Liberty Kid wrote:
> "Bruno" <
tem...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:4f5916df$0$1390$4faf...@reader1.news.tin.it...
>> Liberty Kid wrote:
>>
>> veramente un soggetto sano che prende una "botta" a 22mA tira una
>> serie di accidenti, ma rimane in vita.
>> Se la stessa cosa avviene su un bambino o su un'anziano, le
>> probabilità di danni aumentano esponenzialmente.
>>
>
> Non e' tanto la corrente quanto il tempo di esposizione a determinare
> l'innocuita' o meno della "scossa", il no-tav e' rimasto in vita solo
> perche' la contrazione muscolare lo ha fatto cadere immediatamente, la
> corrente credo sia stata ben piu' alta di 30 mA, per questo i
> differenziali contro i contatti diretti devono essere istantanei.
>
Lasciamo perdere quel "pirla"...
I differenziali non intervengono istantaneamente, ma c'è un limite di tempo
di 400mA.
Non per niente esistono pure i tipi ritardati e selettivi
>>
>> C'è da precisare una cosa.
>> La LEGGE 46/90 non prevedeva questa possibilità.
>> E' stato il decreto attuativo (che ha un valore inferiore rispetto
>> alla legge) a inserire questa variante, a 3 ben precise condizioni:
>> 1) presenza di adeguata protezione contro le sovracorrenti e
>> sezionamento all'origine degli impianti.
>
> Praticamente tutti ne erano gia' provvisti, il rebus era solo il rele'
> differenziale.
> E' utile ricordare che per i contatti diretti l'impianto di terra e'
> assolutamente ininfluente.
veramente la protezioen contro i sovraccarichi mancava su parecchi impianti.
Inoltre, dopo l'installazione dei nuovi contatori enel, le protezioni che
prima potevano essere eseguite tramite il Mt del contatore sono venute a
mancare (non per niente i nuovo contatori montano un MT curva C 63A)
>
>> 2)Protezione contro i contatti diretti (ergo niente piattine, prese
>> senza alveoli schermati, scatole di derivazione aperte).
>
> La protezione contro i contatti diretti si realizza in mille modi, per
> esempio con piattine inchiodate con chiodini isolati (le famose
> bustine Gewiss), gli alveoli schermati non esistevano, e i fili
> dentro la scatole di derivazione basta isolarli con nastro isolante.
>
la protezione la ottieni con il doppio isolamento, cosa che la piattina o la
cordina singola non sono in grado di garantire.
Infatti o usi un cavo o usi dei contenitori plastici in grado di garantire
il doppio isolamento.
Per quanto riguarda le prese, devi garantire la protezione contro i contatti
diretti, cosa che puoi ottenere o usando prese con gli alveoli schermati o,
nel caso di prese piuttosto vecchie, verificando che gli stessi siano
arretrati.
Senza queste caratteristiche la protezione non è garantita.
>> 3)Protezione contro i contatti indiretti O protezione con
>> differenziale con corrente nominale non superiore ai 30mA.
>
> Nessuna legge del genere è operativa se non viene emesso il relativo
> "decreto di attuazione" che dia le informazioni tecnico-operative.
guarda che le istruzioni c'erano già chiaramente dal 1968, legge 186,
comnposta di 2 articoli.
il primo dice che TUTTI i materiali, le apparecchiature , i macchinari, le
installazioni e gli impianti elettrici devono essere eseguiti a regola
d'arte
Il secondo dice che TUTTI i materiali, le apparecchiature , i macchinari, le
installazioni e gli impianti elettrici e d elettronici realizzati secondo le
norme CEI sono considerati a regola d'arte.
Ergo, lgià dal 68 gli impianti dovevano essere dotati di tali
caratteristiche.
Che poi nessuno abbia mai controllato è un'altro paio di maniche.
Adesso, entro la fine dell'anno, uscirà un'ulteriore aggiornamento della
64/8, in cui sono filamente previsti i controlli periodici obbligatori su
tutti gli impianti elettrici (abitazioni comprese) ogni 5 anni, con rilascio
dell'esito delle verifiche e trasmissione dell'esito alla regione
(esattamente come avviene con le caldaie)
>
>> Ergo, sulla dichiarazione di conformità DEVE essere indicato che
>> l'impianto è adeguato in base all'alrt.5 comma8.
>
> Assolutamente NO, nella DC si dichiara SOLO quello che si installa, ci
> mancherebbe altro che l'installatore facesse dichiarazioni
> sull'operato di altri.
Non ci siamo capiti:
Se ai tempi il cliente mi commissionava l'adeguamento, dovevo
obbligatoriamente verificare che fossero presenti tutte le condizioni sopra
citate e ovviamente nella dichiarazione dovevo citare che cosa avevo fatto
per rendere adeguato l'impianto.Infatti, come ti avevo detto, nel caso di
impianto a posto non potevo di certo rilasciare la DDC.
Non ho mai detto che dichiaravo qualcosa fatto da altri, ma solo quello che
facevo io.
>
>> Se non è indicato, la dichiarazione è valida per la SOLA
>> INSTALLAZIONE del differenziale,
>> In quel periodo ho fatto alcuni adeguamenti (lavoro in questo campo
>> da parecchi anni, ben prima della 46/90, sia come installatore che
>> progettista), e su parecchi indicavo chiaramente che l'impianto era
>> stato adeguato in base a tale comma, posando comunque il conduttore
>> di protezione, come prescrivono le norme CEI in vigore al momento
>> dell'adeguamento.
>> Il problema c'era nel momento in cui un cliente mi chiamava e
>> L'impianto era comunque a posto (conduttore di protezione presente,
>> interruttori dimensionati correttamente, protezioen contro i
>> contatti diretti presnte) In questo caso non potevo rilasciare
>> nessuna Dichiarazione di Conformità, in quanto non avevo eseguito
>> nessun lavoro. A questo punto il cliente compilava un'atto notorio, in
>> cui
>> dichiarava che l'impaito era a posto, ed allegava la mia verifica
>> completa sullo stato dell'impianto
>
> All'atto notorio non c'era bisogno di allegare niente, le verifiche
> sarebbero state effettuate DOPO dai periti del tribunale in caso di
> incidente o di contestazione.
Bella regola del cavolo.
Aspettiamo il morto?
Mi spieghi come faceva il cliente a dichiarare che l'impianto era a norma?
E' per caso un tecnico?
Con la verifica allegata lui puo' benissimo dimostrare che l'impianto è a
posto, froducendo pure un verbale di verifica fatto da un professionsita.
Ricordati che una DDC fatta come deve essere fatta (e non composta solo da 3
fogliettini, come trovi nella maggioranza dei casi) tutela il cliente ma
anche l'installatore, che puo' dimostrare quello che ha fatto.
> Credo che tu abbia fatto molte cose contro (o perlomeno al di fuori)
> dalla legge.
Io personalmente dormo abbastanza tranquillo perchè so di aver fatto le cose
in modo professionale.
Se tu inveca ti sei limitato a mettere le piattine o sistemare il tutto con
il nastro isolante.......
se tu installi un elettrodomestico oggi, devi rispettare quanto prescritto
oggi.
per cui, se la lavastoviglie richiede il collegamento di terra e questo non
c'è e tu glielo colleghi, diventi penalemnte perseguibile in caso
d'incidente.
E stai certo che in caso di giudizio, la prima cosa che ti fa notare il
giudice è che tu, come professionista, non potevi non sapere che tale
condizione era pericolosa.
>
>>>> In caso di vendita conviene mettere per iscritto la condizione
>>>> dell'impianto e farla controfirmare per accettazione al nuovo
>>>> acquirente, altrimenti si rischia che in caso di perizia si
>>>> potrebbe essere chiamati a rispondere per il costo necessario
>>>> all'adeguamento dell'impianto.
>>>
>>> Se l'impianto e' nelle condizioni di cui si parla dovra' essere
>>> prodotta la dichiarazione di conformita' dell'installazione del
>>> differenziale (fatta all'epoca) , se il differenziale era
>>> preesistente alla 46/90 dovra' essere prodotto un atto notorio che
>>> lo attesti.... e questo e tutto.
>> Puo' benissimo presentare un'atto notorio, ma se ne assume tutte le
>> responsabilità.
>>
>>> Naturalmente adeguare l'impianto alle norme attuali e' sempre
>>> auspicabile, ma stiamo parlando di leggi e non di preferenze.
>
>> Non si tratta di adeguarlo alle norme attuali, ma alle norme MINIME
>> per la sicurezza.
>> In caso d'incidente il giudice vvaluta se è stato fatto tutto il
>> possibile per evitare il danno.
>> E un professionista non puo' dire che ha fatto un'intervento a regola
>> d'arte con l'installazione del solo differenziale....
>>
>
> All'epoca le condizioni di sicurezza le dettava la 46/90, per essere
> legittimamente a posto bastava rispettare quelle e non andarsene ad
> inventare altre.
Assolutamente NO.
Le condizioni di sicurezza erano dettate dalla 186/68, che faceva
riferimento alle Norme CEI
Poi tu potei benissimo non seguire tali norme, ma in caso d'incidente devi
dimostrare che il tuo lavoro è fatto a regola d'arte.
A meno che tu non dimostri di usar emagari norme estere, verificando pero'
che le stesse siano applicabili in italia (a d esempio, in svizzera i
differenziali da 30mA vengono usati solo per i locali bagni.Per il resto si
usano solo magnetotermici coordinati con la corrente di corto circuito,
visto che la loro distribuzione è un TN-C con neutro a terra localmente.
Anzi, in alcuni casi usano i fusibili.
>
>> Diverso sarebbe il caso se puo' provare che erano stati stilati 2
>> preventivi (uno completo e uno in base al DPR47) e che il cliente,
>> correttamente informato delle differenze, ha scelto la soluzione meno
>> costosa....
>> Aspettiamo qualche sntenza in merito (qualcosa bolle già in pentola)
>> per avere le conferme.
>
> Se i preventivi rispettano le norme cogenti il cliente ha il DIRITTO
> di scegliere quello che preferisce.
>
infatti, basta che poi non si lamenti dopo.
Diverso è il discorso di chi installava il solo differenziale spacciandolo
per adeguamento.
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Saluti
Bruno