutto correttamente derivato la
conclusione dell'accettazione del rischio in capo all'agente dello
sconfinamento del bestiame sul terreno altrui, dovendosi in proposito tenere
presente che il delitto di cui all'art. 636 c.p. puo' essere consumato non

solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con

il loro abbandono in liberta' e senza custodia nella consapevolezza che essi
vi si introdurranno guidati dall'istinto (Sez. 2 11 ottobre 1968 Capritta
rv. 109815; Sez. 2 23 giugno 1969 Naccari rv. 113627).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Cosi' deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004


karisma

unread,
Feb 7, 2007, 4:32:21 AM2/7/07
to
Alex1 :

> La chiedi a me che sono gattofilo:-)))))

Anche a me sono sempr4e piaciuti gli animali tant'e' vero che da piccola
ne ho sempre avuti molti (cane per 16 anni, gatti, tartarughe, criceti
etc. Mia madre racconta ancora quando a 7 anni ho portato a casa una
gatto trovatello e quando lei lo ha regalato (non potevamo tenerlo in
appartamento, c'era gia' la tartaruga, il cane, la cocorita e il
pesciolino) mi e'
venuta la febbre!! Quello che mi indispettisce di questa situazione e'
che
queste persone, che sono venute a vivere qui l'anno scorso, malgrado
abbiamo parlato sia a voce di questa cosa, sia gli ho scritto due
lettere non si sono mai preoccupate, non si sono mai offerte di
venire a pulire.
Inizialmente sembravano molto accomodanti, mi hanno dato ragione e mi
hanno detto che avrebbero fatto una recinzione nel loro terreno
esclusivo.Passati diversi mesi la recinzione non e' stata fatta e mi
hanno detto che non sono i loro gatti a farla e che io devo fotografare
i loro gatti mentre la fanno e allora loro se li tengono nel loro
terreno...Io non voglio essere drastica pero' voglio capire se questo
loro comportamento omissivo e menefreghista e' in qualche modo
sanzionabile.
E' chiaro che la convivenza e' fatta di venirsi incontro, ma per ora
non abbiamo raggiunto nessun compromesso e io e mio marito continuiamo
a pulire quasi giornalmente gli scrementi di questi animali. Se sei un
gattofilo saprai anche che quando cominciano ad andare in un posto poi
vanno sempre in quello e magari vengono anche altri gatti da fuori che
sentono degli odori interessanti.
Il mio intento e' convincere queste persone che la pulizia degli
escrementi dei gatti compete a chi ha in custodia o e'
proprietario degli animali, perche' a me non da fastidio l'animale in se
ma i suoi escrementi ! (non potro' piu' sedermi per terra sul prato come
facevo quest'estate). Ma poi senti, e' un prato di 30 metri quadrati,
se ci vanno a fare i bisogni abitualmente 3 gatti secondo te come
diventa ?? Per me e' intollerabile
grazie di tutto

Alex1

unread,
Feb 7, 2007, 9:09:14 AM2/7/07
to

"karisma" <kari...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:ffdf001c37c764e756c...@mygate.mailgate.org...

> Alex1 :
>> La chiedi a me che sono gattofilo:-)))))

[cut]

> E' chiaro che la convivenza e' fatta di venirsi incontro, ma per ora
> non abbiamo raggiunto nessun compromesso e io e mio marito continuiamo
> a pulire quasi giornalmente gli scrementi di questi animali. Se sei un
> gattofilo saprai anche che quando cominciano ad andare in un posto poi
> vanno sempre in quello e magari vengono anche altri gatti da fuori che
> sentono degli odori interessanti.

Questo purtroppo è vero. Il mio aveva eletto "posto preferito" un angolo
della scala con tanto di passatoia e non c'e' mai stato verso di fargli
perdere questa abitudine.

> Il mio intento e' convincere queste persone che la pulizia degli
> escrementi dei gatti compete a chi ha in custodia o e'
> proprietario degli animali, perche' a me non da fastidio l'animale in se
> ma i suoi escrementi ! (non potro' piu' sedermi per terra sul prato come
> facevo quest'estate).


Chi nasce tondo non puo' morire quadrato... mi sa che ti conviene provvedere
tu a mettere una rete a maglie fitte.... a meno che tu non ti voglia
impegolare in una bega infinita oltre che costosa.


Ma poi senti, e' un prato di 30 metri quadrati,
> se ci vanno a fare i bisogni abitualmente 3 gatti secondo te come
> diventa ?? Per me e' intollerabile
> grazie di tutto
> ciao ciao karisma
>

Hai ragione purtroppo quando parlavi di giardino o di orto la mia
immaginazione mi faceva pensare ad uno spazio maggiore. In trenta metri
quadri, per quanto madre natura provveda a distruggere gli escrementi, 3
gatti dall'intestino debole possono essere un serio problema:-))))))

luciana...@virgilio.it

unread,
Jul 23, 2014, 8:33:41 AM7/23/14
to
Non credo che la sentenza sia calzante col caso del gatto.
l'art. 636 c.p. riguarda nel primo comma animali in gregge o in mandria, nel secondo comma vi deve essere la finalità del pascolo (i gatti non pascolano) cass. 3588/78
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