E' corretto il mio pensiero?
Ho letto alcune sentenze (solo le massime) anche di cassazione ove il debito
di valore è stato trasformato in debito di valuta.
Potrei avere qualche suggerimento o link dove trovare sentenze, o
spiegazioni che riguardano i debiti di valuta? Vorrei capire praticamente
quando un debito viene considerato di valuta, se è fatto obbligo di
scrittura pubblica oppure se basta la materiale consegna del denaro, quando
e se un debito di valuta potrebbe essere considerato alla stregua della
donazione.
Grazie
Stefania
Innanzi tutto buon giorno.
Il pensiero è corretto, nel senso che debito di valuta è quello che ha ad
oggetto obbligazioni pecuniarie che sottostanno al principio nominalistico
(ti do 100 mi restituisci 100 più rivalutazione senza interessi), mentre il
debito di valore è quel debito pecuniario determinabile solo a seguito di
liquidazione giudiziale o convenzionale, comprendente rivalutazione e
interessi.
> Ho letto alcune sentenze (solo le massime) anche di cassazione ove il
debito
> di valore è stato trasformato in debito di valuta.
> Potrei avere qualche suggerimento o link dove trovare sentenze, o
> spiegazioni che riguardano i debiti di valuta?
Link non ho idea, hai provato a fare una ricerca su Google? Ti posso dare
gli estremi di alcune sentenze interessanti, però.
S.U. 1712 del 1995, che spiega quando si converte il debito di valuta in
debito di valore, S.U. 4 dicembre 1992, n. 12942.
>Vorrei capire praticamente
> quando un debito viene considerato di valuta, se è fatto obbligo di
> scrittura pubblica oppure se basta la materiale consegna del denaro,
quando
> e se un debito di valuta potrebbe essere considerato alla stregua della
> donazione.
Questa parte proprio non la capisco... Un debito è di valuta se sottostà al
principio nomilastico... la casistica è ampia e di fonte giurisprudenziale
(oltre ad essere un po' ondivaga, nel senso che debiti considerati prima di
valore sono stati considerati poi di valuta o viceversa). Es: se chiedo la
risoluzione di un contratto, la restituzione del prezzo (dopo aver
restituito il bene) è debito di valuta. Se però la restituzione ritarda e
agisco giudizialmente, dalla pronuncia della sentenza (che retroagisce al
momento della domanda) il debito è di valore.
Non capisco cosa centrino debito di valuta e donazione... magari puoi
spiegarmelo meglio...
>
> Grazie
> Stefania
Prego, spero di non averti confuso di più le idee.
Zio Fester.
> I debito di valuta č quello che ha ad
> oggetto obbligazioni pecuniarie che sottostanno al principio nominalistico
> (ti do 100 mi restituisci 100 piů rivalutazione senza interessi),
perchč piu' rivalutazione senza interessi? io ero convinta del contrario, e
cioč si interessi no rivalutazione.
mentre il
> debito di valore č quel debito pecuniario determinabile solo a seguito di
> liquidazione giudiziale o convenzionale, comprendente rivalutazione e
> interessi.
qui concordo
> Link non ho idea, hai provato a fare una ricerca su Google?
si , ho trovato un documento di tale avv.Valcavi che mi pare un po' pesante,
ma mi riservo di leggerlo.
Ti posso dare
> gli estremi di alcune sentenze interessanti, perň.
> S.U. 1712 del 1995, che spiega quando si converte il debito di valuta in
> debito di valore, S.U. 4 dicembre 1992, n. 12942.
grazie spero di riuscire a trovarle...le ho trovate e ne ho trovate anche
altre. In tutte č forte l'evidenza che il debito di valuta non deve essere
restituito ne con interessi ne con rivalutazione. E l'art.1277 č
chiarissimo!
Ora mi chiedo: se un giudice di tribunale nella sua sentenza condanna a
restituire il debito di valuta con interessi, quella sentenza č contro
legge? č una sentenza annullabile? Per essere impugnata si deve adire ad un
tribunale superiore?
> Non capisco cosa centrino debito di valuta e donazione... magari puoi
> spiegarmelo meglio...
non c'entrano nulla, pensavo solo ci fosse un eventuale collegamento ma
appuro che non č cosě.
Grazie mille
Stefania
Errore mio (la fretta...), ma, a stretto rigor di logica, nemmeno interessi,
se non pattiziamente o legalmente previsti (ho controllato il Gazzoni).
Decorrono solo, in misura del saggio legale, dal giorno della messa in mora
(1224 c.c.)
>
>
> mentre il
> > debito di valore è quel debito pecuniario determinabile solo a seguito
di
> > liquidazione giudiziale o convenzionale, comprendente rivalutazione e
> > interessi.
>
> qui concordo
Grazie!
>
> > Link non ho idea, hai provato a fare una ricerca su Google?
>
> si , ho trovato un documento di tale avv.Valcavi che mi pare un po'
pesante,
> ma mi riservo di leggerlo.
>
> Ti posso dare
> > gli estremi di alcune sentenze interessanti, però.
> > S.U. 1712 del 1995, che spiega quando si converte il debito di valuta in
> > debito di valore, S.U. 4 dicembre 1992, n. 12942.
>
> grazie spero di riuscire a trovarle...le ho trovate e ne ho trovate anche
> altre. In tutte è forte l'evidenza che il debito di valuta non deve essere
> restituito ne con interessi ne con rivalutazione. E l'art.1277 è
> chiarissimo!
Infatti, vedi sopra :-)))
>
> Ora mi chiedo: se un giudice di tribunale nella sua sentenza condanna a
> restituire il debito di valuta con interessi, quella sentenza è contro
> legge? è una sentenza annullabile? Per essere impugnata si deve adire ad
un
> tribunale superiore?
Leggiti la S.U. del 1992. Cito testualmente: "E' perciò condivisibile la
corrente di pensiero che considera debito di valuta l'obbligazione di
restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto,
nonostante il rapporto di corrispettività fra prezzo e cosa [...] La
sentenza di risoluzione per inadempimento dà diritto, oltre che alla
restituzione della somma di denaro versata in esecuzione del contratto,
anche alla corresponsione degli interessi, che hanno natura compensativa
perchè, tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di
risoluzione, servono a compensare il creditore del mancato godimento dei
frutti della somma stessa"
Pertanto, se il Giudice ritiene un debito di valuta come un debito di valore
(come nel caso esaminato proprio dalle S.U.), la sentenza sarà senz'altro
appellabile secondo le normali regole sulle impugnazioni (la sentenza non è
un contratto di cui può essere chiesto l'annullamento ;-)))
>
> > Non capisco cosa centrino debito di valuta e donazione... magari puoi
> > spiegarmelo meglio...
>
> non c'entrano nulla, pensavo solo ci fosse un eventuale collegamento ma
> appuro che non è così.
> Grazie mille
> Stefania
>
Prego.
Zio Fester.
> E' corretto il mio pensiero ?
No, Il debito di valuta è quel debito il cui oggetto è direttamente una
somma di denaro. Pertanto si applicano le norme in materia di obbligazioni
pecuniarie (1277 ss., 1224 c.c.).
Il debito di valore è quel debito il cui oggetto è direttamente un valore
(ad esempio il risarcimento di un danno) e solo indirettamente viene alla
fine quantificato (anche attraverso rivalutazione ed interessi per la parte
relativa al ritardo ma ciò costituisce solo uno dei modi possibili per
farlo dovendo comunque il giudice quantificare il danno subito in concreto e
con i criteri che ritiene più aderenti alla fattispecie) in una somma di
denaro.
> Ho letto alcune sentenze (solo le massime) anche di cassazione ove il
debito
> di valore è stato trasformato in debito di valuta.
Una volta avvenuta la liquidazione giudiziale (e quindi la conversione di
quel valore in denaro ) è dovuta dal debitore la somma di denaro così
determinata e quindi il debito diventa di valuta.
Le conseguenze pratiche di tutto ciò non sono predeterminabili a priori in
quanto sia in un debito di valuta sia in un debito di valore le conseguenze
del danno da ritardo possono essere uguali o addirittura migliori per il
debito di valuta (se è stato pattuito un adeguato tasso moratorio
extralegale o si prova tutto il maggior danno rispetto agli interessi legali
ex secondo comma art. 1224 c.c.).
> Potrei avere qualche suggerimento o link dove trovare sentenze, o
> spiegazioni che riguardano i debiti di valuta?
In una biblioteca giuridica: Rivista diritto commerciale, 1993, I, 85
> se è fatto obbligo di scrittura pubblica
A parte che le scritture pubbliche non esistono, non c'entra nulla la forma.
> oppure se basta la materiale consegna del denaro
Idem come sopra.
> quando e se un debito di valuta potrebbe essere considerato alla stregua
della
> donazione.
L'obbligazione è cosa diversa da un contratto.
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Leggi i dettagli qui:
http://luckyluciano.altervista.org/lettera_garante.html
http://www.rtrsat.it/sky_solo_nds_.htm
https://btinf.homelinux.org/ihstdm-faq/tiki-index.php?page=ListaDelleFaq
> perchè piu' rivalutazione senza interessi? io ero convinta del contrario,
e
> cioè si interessi no rivalutazione.
Gli interessi, in un debito di valuta, solo se ricorrono i requisiti
dell'art. 1282 c.c. ed ovviamente non c'è inadempimento i cui effetti sono
regolati dall'art. 1224 c.c.
> > debito di valore è quel debito pecuniario determinabile solo a seguito
di
> > liquidazione giudiziale o convenzionale,
No, potrebbe essere predeterminabile anche prima. E' l'oggetto quello che
conta.
> comprendente rivalutazione e
> > interessi.
Non sempre.
> Ora mi chiedo: se un giudice di tribunale nella sua sentenza condanna a
> restituire il debito di valuta con interessi, quella sentenza è contro
> legge? è una sentenza annullabile? Per essere impugnata si deve adire ad
un
> tribunale superiore?
E perchè mai solo per ciò ? Ovviamente dipende (vedi norme sopra citate se
sono state violate o meno) ......
> No, Il debito di valuta è quel debito il cui oggetto è direttamente una
> somma di denaro....
i miei più sinceri complimenti per la chiarezza espositiva!
> i miei più sinceri complimenti ....
;-)
"Stefania Parmesani"