G.
> Ora sono preoccupato perchè dovendo venire
> l'ufficiale giudiziario, e avendo letto altri post nei quali
> si dice che l'U.G. prende di mira tutti gli oggetti
> presenti nell'abitazione di residenza del debitore,
> volevo sapere se è sufficiente che il proprietario
> dichiari che gli oggetti presenti in casa sono suoi
> (come è, a parte alcuni effetti personali), per evitare
> che vengano pignorati.
Come avrai letto negli altri post, la risposta è NO, non è assolutamente
sufficiente.
Il proprietario deve DIMOSTRARE che gli oggetti in questione sono di sua
proprietà, e non di proprietà dell'esecutato (ed alcuni ufficiali
giudiziari pretendono addirittura atti di data certa a riprova di ciò).
L'unica possibilità che intravedo è che tu cambi MOLTo velocemente la tua
residenza, portandola altrove...
--
Saluti NuovoMedioevo
******************************************************
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso, da non potersi
fermare un attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono.
*******************************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
A quanto pare il tuo diritto di godimento sull'immobile oggetto di
esprorio nasce da contratto di comodato.
Ora poiché tale diritto di godimento non ha il carattere della
realità, nel senso che non è inerente alla cosa, in quanto il Codice
non prevede per questo tipo di contratti la sottoposizione al regime
di pubblicita dichiarativa, ne' esistono deroghe contenute nella
specifica disciplina del comodato che ha generato il diritto di
godimento agli artt. 1803 - 1812 (come diversamente avviene per es. in
caso di locazione cfr. art. 1599 cc), deve dunque dedursi che il
contratto sia inopponibile ai successivi acquirenti, anche se
risultante da data certa.
Di questo orientamento trovo conferma in Cassazione civile, sez. III,
15 maggio 1991, n. 5454 secondo cui "[...] nessuna norma rende di
diritto opponibile al ter-zo acquirente il contratto di comodato
stipulato dall'a-lienante in epoca anteriore al trasferimento del
bene; le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il
loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla loca-zione e non
sono quindi applicabili al comodato".
Saluti,
GM
scusate, ma non ho capito in concreto cosa significa
questa risposta. Non sono pratico di linguaggio legale,
potreste spiegarmi in parole + semplici.
Grazie
G.
Pure se hai un contratto di comodato stipulato su carta e avente data
certa (per es. perché registrato all'Agenzia delle Entrate, oppure
perché le sottoscrizioni sono autenticate da notaio, o perché spedito
con raccomadata o lettera semplice alla francese o "autoprestazione"
del servizio postale, ecc...) se espropriano la casa (o i mobili) in
comodato devi sloggiare.
Al massimo puoi chiedere i danni a tuo padre comodante se il comodato
era a termine (un indizio in Giudice di pace Perugia, 27 gennaio 1999
- Soc. Eurotur c. Soc. De Agostini e altro in Rass. giur. umbra 1999,
803). A maggior ragione - a mio avviso - se si tratta di comodato
modale (cioè per. es. con alcuni obblighi accessori e non
corrispettivi come pagare le tasse sull'immobile, o farvi alcune
migliorie, ecc...)
GM
Scusa, avevo capito male. Sei tu allora il debitore, e devono
espropriare le tue cose.
Allora la cosa ovviamente è diversa.
Per giurisprudenza consolidata, ai sensi dell'art. 513 cpc esiste una
presunzione di appartenenza dei beni rinvenuti nella "casa del
debitore" (cioè il luogo per es. in cui abiti, come la casa dei tuoi
genitori nel tuo caso) al debitore stesso. Questa presunzione può
essere superata solo attraverso l'opposizione di terzo ex art. 619 cpc
attraverso cui l'interssato chiede la declaratoria di illegittimità
del procedimento esecutivo per mancata appartenza dei beni al
debitore. Ovviamente l'onere della prova poi spetta a lui e quindi
dovrà produrre nella domanda gli elementi documentali che innanzitutto
provano la proprietà dei mobili in capo a lui (come ad esempio le
fatture) ed in secondo luogo la concessione in godimento al debitore
(come contratti di comodato).
Un saluto,
GM
Ok, grazie, ora è chiaro.
Anche se è assurdo pensare di trovare i documenti di acquisto
(tra l'altro in genere scontrini non nominativi) dei beni presenti
in casa, e quindi dimostrare chi ne è il proprietario.
Grazie
G.