On 2016-11-24, Vagus <
fha...@yahoo.it> wrote:
> On Thursday, June 16, 2016 at 10:44:09 AM UTC+2, Aglians wrote:
>> Il 10/06/2016 13:44, Vagus ha scritto:
>> > On Thursday, June 9, 2016 at 10:57:40 PM UTC+2, Ragnarok wrote:
>> >> Il 09/06/2016 14:31, Vagus ha scritto:
>> >>> L'assurdo che vorrei sottoporre non è l'indennità di avviamento, quanto il fatto che essa è dovuta - in ogni caso -
>>
>> alla scadenza naturale del contratto (12 anni, seconda scadenza).
>>
>> >
>> > informati. Me lo ha confermato il mio avvocato legge alla mano.
>> >
>> > vagus
>> >
>>
>>
>> Fatti dare gli estremi della legge
>
> Dunque riprendo questo discorso perche nel frattempo ho riparlato col mio
> avvocato, anzi era presente anche un altro avvocato. Faccio presente che
> siamo amici, e che l'una ha esperienza 20ennale, l'altro decennale.
Irrilevante, senza riferimenti giuridici, non vale nulla.
> Non mi hanno dato i riferimenti normativi perchè eravamo a pranzo insieme,
> ma entrambi sono stati concordi e fermi nel ribadire che esiste un termine
> entro il quale - se il conduttore non rinnova, il contratto scade e gli
> spetta l'indennità di avviamento.
>
> il contratto commerciale è 6+6, sulla prima scadenza (dopo 6 anni) sappiamo
> tutti come funziona. Alla seconda scadenza, se nessuno da disdetta, c'è il
> rinnovo tacito, e quindi si prosegue la locazione... ma ecco il punto:
> la locazione prosegue per altri sei anni, e il rinnovo tacino vale solo per
> questa volta. Dopo altri sei anni il rinnovo tacito non vale piu, e se non
> si rinnova
Presentare un proposta esplicita di rinnovo da parte del locatore.
> il contratto il conduttore (ecco il punto) puo' dare DISDETTA
> PER FINE DEL CONTRATTO.
Violando cosi' la condizione esplicita indicata dal comma 1 dell'art.34
Art. 34. (Indennita' per la perdita dell'avviamento)
Comma 1 - In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli
immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per
inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto,
per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una
indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le
attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'.
Rileggiamo spulciando fuori tutto quello che non c'entra in questo caso:
In caso di cessazione del rapporto di locazione..., che non sia dovuta a
risoluzione ... per RECESSO del conduttore ..., il conduttore ha diritto,
... ad una indennita' pari a 18 mensilita'...
> Quindi questa disdetta è qualitativamente diversa dalla disdetta per
> gravi motivi, e per essa si corrisponde l'indennità di avviamento.
Se il locatore presenta proposta di rinnovo (quindi esplicita) ed il conduttore
non accetta, a casa mia questo prende il nome di "RECESSO" da parte del
conduttore. E con il recesso del conduttore, esso perde il suo indennizzo.
> quindi non erano 12 anni come avevo erroneamente scritto all'inizio, ma 18.
> Meglio, ma rimane per me una totale assurdità.
>
> Questo è quanto mi hanno riferito e confermato entrambi. Per i riferimenti
> normativi ciascuno se li cerchi... se capita glieli chiedo cmq.
Come sempre, se non si leggono le motivazioni dei due amici, non si
giustifica. Magari i due avvocati vivono difendendo i conduttori,
questo li "specializza" a ragionare in un certo modo.