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Indennità di avviamento... un assurdo italiano!!

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Vagus

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Jun 9, 2016, 8:31:30 AM6/9/16
to
L'assurdo che vorrei sottoporre non è l'indennità di avviamento, quanto il fatto che essa è dovuta - in ogni caso - alla scadenza naturale del contratto (12 anni, seconda scadenza).

Il conduttore non chiede una risoluzione anticipata, sempicemente attende la scadenza e incassa 18 mensilità.

E' una follia. Non ha senso.

vagus

whiteghosts

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Jun 9, 2016, 12:43:31 PM6/9/16
to
infatti... ho smesso di affittare

whiteghosts

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Jun 9, 2016, 3:50:46 PM6/9/16
to
Il 09/06/2016 14:31, Vagus ha scritto:
...lui attende ma non gli spetta nulla se non c'è recesso del locatore

Ragnarok

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Jun 9, 2016, 4:57:40 PM6/9/16
to
Il 09/06/2016 14:31, Vagus ha scritto:
> L'assurdo che vorrei sottoporre non è l'indennità di avviamento, quanto il fatto che essa è dovuta - in ogni caso - alla scadenza naturale del contratto (12 anni, seconda scadenza).

Alla seconda scadeenza il contratto prosegue, così come alla terza, alla
quarta, ecc. finché qualcuno non recede.
Quindi hai detto una cavolata.


Max max

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Jun 10, 2016, 7:05:27 AM6/10/16
to
Il 09/06/2016 14.31, Vagus ha scritto:

> E' una follia. Non ha senso.

Però almeno lo sai prima e determini il canone di conseguenza in maniera
da ammortizzarla

Vagus

unread,
Jun 10, 2016, 7:44:40 AM6/10/16
to
No, sei tu che dici una cavolata, alla scadenza del contratto 6+6, il contratto termina da se, bisogna farne un altro. Posta questa scadenza occorre pagare questa indennità (se il conduttore non stipula un nuovo contratto e se ne va).

informati. Me lo ha confermato il mio avvocato legge alla mano.

vagus

Sparrow®

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Jun 10, 2016, 8:38:08 AM6/10/16
to
Vagus scrisse:
> alla scadenza del contratto 6+6, il contratto termina da se, bisogna
> farne un altro.

Affermazione falsa.

> informati. Me lo ha confermato il mio avvocato legge alla mano.

Sei tu che dovresti informarti, magari cambiando avvocato.
Consiglio una (ri)lettura dell'art. 28 della legge n. 392/1978.


Aglians

unread,
Jun 16, 2016, 4:44:09 AM6/16/16
to
Il 10/06/2016 13:44, Vagus ha scritto:
> On Thursday, June 9, 2016 at 10:57:40 PM UTC+2, Ragnarok wrote:
>> Il 09/06/2016 14:31, Vagus ha scritto:
>>> L'assurdo che vorrei sottoporre non è l'indennità di avviamento, quanto il fatto che essa è dovuta - in ogni caso -

alla scadenza naturale del contratto (12 anni, seconda scadenza).

>
> informati. Me lo ha confermato il mio avvocato legge alla mano.
>
> vagus
>


Fatti dare gli estremi della legge

Vagus

unread,
Nov 24, 2016, 7:09:05 AM11/24/16
to
Dunque riprendo questo discorso perche nel frattempo ho riparlato col mio avvocato, anzi era presente anche un altro avvocato. Faccio presente che siamo amici, e che l'una ha esperienza 20ennale, l'altro decennale.

Non mi hanno dato i riferimenti normativi perchè eravamo a pranzo insieme,
ma entrambi sono stati concordi e fermi nel ribadire che esiste un termine entro il quale - se il conduttore non rinnova, il contratto scade e gli spetta l'indennità di avviamento.

il contratto commerciale è 6+6, sulla prima scadenza (dopo 6 anni) sappiamo tutti come funziona. Alla seconda scadenza, se nessuno da disdetta, c'è il rinnovo tacito, e quindi si prosegue la locazione... ma ecco il punto: la locazione prosegue per altri sei anni, e il rinnovo tacino vale solo per questa volta. Dopo altri sei anni il rinnovo tacito non vale piu, e se non si rinnova il contratto il conduttore (ecco il punto) puo' dare DISDETTA PER FINE DEL CONTRATTO.
Quindi questa disdetta è qualitativamente diversa dalla disdetta per gravi motivi, e per essa si corrisponde l'indennità di avviamento.

quindi non erano 12 anni come avevo erroneamente scritto all'inizio, ma 18.
Meglio, ma rimane per me una totale assurdità.

Questo è quanto mi hanno riferito e confermato entrambi. Per i riferimenti normativi ciascuno se li cerchi... se capita glieli chiedo cmq.

vagus

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Nov 24, 2016, 8:28:13 AM11/24/16
to
On 2016-11-24, Vagus <fha...@yahoo.it> wrote:
> On Thursday, June 16, 2016 at 10:44:09 AM UTC+2, Aglians wrote:
>> Il 10/06/2016 13:44, Vagus ha scritto:
>> > On Thursday, June 9, 2016 at 10:57:40 PM UTC+2, Ragnarok wrote:
>> >> Il 09/06/2016 14:31, Vagus ha scritto:
>> >>> L'assurdo che vorrei sottoporre non è l'indennità di avviamento, quanto il fatto che essa è dovuta - in ogni caso -
>>
>> alla scadenza naturale del contratto (12 anni, seconda scadenza).
>>
>> >
>> > informati. Me lo ha confermato il mio avvocato legge alla mano.
>> >
>> > vagus
>> >
>>
>>
>> Fatti dare gli estremi della legge
>
> Dunque riprendo questo discorso perche nel frattempo ho riparlato col mio
> avvocato, anzi era presente anche un altro avvocato. Faccio presente che
> siamo amici, e che l'una ha esperienza 20ennale, l'altro decennale.

Irrilevante, senza riferimenti giuridici, non vale nulla.

> Non mi hanno dato i riferimenti normativi perchè eravamo a pranzo insieme,
> ma entrambi sono stati concordi e fermi nel ribadire che esiste un termine
> entro il quale - se il conduttore non rinnova, il contratto scade e gli
> spetta l'indennità di avviamento.
>
> il contratto commerciale è 6+6, sulla prima scadenza (dopo 6 anni) sappiamo
> tutti come funziona. Alla seconda scadenza, se nessuno da disdetta, c'è il
> rinnovo tacito, e quindi si prosegue la locazione... ma ecco il punto:
> la locazione prosegue per altri sei anni, e il rinnovo tacino vale solo per
> questa volta. Dopo altri sei anni il rinnovo tacito non vale piu, e se non
> si rinnova

Presentare un proposta esplicita di rinnovo da parte del locatore.

> il contratto il conduttore (ecco il punto) puo' dare DISDETTA
> PER FINE DEL CONTRATTO.

Violando cosi' la condizione esplicita indicata dal comma 1 dell'art.34

Art. 34. (Indennita' per la perdita dell'avviamento)
Comma 1 - In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli
immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per
inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto,
per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una
indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le
attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'.

Rileggiamo spulciando fuori tutto quello che non c'entra in questo caso:

In caso di cessazione del rapporto di locazione..., che non sia dovuta a
risoluzione ... per RECESSO del conduttore ..., il conduttore ha diritto,
... ad una indennita' pari a 18 mensilita'...

> Quindi questa disdetta è qualitativamente diversa dalla disdetta per
> gravi motivi, e per essa si corrisponde l'indennità di avviamento.

Se il locatore presenta proposta di rinnovo (quindi esplicita) ed il conduttore
non accetta, a casa mia questo prende il nome di "RECESSO" da parte del
conduttore. E con il recesso del conduttore, esso perde il suo indennizzo.

> quindi non erano 12 anni come avevo erroneamente scritto all'inizio, ma 18.
> Meglio, ma rimane per me una totale assurdità.
>
> Questo è quanto mi hanno riferito e confermato entrambi. Per i riferimenti
> normativi ciascuno se li cerchi... se capita glieli chiedo cmq.

Come sempre, se non si leggono le motivazioni dei due amici, non si
giustifica. Magari i due avvocati vivono difendendo i conduttori,
questo li "specializza" a ragionare in un certo modo.

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