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Cass. civ. sez. III 16-05-2006 - n. 11377 cercasi

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Veronica

unread,
Jul 20, 2007, 12:03:20 AM7/20/07
to
Ringrazio molto in anticipo che volesse postarmela per esteso.
Ciao
Veronica

[Andrea]

unread,
Jul 25, 2007, 6:25:10 PM7/25/07
to
Veronica ha scritto:

> Ringrazio molto in anticipo che volesse postarmela per esteso.
> Ciao
> Veronica
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - rel. Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.T., P.A., elettivamente domiciliate
in ROMA VIA UFFICI DEL VICARIO 35, presso lo studio dell'avvocato
CAMPANER CLAUDIO, che le difende unitamente agli avvocati PAOLO
MALDARI, GIUSEPPE MAZZUTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
B.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO
36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che lo difende
unitamente all'avvocato QUINTINO CONTALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1477/01 della Corte d'Appello di VENEZIA,
quarta sezione civile, emessa il 13/06/01, depositata il 05/11/01,
R.G. 2210/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
20/04/06 dal Presidente Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Giuliano POMPA (per delega Avv. Claudio CAMPANER
depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Inizio documento

Fatto

Con atto notificato il 26.4.1955, P.T. ed A. esponevano che l'avv. B.V.,
al quale avevano affidato l'incarico di assisterle nella procedura di
accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del fratello Vi.,
aveva omesso di far eseguire l'inventario nei tre mesi successivi alla
dichiarazione di accettazione, facendole decadere dal beneficio;
convenivano il professionista davanti al Tribunale di Bassano del Grappa
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Il convenuto resisteva, contestando il conferimento dell'incarico.
Il tribunale, con sentenza del 29.5.1998, accoglieva la domanda e
condannava il convenuto al pagamento della somma di L. 15.852.475 in
favore di ciascun attore.
Pronunciando sull'appello dell'avv. B., la Corte d'appello di Venezia,
con sentenza del 5.11.2001, lo accoglieva, rigettava la domanda e
condannava le appellate al pagamento delle spese del doppio grado.
Considerava: che il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provato
il tempestivo conferimento dell'incarico in base alle deposizioni del
geom. C. e di Ca.Li., che erano invece entrambe inattendibili; la
dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario era stata
presentata il 20.2.1993 non dall'avv. B., ma dal geom. C., che aveva
altresì proposto, dopo la scadenza dei termini, istanza di proroga, non
accolta, e ciò rendeva inattendibile la deposizione del geom.
C., poichè il teste aveva tutto l'interesse ad addossare l'intervenuta
decadenza dal beneficio al legale per sottrarsi alla responsabilità
conseguente alla sua negligenza, emergente dalla tardiva presentazione
dell'istanza di proroga; ed egualmente inattendibile era la deposizione
del Ca., che, quale soggetto al quale le sorelle P. avevano affidato
l'incarico di dare mandato al legale, aveva un equivalente interesse a
sostenere di aver dato tempestivamente l'incarico, onde evitare di
rispondere del ritardo; che il preteso conferimento dell'incarico al
legale risultava quindi del tutto sfornito di prova.
Avverso la sentenza le sorelle P. hanno proposto ricorso per Cassazione
affidato ad unico mezzo.
Ha resistito con controricorso, l'avv. B..

Inizio documento

Diritto

1. Con l'unico mezzo, denunciando omessa o insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), le
ricorrenti addebitano alla Corte d'appello di non aver indicato le
ragioni che l'hanno indotta a ritenere inattendibili le deposizioni dei
testi C. e Ca., ed in particolare se abbia ravvisato in capo ai predetti
una interesse meramente fattuale all'esito della controversia suscettivo
di porre in dubbio la veridicità delle loro dichiarazioni, ovvero una
situazione di incapacità, individuando riguardo ad essi una situazione
negoziale fonte di responsabilità alternativa, che avrebbe potuto
legittimare la loro partecipazione al giudizio e che, incidendo sulla
validità della deposizione, non poteva essere rilevata d'ufficio, ma
avrebbe dovuto essere eccepita da controparte.
2. Il motivo non è fondato.
L'incapacità del teste titolare di un interesse che potrebbe legittimare
la sua partecipazione al giudizio (art. 246 c.p.c.), che si identifica
con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi previsto
dall'art. 100 c.p.c. (sent. n. 10382/02), determina nullità della
deposizione, che non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere
eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento
dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando
altrimenti sanata ex art. 157 c.p.c., comma 2, (sent. n. 9553/02).
Qualora, come è avvenuto nel caso in esame, per difetto di eccezione
(nei confronti del geom. Costa) o per rigetto della medesima (come è
avvenuto in primo grado nei confronti della deposizione del Ca., con
decisione non impugnata), la testimonianza resti validamente acquisita
al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice (nella
specie, di appello) di procedere alla valutazione della deposizione,
sotto il profilo dell'attendibilità del teste, tenendo conto anche della
situazione potenzialmente produttiva di incapacità.
Di tale potere si è correttamente avvalsa la corte territoriale, che "ha
formulato una valutazione di inattendibilità dei testi argomentandola,
esaustivamente e congruamente, con riferimento all'interesse dei
predetti, tenuto conto della posizione che avevano rispettivamente
assunto nella pratica di accettazione beneficiata, a vedere addossata la
responsabilità per la decadenza dal beneficio di inventario al
professionista, onde sottrarsi all'eventuale estensione della pretesa
nei loro confronti.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vanno
poste in solido a carico delle ricorrenti.

Inizio documento

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro
1.600,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006

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