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procedura penale,modificazione dell'imputazione

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Armando

unread,
Apr 30, 2004, 7:27:49 PM4/30/04
to
qualcuno mi chiarisce, con esempi, la differenza tra
fatto "nuovo" e fatto "diverso" citando anche gli
eventuali riferimenti dottrinali e giurisprudenziali?


Gordon Comstock

unread,
May 3, 2004, 6:08:57 AM5/3/04
to

"Armando" <armandos...@tin.it> ha scritto:

> qualcuno mi chiarisce, con esempi, la differenza tra
> fatto "nuovo" e fatto "diverso" citando anche gli
> eventuali riferimenti dottrinali e giurisprudenziali?

La locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 c.p.p., denota un
accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in
dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o
di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516
c.p.p., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non
solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato,
ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli
descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una
puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato.
Peraltro il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove
contestazioni (art. 516-522 c.p.p.) mira allo scopo di assicurare il
contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire
il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che non
si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa
originaria, non abbia in alcun modo menomato la possibilità di difesa.
(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che quantunque il reato di emissione
di assegni senza provvista presenti connotazioni diverse rispetto alla
truffa, gli elementi sostanziali della accusa erano già presenti, in fatto,
nella originaria contestazione di truffa).

Cassazione penale, sez. V, 25 agosto 1998, n. 10310

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Si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della
sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione
tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando
il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato,
in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che
viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o
variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti
dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al
quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa. La modifica
dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. presuppone, invece, un fatto in
relazione al quale le emergenze dibattimentali rendano necessaria soltanto
una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato
o dei suoi riferimenti spazio-temporali. La nozione di fatto "diverso",
adottata nella citata norma, deve essere intesa in senso materiale e
naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando
una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia
connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto
che dispone il giudizio; mentre la locuzione "fatto nuovo non enunciato nel
decreto che dispone il giudizio", di cui al successivo art. 518, concerne un
accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali
dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato. Ne
consegue che in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso,
costituisce non fatto "nuovo", bensì fatto "diverso" - per il quale è
ammessa la modifica dell'imputazione e la conseguente legittima
contestazione da parte del p.m. a norma dell'art. 516 c.p.p. - la mera
estensione quantitativa dell'articolazione soggettiva dell'organizzazione,
dei reati-fine oggetto del programma criminoso e dell'ambito
spazio-temporale di operatività della organizzazione stessa: trattasi,
infatti, di arricchimento, puntualizzazione e specificazione della
ricostruzione materiale del fatto descritto nell'originaria imputazione.

Cassazione penale, sez. I, 27 ottobre 1997, n. 9958

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La nozione di "fatto diverso" differenziata da quella di "fatto nuovo"
comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando
storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali
difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Questa
interpretazione deriva dall'art. 521 c.p.p., che, contrapponendo la
"definizione giuridica diversa" al "fatto diverso", evidenzia il valore di
diversità materiale racchiuso nella seconda espressione, ed è confermata
dagli art. 423 comma 1 e 521 comma 2 c.p.p., giacché la prima disposizione
prevede la contestazione suppletiva perché "il fatto risulta diverso da come
è descritto nell'imputazione" e la seconda prescrive la trasmissione degli
atti al p.m., quando, in sede di delibazione, accerta che il fatto da lui
riconosciuto è diverso anche "da quello descritto nella contestazione
effettuata a norma dell'art. 516 c.p.p.", sicché in entrambe le fattispecie
il "fatto diverso" è difforme da quello dell'imputazione ed ha connotati
materiali differenti. Pertanto rientra nella nozione di fatto diverso di cui
all'art. 516 c.p.p. la contestazione della edificazione di box - garages
invece della primitiva costruzione abusiva di una delimitazione con serrande
dello stesso spazio per creare nuovi volumi. (Nella specie, relativa ad
annullamento con rinvio, il p.m. aveva proposto ricorso deducendo la
violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli art. 516, 518 e
522 stesso codice, in quanto la dichiarata nullità non sussisteva, perché
non era stato contestato un fatto nuovo, ma un fatto diverso.

Cassazione penale, sez. III, 22 febbraio 1996, n. 3253

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Gli art. 516 e 518 c.p.p. devono essere esaminati in tutto il contesto
normativo nel quale si inseriscono ed alla luce del sistema accusatorio
misto prescelto dal legislatore delegante, sicché la nozione di "fatto
diverso" impiegata nell'art. 516 c.p.p., deve essere intesa in senso
materiale e naturalistico più ampio di quanto ritenuto con la pregressa
normativa. Pertanto per "fatto diverso" deve intendersi non solo un fatto
storico che integri una diversa imputazione restando invariato, ma anche un
fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto
che dispone il giudizio, mentre la locazione "fatto nuovo" concerne un
accadimento del tutto difforme per le modalità essenziali dell'azione o per
l'evento ovvero del tutto diverso da quello contestato. Tale esegesi trova
conforto nel dato normativo traibile dagli art. 423 e 521 c.p.p. e dalla
sentenza 20 maggio 1992 n. 241 della Corte costituzionale, che ha dichiarato
illegittimo il comma 2 dell'art. 519 c.p.p. nella parte in cui, nei casi
previsti dall'art. 516 c.p.p., non consente al p.m. ed alle parti private
diverse dall'imputato ed anche a quest'ultimo di chiedere l'ammissione di
nuove prove oltre i limiti stabiliti dall'art. 507 c.p.p., giacché l'inciso
"a norma dell'art. 507 c.p.p.", contenuto nell'art. 519 c.p.p., è lesivo del
diritto alla prova in presenza di nuove contestazioni.

Cassazione penale, sez. III, 14 marzo 1994

gordon

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