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apposizione termine confine terreno

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angeloM.

unread,
Aug 20, 2011, 12:36:43 AM8/20/11
to
Buongiorno, a seguito di continui litigi con il mio confinante, ho deciso di
far ripristinare il confine.
In caso di mancato accordo bonario alla divisione, e quindi la equa
ripartizione di spese del tecnico, quale tribunale č competente allo scopo,
il giudice di pace o il tribunale ordinario?
inoltre, č necessario anche il tentativo obbligatorio di conciliazione
dinanzi all'organo di mediazione?

Ringrazio e saluto

Gabriele Orlando

unread,
Aug 20, 2011, 10:48:13 AM8/20/11
to
angeloM. wrote:

> Buongiorno, a seguito di continui litigi con il mio confinante, ho deciso di
> far ripristinare il confine.
> In caso di mancato accordo bonario alla divisione, e quindi la equa

> ripartizione di spese del tecnico, quale tribunale � competente allo scopo,


> il giudice di pace o il tribunale ordinario?

Se il confine � noto e si tratta solo di apporre i termini sullo stesso
(es. con una recinzione) � competente esclusivamente il Giudice di Pace.
Se invece � controverso il punto in cui dovrebbe porsi il confine fra i
due fondi, la competenza � del Tribunale.

> inoltre, � necessario anche il tentativo obbligatorio di conciliazione


> dinanzi all'organo di mediazione?
>

S�.

--
Gabriele Orlando - Avvocato in Palermo

angeloM.

unread,
Aug 20, 2011, 6:03:53 PM8/20/11
to
Anzitutto grazie per la risposta.
Mi dice se il confine è noto - il terreno è agricolo e abbiamo le
particelle che individuano i confini quindi a seguito dell' intervento di
un tecnico dovrebbe risolversi la controversia sul punto esatto dove apporre
il confine.
Al tempo stesso il confine stesso pare essere anche controverso per il
mancato accordo tra le parti sul punto esatto dove apporre i confini.
Ad ogni modo , non capisco su qualche articolo di legge fonda la competenza
sul giudice ordinario del tribunale, a me pare sia da individuarsi tra le
competenze esclusive del giudice di pace.
Mi corregga se sbaglio e La prego di fornirmi migliori ragguagli.

Cordialmente
Angelo

"Gabriele Orlando" ha scritto nel messaggio
news:4e4f...@news.x-privat.org...

angeloM. wrote:

> Buongiorno, a seguito di continui litigi con il mio confinante, ho deciso
> di
> far ripristinare il confine.
> In caso di mancato accordo bonario alla divisione, e quindi la equa

> ripartizione di spese del tecnico, quale tribunale è competente allo


> scopo,
> il giudice di pace o il tribunale ordinario?

Se il confine è noto e si tratta solo di apporre i termini sullo stesso
(es. con una recinzione) è competente esclusivamente il Giudice di Pace.
Se invece è controverso il punto in cui dovrebbe porsi il confine fra i
due fondi, la competenza è del Tribunale.

> inoltre, è necessario anche il tentativo obbligatorio di conciliazione


> dinanzi all'organo di mediazione?
>

Sì.

Gabriele Orlando

unread,
Aug 21, 2011, 11:44:48 AM8/21/11
to
angeloM. wrote:

> Mi corregga se sbaglio e La prego di fornirmi migliori ragguagli.
>

Il suo dubbio sorge perché non sa che il Codice civile distingue due
azioni: l'apposizione di termini e il regolamento dei confini.

Quando una delle parti, a torto o a ragione, rivendica una parte del
terreno che l'altra, invece, ritiene propria, allora č controverso
l'esatto punto in cui passa il confine (dato che questo delimita
l'ampiezza dei fondi di ciascuno).
In questo caso č necessario il regolamento di confini.

Se invece non ci sono contestazioni sul punto in cui passa il confine e
si tratta solo di segnarlo, anche con una sola recinzione, basta
l'apposizione di termini.

Quanto alla competenza, quella del GdP č eccezionale e riservata alle
questioni "minori" di facile trattazione.
Secondo l'art. 7 c.p.c. il GdP ha competenza sull'apposizione di termini
e non sul regolamento dei confini, che, quindi, č di competenza del
Tribunale, cui spettano tutte le cause che non sono esplicitamente
attribuite ad altri giudici (art. 9 c.p.c.).

angeloM.

unread,
Aug 22, 2011, 5:59:22 AM8/22/11
to
Caro avvocato, � stato gentilissimo e molto esaustivo anche se poi nel mio
caso la demarcazione tra le due azioni � molto sottile.
Considerato il fatto che mancano i termini di delimitazione del confine (non
ci sono mai stati) , vorrei agire nel seguente modo:
1) Invio personalmente una raccomandata al confinante unitamente al
preventivo del mio tecnico di fiducia ove lo informo della mia volont� di
apporre i termine al confine a cura del tecnico in questione o altro piu'
economico di sua fiducia , con espresso avvertimento che nulla pervenendomi
entro 15 gg, provvedero' a dare incarico al mio tecnico con la equa
ripartizione di spese
2)qualora il confinante non dovesse rispondere alla mia raccomandata (come
ha gi� fatto anni or sono) procedero' alla apposizione dei termine
anticipando a mia cura e spese
3) invio ulteriore raccomanda con allegata la fattura del tecnico ove chiedo
il ristoro del 50% delle spese sostenute
4) difettando mi rivolgo- eventualmente anche personalmente - al gdp
(considerato l'esiguo importo inferiore ai 500 euro) per il ritorno della
met� del costo del tecnico

Trova giusto il mio ragionamento, oppure non � ammissibile la possibilit�
di provvedere arbitrariamente alla apposizione dei termini (ovviamente dopo
avviso) e quindi debbo rivolgermi al giudice di pace affinch� dichiari il
mio diritto ad apporre i termini a spese comuni?

La ringrazio, e con cordialit� la saluto ,Angelo.

p..s Mi accorgo che windows Live Mail client che uso come newsreader mi
sbaglia il quoting , se clicco su Rispondi al gruppo, oltre a quotare la mia
risposta sopra (problema risolvibile spostando io manualmente il cursore del
mouse sotto la risposta )non mi mette i simboli di maggiore (>)dinanzi al
testo quotato , cos� confondendo il testo da me scritto con quello che
precede.
Quale programma mi consigliate?

Gabriele Orlando

unread,
Aug 22, 2011, 8:34:44 AM8/22/11
to
angeloM. wrote:

> Trova giusto il mio ragionamento, oppure non è ammissibile la possibilità


> di provvedere arbitrariamente alla apposizione dei termini (ovviamente dopo

> avviso) e quindi debbo rivolgermi al giudice di pace affinchè dichiari il


> mio diritto ad apporre i termini a spese comuni?
>

> La ringrazio, e con cordialità la saluto ,Angelo.
>

Mi sembra un azzardo. Perché senza la proposizione dell'azione di
regolamento di confini il vicino potrebbe sostenere che il confine passa
da un altro punto e che la sua recinzione gli sottrae il terreno di
sua proprietà.
In tal modo potrebbe:
1. Chiedere il rigetto dell'apposizione dei termini per difetto di uno
dei requisiti dell'azione (l'individuazione pacifica da parte di
entrambi della linea di confine);
2. Agire in possessoria o in petitoria per recuperare il terreno
a suo dire sottratto;
3. Presentare querela alla P.G. o alla Procura della Repubblica.

Naturalmente si tratta di quanto in astratto potrebbe fare e non è per
nulla assicurato l'esito di ciascuna delle possibilità di cui sopra.

> p..s Mi accorgo che windows Live Mail client che uso come newsreader mi
> sbaglia il quoting , se clicco su Rispondi al gruppo, oltre a quotare la mia
> risposta sopra (problema risolvibile spostando io manualmente il cursore del
> mouse sotto la risposta )non mi mette i simboli di maggiore (>)dinanzi al

> testo quotato , così confondendo il testo da me scritto con quello che


> precede.
> Quale programma mi consigliate?

Quando usavo Windows il migliore era "Agent" della Forte.

angeloM.

unread,
Aug 22, 2011, 10:35:55 AM8/22/11
to

E' tutto chiaro anche se considero un azzardo non curarsi degli inviti
bonari all'apposizione dei termini e poi andare a sostenere in un tribunale
ordinario -con le incertezze in termini di esito e di costi - che la
demarcazione era controversa. Trovo ancor piu' inverosimile un procedimento
penale che nella fattispecie presumo per appropriazione indebita , quando
l'opera verrebbe effettuata da un tecnico previo avviso e tentativo bonario
di risolvere la questione.
Ad ogni modo c'è l'opera dell'organo di mediazione che in questo caso
dovrebbe scongiurare un prosieguo oltremodo gravoso.
Per quanto riguarda il valore della controversia in caso di esito negativo
del mediatore, a quale valore debbo fare riferimento per il calcolo del
contributo ? al valore catastale del terreno ? (mi riferisco ovviamente
all'azione di regolamento confini dinanzi al tribunale)

Tornando a ringraziarLa per il suo prezioso tempo , auguro buona serata.
Angelo

Gabriele Orlando

unread,
Aug 22, 2011, 2:08:35 PM8/22/11
to
angeloM. wrote:

>
> E' tutto chiaro anche se considero un azzardo non curarsi degli inviti
> bonari all'apposizione dei termini e poi andare a sostenere in un tribunale
> ordinario -con le incertezze in termini di esito e di costi - che la
> demarcazione era controversa.

Se non siete d'accordo la demarcazione è controversa.
E non è ragionevole attendersi che quel che si ritiene certo debba
essere necessariamente verità rivelata per gli altri.

Di sicuro ciascuno può scrivere quello che vuole in una lettera, ma che
sia vero o giuridcamente fondato è tutto da dimostrare nelle sedi e nei
modi opportuni.
Qualunque cosa dica un tecnico di fiducia che, sebbene tecnico, è pur
sempre di parte e non del tutto imparziale.

> Trovo ancor piu' inverosimile un procedimento
> penale che nella fattispecie presumo per appropriazione indebita , quando
> l'opera verrebbe effettuata da un tecnico previo avviso e tentativo bonario
> di risolvere la questione.

Dal Codice penale
"Art. 633.
Invasione di terreni o edifici.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati,
al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con
la multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano
congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più
di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più
di dieci persone, anche senza armi."

In ogni caso non si può procedere unilateralmente ed è probabile che il
vicino, se ha la sua stessa ferma convinzione di aver ragione ad
indicare un diverso confine, reagirà in maniera più o meno conforme a
legge.
Meglio smorzare le ragioni di conflitto.

> Ad ogni modo c'è l'opera dell'organo di mediazione che in questo caso
> dovrebbe scongiurare un prosieguo oltremodo gravoso.

Chissà, non c'è nulla nell'attuale disciplina che garantisca la
competenza e professionalità di chi si trova a fare il mediatore.
Né chi ha un minimo di professionalità si è mai trovato a gestire una
mediazione, così gli difetterà l'esperienza necessaria.
E' tutto affidato alla fortuna e alla buona volontà delle parti.

> Per quanto riguarda il valore della controversia in caso di esito negativo
> del mediatore, a quale valore debbo fare riferimento per il calcolo del
> contributo ? al valore catastale del terreno ? (mi riferisco ovviamente
> all'azione di regolamento confini dinanzi al tribunale)
>

Direi che il valore si può determinare sulla porzione di terreno che
secondo il vicino verrebbe sottratta alla sua proprietà.

> Tornando a ringraziarLa per il suo prezioso tempo , auguro buona serata.

Cordialmente ricambio,

angeloM.@spammaqui.it

unread,
Aug 23, 2011, 10:25:41 AM8/23/11
to

Tantissime cause vengono fatte dinanzi al gpd per apposizioni di
termini, e in ognuna delle quali pensa che l'avvocato procedente si
sia fatto prudenzialmente rilasciare una dichiarazione scritta dal
convenuto sulla pacificità del punto di confine prima di chiedere
l'equo ristoro delle spese tecniche sostenute?

ed ancora mi insiste sul fatto che ognuno puo' scrivere in lettera
cio' che vuole..
benissimo..ma se io premetto che :
1)poichè la questione non è controversa sul punto di confine ;
2) che si rende necessaria una effettiva opera di picchettatura del
terreno anche al fine di rendere piu' visibile il confine in
previsione di una vendita del medesimo;
3) che altrettanto sicuramente renderebbe piu' godibile la proprietà
da ambe le parti;

e l'altra parte la ignora proprio, non crede che sia un elemento di
prova valutabile in giudizio sul fatto della pacificità in giudizio
sul punto di confine?
sebbene nessuno ci obbliga a rispondere a lettere di costituzione in
mora o avvertimenti di qualsivoglia genere e natura, da professionista
sa' sicuramente meglio di me che le stesse vengono valutate in
giudizio sia come elemento di prova che per addebitare le spese..

a mio modesto avviso è palese che uno che se ne " frega" di fornire la
sua volontà ad un accordo o semplicemente contesti l'assunto
dell'altra parte -sembra tutt'altro che credibile in giudizio, è
palese che a questo punto è intervenuto un difensore che a tutto
interesse ad opporsi portando avanti il discorso del regolamento di
confine

ad ogni modo, tornando al punto, resto dell'avviso che nella pratica
deve esserci prova della controversia sul punto di confine, prova
tangibile con riscontri di lettere,opere di mediazione di tecnici di
parte che non trovano un accordo e quant'altro atto a dimostrarne il
presupposto.

In difetto , risulta davvero del tutto indimostrabile il presupposto
sull'incertezza del confine..
peraltro, se così non fosse, ogni parte che intende agire dinanzi al
gdp dovrebbe innanzitutto provare che il confine non è controverso e
solo dopo poter adire il gdp...un 'operazione davvero sin troppo
onerosa ...

concordo infine sul fatto che il tecnico è ben sempre di parte, ma io
non "pretendo " di dare incarico al tecnico da me incaricato, ma solo
che - giacchè non c'è controversia sul diritto di proprietà (nessuno
sostiene usucapioni o altro)ma solo diversa lettura delle mappe
catastali, di incaricare un qualsivoglia tecnico - affinchè si occupi
dei rilievi con gli opportuni macchinari elettronici

questo è semplicemente quello che chiedo, sostenere spese di giudizio
per 2000/3000 euro per adire un giudice ordinario per suddividere un
terreno agricolo che ne vale poco piu', è davvero sconveniente e
inopportuno per le parti (bhè ben altro discorso per il fortunato
avvocato !)

Sono certo che anche Lei , valutando il caso di persona ,
consiglierebbe al cliente di tentare le vie piu'
economiche e veloci dinanzi al gdp

cordialmente
Angelo M.

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Gabriele Orlando

unread,
Aug 23, 2011, 2:39:49 PM8/23/11
to
angeloM.@spammaqui.it wrote:

>
> Tantissime cause vengono fatte dinanzi al gpd per apposizioni di
> termini, e in ognuna delle quali pensa che l'avvocato procedente si
> sia fatto prudenzialmente rilasciare una dichiarazione scritta dal
> convenuto sulla pacificità del punto di confine prima di chiedere
> l'equo ristoro delle spese tecniche sostenute?
>

Non ce n'è bisogno.

> ed ancora mi insiste sul fatto che ognuno puo' scrivere in lettera
> cio' che vuole..
> benissimo..ma se io premetto che :
> 1)poichè la questione non è controversa sul punto di confine ;

Se non siete d'accordo è controversa e non c'è niente di male in ciò:
basta che il disaccordo sia debitamente motivato.
La fondatezza giuridica della contestazione altrui, invece, è stabilita
solo dal giudice. Purché sia quello competente.

> 2) che si rende necessaria una effettiva opera di picchettatura del
> terreno anche al fine di rendere piu' visibile il confine in
> previsione di una vendita del medesimo;
> 3) che altrettanto sicuramente renderebbe piu' godibile la proprietà
> da ambe le parti;
>

Queste sono valutazioni e come tali sono del tutto soggettive e
personali: ciascuno ha le proprie. Compreso il giudice. Che può anche
essere d'accordo con lei, se è in grado di provare quel che sostiene.

> e l'altra parte la ignora proprio, non crede che sia un elemento di
> prova valutabile in giudizio sul fatto della pacificità in giudizio
> sul punto di confine?

Il giudice è libero di valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento, non esiste una regola che lo vincoli ad una lettera
inviata stragiudizialmente da una parte all'altra, rimasta inesitata.
L'unica regola in tal senso è quella della contestazione specifica e
tempestiva durante il giudizio.

> sebbene nessuno ci obbliga a rispondere a lettere di costituzione in
> mora o avvertimenti di qualsivoglia genere e natura, da professionista
> sa' sicuramente meglio di me che le stesse vengono valutate in
> giudizio sia come elemento di prova che per addebitare le spese..
>

Solo se coincidono interamente con quanto accertato e deciso dal
giudice, che, spesso, per non far torto a nessuno ed indorare la
pillola al soccombente, compensa le spese.

> a mio modesto avviso è palese che uno che se ne " frega" di fornire la
> sua volontà ad un accordo o semplicemente contesti l'assunto
> dell'altra parte -sembra tutt'altro che credibile in giudizio, è
> palese che a questo punto è intervenuto un difensore che a tutto
> interesse ad opporsi portando avanti il discorso del regolamento di
> confine
>

Fare in anticipo il processo unilateralmente, senza nemmeno conoscere
quali basi hanno le pretese dell'altro è quasi sempre inutile,
imprudente e fuorviante.
Quindi lasciamo perdere.

> ad ogni modo, tornando al punto, resto dell'avviso che nella pratica
> deve esserci prova della controversia sul punto di confine, prova
> tangibile con riscontri di lettere,opere di mediazione di tecnici di
> parte che non trovano un accordo e quant'altro atto a dimostrarne il
> presupposto.
>

Non è una questione opinabile e discrezionale.
La regola, valida per tutti, è che il dovere di contestazione esiste nel
processo. Non al di fuori.

Si può essere d'accordo o meno, ma è bene tenerne conto.

> In difetto , risulta davvero del tutto indimostrabile il presupposto
> sull'incertezza del confine..

"Nel giudizio instaurato con azione di apposizione di termini qualora
il convenuto nel costituirsi contesti che il fondo di proprietà
dell'attore abbia l'estensione indicata nell'atto introduttivo, ne
deriva la trasformazione di quell'azione originaria in quella di
regolamento di confini per il venir meno del presupposto della certezza
del confine. "
Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 1983, n. 3600 in Giust.
civ. Mass. 1983, fasc. 5

> peraltro, se così non fosse, ogni parte che intende agire dinanzi al
> gdp dovrebbe innanzitutto provare che il confine non è controverso e
> solo dopo poter adire il gdp...un 'operazione davvero sin troppo
> onerosa ...
>

Non funziona così.
Basta sostenere che il confine passa in un certo punto, ma non è
segnalato. Se il convenuto non contesta il punto dove cade il confine,
bene, altrimenti diventa necessario accertarlo e quindi il giudizio si
deve sospendere e riassumere davanti al Tribunale.

> questo è semplicemente quello che chiedo, sostenere spese di giudizio
> per 2000/3000 euro per adire un giudice ordinario per suddividere un
> terreno agricolo che ne vale poco piu', è davvero sconveniente e
> inopportuno per le parti (bhè ben altro discorso per il fortunato
> avvocato !)
>

"Chiedere è lecito, rispondere è cortesia".

Non vorrei essere frainteso: non ho la pretesa di emettere la sentenza
per la sua situazione, le sto facendo notare dei possibili sviluppi,
sulla base di quello che è il diritto vigente.
Per scrupolo di correttezza.

Può crederci ed essere adeguatamente preparato ad affrontare i pro e
contro della situazione, oppure fare di testa sua e, forse, subire
qualche delusione. A me non cambia nulla.

> Sono certo che anche Lei , valutando il caso di persona ,
> consiglierebbe al cliente di tentare le vie piu'
> economiche e veloci dinanzi al gdp
>

Le faccio notare che l'assistenza in giudizio non si pesa "tanto al
chilo".

Comunque, sappia che in caso di contestazione del vicino ci sono due
probabili situazioni che si possono mettere in conto già da ora:
1. Se il GdP è un incapace, come spesso accade, procederà ad istruire
l'accertamento del confine.

2. Se sa quello che fa, e sono pochi, rimetterà la questione in
Tribunale.

Dal suo punto di vista cambia poco, perché i costi - ad occhio e croce -
sono più o meno simili e, in certe città, anche i tempi.

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Gabriele Orlando

unread,
Aug 25, 2011, 1:32:27 PM8/25/11
to
angeloM. wrote:


>
> E chi lo dice che non siamo d'accordo? Queste sono tutte chiacchiere
> da bar , il punto и che il contadino confinante non ha mai voluto
> sostenere costi per apporre i termini al confine e pensa davvero che
> invece di pagare quelle 150/200 euro di equa ripartizione dinanzi al
> gdp si opponga e porti la causa dinanzi al giudice ordinario? E poi
> alla fine, se cosм ritiene opportuno , si va' dinanzi al tribunale e
> le garantisco che dalle mie parti il giudice (mi и accaduto anche di
> recente ) invia una bella letterina con un articoletto di legge che
> Lei dovrebbe conoscere ove invita le parti a proporre un accordo e che
> questo verrа valutato dal medesimo in luogo di addebito delle spese
> (per intenderci sta' a significare non rompetemi oltre modo i "
> coglioni " soprattutto mi immagino quando tratterа la causa di un
> terreno del valore di 2000/3000 euro in una comunitа montana)
>
Il giudice non invia "letterine", ma emana dei provvedimenti tipici e
prestabiliti dal Codice di procedura.
Puт invitare le parti alla conciliazione o rilevare la mancata
instaurazione della mediazione obbligatoria.
Istituti processuali precisi ben diversi da quello che leggo sopra.

> Questi sono i fatti e non valutazioni, che vengono portati al merito
> della domanda attrice и fondati in quanto vengono provati con atti
> scritti .
> Ovviamente poi spetterа al giudice, la valutazione del comportamento
> ante processum e nel corso del processo stesso e di conseguenza la
> utilizzabilitа o meno di ogni atto e documento che andro' a produrre.
> Al convenuto spetterа l' onere subordinato nella negazione dei fatti
> da me sostenuti anche se nel caso specifico tali negazioni potranno
> costituire vere affermazioni.
>
Non sta a me o a chiunque altro andare oltre la descrizione di qualcosa.
Esprimere la "necessitа" di qualcosa, invece, и un'opinione, come tale
discutibile. E non vincolante per gli altri, giudice compreso.

>
> Come sopra, e mi vedo perfettamente d'accordo con Lei , quanto al
> prudenziale apprezzamento del giudice di merito dei documenti portati.
> Del resto nessuno insiste sul vincolo al diritto vigente , ma
> semplicemente alla valutazione degli atteggiamenti ed alla rilevanza
> giuridica in sede di addebito o compensazione delle spese .
>
Una volta mi hanno recitato un vecchio detto, molto condivisibile e
saggio, che suona piщ o meno "ofelи fa el to mestй". Meglio attenersi al
proprio campo invece di sbandierare cose che non ci appartengono.

> Torna a fare un macroscopico errore ritenendo il mio un processo
> "unilaterale", disancorato dal "principio del contraddittorio";
> tutt'altro la mia и solo volontа di perseguire il fine sotto la "
> direzione" giudiziale dello stesso , ma retto da criteri di
> economicitа , efficacia e celeritа. Appunto emblematica и a mio avviso
> il motivo principale del disservizio della giustizia italiana che
> porta taluni ad affrontare dei processi sapendo di avere torto, con
> il solo scopo di beneficare delle lungaggini e del cattivo
> funzionamento dello stesso, contribuendo, in tal modo, a non farlo
> appunto funzionare rendendo ancora piu'vero il presupposto. Semplice,
> banale ,ma e' quello che accade in Italia se gli avvocati sono i primi
> fautori - troppe volte per un torna conto personale - ad utilizzare la
> tecnica dell'opposizione ad oltranza.
>
Tutti luoghi comuni.
Mi spiace generalizzare, ma come scritto sopra, quando si tratta delle
propria vita vissuta e quotidiana forse se ne puт parlare con un
minimo di credibilitа. Quando invece si tratta di avvistamenti
occasionali e slogan lanciati da una scrivania e lontani dalla
propria realtа, и meglio tacere e fare la parte di chi и umile e aperto
alla realtа circostante senza pregiudizi.

Il problema della giustizia italiana и semplice: l'amministrazione e il
funzionamento degli uffici giudiziari (come della maggior parte delle
statali, universitа comprese) и rimasto al dopoguerra, quando l'utenza e
la tipologia di problemi da affrontare era diversa, piщ gestibile.
L'aumento della popolazione, delle sue necessitа e richieste,
fisiologico quando si instaurano societа basate sul consumo e sul
benessere, deve essere governato con un adattamento mai effettuato in
Italia. E i nodi vengono al pettine da qualche anno. Il contenzioso
nella vita di un cittadino qualunque и nella solita media, ma ci sono
piщ cittadini, quindi piщ pratiche. Se il rapporto tra pratiche e chi
se ne occupa (magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari...) и
300/1, l'efficienza и un obiettivo irragionevole e irraggiungibile.

> Tutti i punti sopra possono essere riuniti, per evidenti ragioni di
> connessione e risposti insieme.
> Sono perfettamente consapevole della possibilitа della trasformazione
> della domanda originaria con quella di regolamento di confine e ,
> sebbene confido con l'organo di conciliazione che dovrebbe facilitare
> il raggiungimento dell' intesa e del buon senso, mi preparo ad
> affrontare la causa dinanzi al giudice ordinario e a fare mie tutte le
> ragioni portate dinanzi al gdp.
>
Mi sembra un atteggiamento condivisibile.

>>Dal suo punto di vista cambia poco, perchй i costi - ad occhio e croce -
>>sono piщ o meno simili e, in certe cittа, anche i tempi.
>
> In relazione ai due istituti, e per quanto di mia conoscenza , in
> primis dinanzi al giudice di pace, a differenza di quanto avviene
> negli altri uffici giudiziari, prima di fare una causa potrei provare
> anche con un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa.
> Ovvero, senza bisogno di un avvocato, potrei presentare domanda
> affinchи il gdp convochi ai sensi degli artt. 321 e 322 c.p.c. 68 e
> 69 disp. att. c.p.c., le parti innanzi a sй per procedere alla
> conciliazione non contenziosa della controversia , affinchи chieda la
> collaborazione del vicino a collocare o costruire quelle opere, come
> ad esempio piccoli scavi, che rendano evidente e riconoscibile la
> linea di demarcazione - quindi in caso di mancata presentazione della
> controparte di darne atto nel procedimento.
>
Non и una novitа, ma non si usa praticamente mai.
Il 99% dei GdP con cui ho avuto a che fare non la considera una strada
possibile.
Io sono riuscito una sola volta, dopo una lunga opera di convincimento
presso il giudice e presso i miei assistiti, ad organizzare un verbale
di conciliazione.
Il primo nella storia di quell'ufficio del GdP.

Lo strumento ci puт essere oppure no, ma se c'и non significa che possa
essere usato o che chi puт lo voglia usare.
Una persona adulta puт fare della sua vita quel che vuole, purchй se ne
assuma le conseguenze.
Se non si vogliono conciliare, pazienza, non si tratta del giudizio
universale.

> Ad ogni modo , anche laddove non sia possibile una conciliazione -
> anche nellґazione giudiziale potrei agire da solo atteso il valore
> della controversia non superiore a Ђ 516, 46.
>
A rigore, se si trasforma nella contesa di una parte del terreno, non и
detto che il valore sia tale.

Ho poca fiducia nell'autodifesa perchй porta ad errori marchiani che
pregiudicano la situazione.
Quel che non si sa fare, si affida agli altri che lo sanno fare.

Non c'и niente di male: per fare la revisione dell'automobile ho bisogno
del meccanico, ma ciт non lo rende superiore o migliore di me.

> Peraltro,anche con l'assistenza di un difensore, e La prego di non
> farmi scomodare le tabelle forensi che individuano i diritti e onorari
> di causa- le spese previste sono indubbiamente inferiori a quelle
> relative ad un giudizio ordinario , altrettanto la celeritа e la
> speditezza con la quale dovrebbe essere trattata la causa dinanzi al
> medesimo (anche se qui riconosco il fatto che in talune realtа i tempi
> sono gli stessi se non addirittura superiori).
>
Non si scomodi, non mi aspetto che il primo sconosciuto che passa sappia
come funziona il mio mondo.

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Gabriele Orlando

unread,
Aug 26, 2011, 2:55:18 PM8/26/11
to
angeloM. wrote:

> In conclusione mi consenta di darLe qualche spassionato consiglio :

[...]

La ringrazio della presunzione, della mala fede, della maleducata
confidenza mai accordatale e dell'inappropriato giudizio sulla mia
persona. Che non le č dato conoscere.

Quando avrň voglia della distorta e prevenuta opinione di un pecoraro
sulla mia vita, che nemmeno ha modo di conoscere alla lontana, le farň
un fischio.

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alberto

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Aug 29, 2011, 12:11:18 PM8/29/11
to

"angeloM." <giulio....@nospamma.it> ha scritto nel messaggio
news:j2pb0p$9nj$1...@speranza.aioe.org...

> Anzitutto grazie per la risposta.
> Mi dice se il confine è noto - il terreno è agricolo e abbiamo le
> particelle che individuano i confini quindi a seguito dell' intervento di
> un tecnico dovrebbe risolversi la controversia sul punto esatto dove
> apporre
> il confine.
> Al tempo stesso il confine stesso pare essere anche controverso per il
> mancato accordo tra le parti sul punto esatto dove apporre i confini.
> Ad ogni modo , non capisco su qualche articolo di legge fonda la
> competenza
> sul giudice ordinario del tribunale, a me pare sia da individuarsi tra le
> competenze esclusive del giudice di pace.

... mi collego qui... sei a conoscenza che le mappe catastali sono
l'ultimo mezzo di prova della posizione di un confine?

alberto


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